Sentenza 27 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2004, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
INGENOVA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASIAGO N. 8, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO VILLANI, che la difende unitamente all'avvocato CORRADO PAPONE, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 348/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 19/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito l'Avvocato del resistente VILLANI che ha chiesto per l'inammissibilità o rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 marzo 1999 il Tribunale di Genova, ritenuta l'illegittimità (per contrasto con l'art. 10, lett. c) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 335 del 17 luglio 1969) dell'imposizione della tassa di concessione governativa per il rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85, ha rigettato l'opposizione proposta dal Ministero delle Finanze avverso il decreto col quale il Presidente dello stesso Tribunale gli aveva ingiunto di restituire alla Ingenova s.r.l. la somma di lire 73.500.000 al suddetto titolo versata dalla contribuente fino al 1992. Il Tribunale, ritenuta l'applicabilità dell'art. 11, comma 3^, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intervenuta nel corso del giudizio,
ha determinato il tasso degli interessi nella misura fissata dalla nuova norma, inferiore a quella ordinaria prevista dall'art. 1 della L. n. 29 del 1961 per la restituzione di tributi indebitamente riscossi, vigente all'epoca delle istanze di rimborso. Con sentenza del 19 maggio 2000 la Corte di Appello di Genova, ritenuta l'inapplicabilità, per incompatibilità col diritto comunitario, dello ius superveniens dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998, ha rigettato l'appello principale del Ministero delle
Finanze, tendente all'applicazione della norma anche nella parte relativa alla detrazione dall'importo da rimborsare delle tasse retroattivamente e forfetariamente introdotte per le annualità considerate (comma 1^), e, accogliendo l'appello incidentale della contribuente, ha stabilito che gli interessi dovessero essere corrisposti nella misura prevista dall'art. 1 della legge n. 29/61 e successive modificazioni.
Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo, articolato in due censure.
La società ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dei commi 1^ e 3^ dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) il Ministero delle Finanze ha insistito per l'applicazione di dette disposizioni, di cui ha dedotto la piena compatibilità con la normativa comunitaria e la conseguente violazione da parte del giudice d'appello.
Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la norma invocata non può trovare applicazione.
È giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, non solo che l'art. 11 della legge n. 448/98 non ha fatto venire meno l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio CEE n. 335/69, della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione dell'atto costitutivo, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85 (sentenza n. 7176 del 9 luglio 1999), ma che l'analoga tassa retroattivamente e forfetariamente istituita dalla nuova disposizione di legge per il rinnovo o mantenimento dell'iscrizione negli anni successivi al primo (tra cui, appunto, gli anni per i quali la società contribuente ha ottenuto il rimborso), è anch'essa illegittima, per incompatibilità con la medesima Direttiva, in quanto non stabilita in funzione di un servizio reso, con conseguente disapplicazione della norma (sentenza n. 15081 del 28 novembre 2001). Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, per la quale è illegittima la pretesa - in qualsiasi modo realizzata - degli Stati membri di assoggettare a tassazione le operazioni di raccolta di capitali da p arte di società commerciali, con la sola esclusione dei diritti di carattere remunerativo, prevista dall'art. 12, n. 1, lett. e), della Direttiva, in deroga al divieto stabilito nell'art. 10, ossia dei diritti la cui entità sia calcolata in relazione e in base al costo dell'operazione o del servizio concretamente prestato, di cui venga a costituire il corrispettivo (v., in particolare, sentenze 20 aprile 1993, cause riunite Ponente Carni e AD Costruzioni;
28 settembre 1999, causa Modelo;
21 giugno 2001, causa Sonae;
21 marzo 2002, causa RZ Betriebs GmbH
contro
Land Baden Wurttenberg).
Da ultimo, con sentenza 10 settembre 2002, cause CA SC s.r.l. e ER S.p.A. contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, nell'affrontare specificamente la questione della legittimità delle tasse di concessione forfetarie annuali retroattive dovute per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo, istituite con l'art. 11 della legge n. 448/1998 (quindi della legittimità della detrazione, prevista dalla stessa norma, delle somme dovute a tale titolo da quelle indebitamente versate dalle società in base al diritto previgente), i giudici comunitari non solo le hanno ritenute direttamente comprese nel divieto di cui all'art. 10 della Direttiva, ma hanno altresì escluso che costituiscono diritti di carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12, sia perché dovute forfetariamente, anche in assenza di qualsiasi effettiva iscrizione di atti sociali nel corso degli anni considerati (1985 - 1992), sia perché le autorità italiane hanno già percepito, per l'iscrizione di detti atti, tributi analoghi che si considerano avere remunerato il servizio reso e che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati nonostante l'accertata indebita riscossione (punti 49 - 57). Con la decisione del 10 settembre 2002 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998 anche con riguardo al tasso degli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, stabilito in misura diversa e inferiore rispetto a quella ordinaria fissata in via generale per la restituzione di tributi indebitamente riscossi dall'art. 1 della legge n. 29/61 e successive modificazioni. La Corte ne ha ritenuto il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario, in particolare con i principi di effettività e di equivalenza, per i quali una norma nazionale non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale ordinamento, sicché non può stabilire per il rimborso di un tributo dichiarato incompatibile con norme comunitarie da una sentenza della stessa Corte o da altra del genere un tasso di interesse meno favorevole rispetto a quello che si applicherebbe per la restituzione del medesimo tributo riscosso in violazione di norme di diritto interno.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 750,00, di cui euro 700,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004