Sentenza 20 maggio 2009
Massime • 1
La rilevanza, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione, di una causa estintiva del reato legata al decorso del tempo, come la prescrizione, implica la preesistenza della stessa alla proposizione del ricorso da parte dell'imputato non appellante, restandone altrimenti preclusa l'operatività dal passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, impugnazione, prescrizione, coimputato non impugnante, effetto estensivo, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2009, n. 26078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26078 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/05/2009
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2228
Dott. RENZO Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERTOLINI Francesco - Consigliere - N. 26547/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI;
nei confronti di:
EL RO, n. l'1.8.1940;
avverso la SENTENZA del 24.2.2005 della Corte di Appello di Cagliari;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Con sentenza del 13.4.2000, il Tribunale di Cagliari condannava CO RO e EL RO alla pena di mesi otto di reclusione e L. 600.000 di multa ciascuno, per i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p., unificati per continuazione. Proposta impugnazione da entrambi gli imputati, la Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 24.2.2005, dichiarava l'inammissibilità dell'appello del EL, perché tardivo, e in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava prescritto il reato di cui all'art. 474 c.p. nei confronti dello CO. La Corte territoriale riteneva però l'effetto estensivo della pronuncia di prescrizione anche a favore del EL, ed anche nei suoi confronti eliminava la parte di pena dovuta al reato prescritto. Ha proposto ricorso per Cassazione il PG presso la Corte di Appello di Cagliari, deducendo con un unico motivo, il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata in relazione al ritenuto effetto estensivo dell'impugnazione dello CO. Rileva, infatti, il ricorrente, che nei confronti del EL la sentenza di primo grado era divenuta irrevocabile prima che maturasse la prescrizione. Il ricorso è fondato. Ed invero, l'estensione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., non preclude il formarsi "ab initio" del giudicato, con la conseguenza che l'operatività, in via di estensione, di una causa estintiva del reato derivante, come la prescrizione, dal decorso del tempo, presuppone che essa preesista alla proposizione del ricorso da parte dell'imputato non appellante, restando altrimenti preclusa la sua operatività dal passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti (ex plurimis, Cass. Sez. 6, 18/03/2003 Cammardella). Nella specie, la data del reato di cui all'art. 474 c.p., risaliva al 22.11.2003, e la prescrizione si sarebbe maturata, tenuto conto delle proroghe dovute agli atti interruttivi, nel mese di maggio del 2001, mentre la sentenza di primo grado era divenuta irrevocabile nei confronti del EL, anteriormente al 25 luglio 2000, come risulta dagli atti richiamati dalla stessa sentenza della Corte territoriale, che va pertanto annullata senza rinvio. Va conseguentemente ordinata l'esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari del 13.4.2000 nei confronti del solo EL RO.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2009