Sentenza 10 giugno 2005
Massime • 1
L'obbligo del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti grava nelle imprese collettive sul soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione ha la responsabilità dell'impresa stessa o della singola unità produttiva, non assumendo effetto scriminante la circostanza che la designazione sia fittizia. (Fattispecie relativa a società in accomandita semplice nella quale la Corte ha affermato la responsabilità del socio accomandatario, al quale era stata conferita l'amministrazione della società e la rappresentanza nei rapporti con i terzi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2005, n. 24938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24938 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 10/06/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1259
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 36812/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di HI NC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 21 aprile del 2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 21 aprile del 2004 la corte d'appello di Genova confermava quella pronunciata dal tribunale di La Spezia, con cui HI NC era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed _ 200, 00 di multa, quale responsabile del reato di cui agli artt 1 e 2 della legge n. 638 del 1983 e successive modificazioni, per avere, quale legale rappresentante della ditta G.V INTERPROTEZIONI S.A.S. Trattamenti Galvanici con sede in Bolano, omesso di versare nel termine di legge le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relativamente al 1997 nei periodi analiticamente indicati nel capo d'imputazione.
Ricorre per Cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore denunciando:
1) la violazione dell'articolo 521 c.p.p. per la mancata correlazione tra l'imputazione e la sentenza: ribadisce che l'imputato si era difeso sostenendo di essere un semplice operatore tecnico e non amministrativo, come emerso dalla testimonianza del Bianchi;
aggiunge che in realtà egli solo apparentemente figurava come amministratore della società;
2) mancanza di motivazione in ordine ad elementi decisivi dell'imputazione e più precisamente in merito alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 ed alla commutazione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria;
3) erronea valutazione delle prove.
DIRITTO
I motivi sub nn. 1 e 3 sono palesemente inammissibili, mentre è parzialmente fondato solo quello sub n. 2).
Il primo ed il terzo motivo sono inammissibili per la loro genericità Secondo l'orientamento di questa corte, si considerano generici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenuti infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell'articolo 591 comma 1 lett. c) all'inammissibilità (Cass. 18 settembre 1997 Ahemtovic). Nella fattispecie i giudici di merito hanno accertato, in base alla deposizione del teste citato dall'accusa ed all'acquisizione dei certificati della camera di commercio, che l'imputato aveva assunto la qualità di amministratore della società nel periodo indicato nel capo d'imputazione e che quanto dichiarato dal teste Bianchi indicato dalla difesa non aveva trovato alcun riscontro poiché non v'era traccia dell'avvenuta trasformazione della società amministrata dall'imputato ne' dell'avvenuta mutazione della compagine sociale e degli amministratori nel periodo in contestazione. Su tali punti nessuna specifica censura risulta mossa dal ricorrente il quale si è limitato ad affermare che solo apparentemente era l'amministratore, ma di fatto svolgeva altri compiti. Riconosce quindi che in base ai libri sociali figurava come amministratore. In proposito si osserva che l'obbligo di versare i contributi spetta al datore di lavoro e tale qualificazione nelle imprese collettive spetta al soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa o dell'unità produttiva. Nelle società in accomandita semplice tale potere spetta al socio accomandatario al quale è stata conferita l'amministrazione della società e quindi la rappresentanza nei rapporti con i terzi. Responsabile nei confronti dei terzi e, quindi, tenuto al versamento dei contributi è il soggetto al quale in base ai libri sociali figura conferita la rappresentanza, a nulla rilevando la circostanza che tale designazione possa essere fittizia. Quindi la circostanza dedotta dalla difesa, quand'anche fosse vera, sarebbe del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reato posto che il soggetto obbligato al versamento dei contributi nei confronti degli istituti previdenziali era proprio l'imputato che figurava come amministratore della società.
L'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 non è stata concessa perché non si era provato l'integrale risarcimento del danno. Fondata è invece la doglianza relativa alla mancata pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria avanzata con i motivi d'impugnazione, giacché su tale specifico punto la corte territoriale ha omesso di motivare. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente a tale punto con conseguente rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Genova la quale dovrà stabilire se l'imputato sia o no meritevole della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. Nel resto la sentenza si deve ritenere passata in giudicato.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Genova. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2005