Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2003, n. 15684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15684 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 56 84 Composta dagli Ill.mi Sing.r Dott. Guglielmo SCIAREL Pres ente 11775/00 31865Dott. Luciano IGOLO Consigliere - Cron. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.20/05/03 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMPRESA CLOCCHIATTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale ---- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato | in ROMA VIA IV NOVEMBRE N. 144, rappresentato e difeso 2003 dagli avvocati CRISTOFARO TARANTINO, ANDREA ROSSI, 3028 -1- giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 31/7/02, rep. 60822; resistente con procura nonchè
contro
ZZ BR AN;
intimato avverso la sentenza n. 336/00 del Tribunale di UDINE, depositata il 10/04/00 R.G.N. 2795/98; ¡ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato TARANTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ! Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per estinzione nei confronti del ZZ, rigetto del ricorso nei confronti dell'INAIL. -2- Svolgimento del processo I l Pretore di Udine, in accoglimento dei ricorsi proposti e dall'Inail contro la Impresa da ZZ NO IO lariunite le cause, ritenuta IA s.p.a., responsabilità dei datore di lavoro nella causazione dell' infortunio sul lavoro del suo dipendente ZZ, ha condannato la IA a pagare al ZZ L. 339 milioni per risarcimento del danno non coperto dall' assicurazione obbligatoria e rimborso spese, oltre accessori, e all'Inail L. 317 milioni chiesti in via di regresso. Il Tribunale di Udine, con sentenza 31 marzo/10 aprile 2000 कृप n. 336, ha respinto l'appello con cui la IA aveva dedotto il rischio elettivo, e, in accoglimento dell' appello incidentale del ZZ, ha condannato il datore di lavoro a pagargli Lire 909 milioni circa a titolo di danno biologico e morale, oltre interessi ponderati nella misura del 5,61% dalla data dell'infortunio al saldo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Impresa IA s.p.a., con tre motivi. Si è ritualmente costituito con controricorso l'Inail, resistendo;
il ZZ è rimasto contumace. Motivi della decisione Si deve dichiarare la inammissibilità del ricorso proposto dalla Impresa IA contro il ZZ, perché le parti hanno fatto pervenire a questa Corte verbale di accordo in data 6 luglio 2000, ritualmente sottoscritto dai litiganti e dai loro difensori, con il quale gli stessi determinano il risarcimento del danno a carico dell'Impresa, la quale dichiara di rinunciare incondizionatamente al ricorso in cassazione, mentre a sua volta il ZZ rinuncia a mettere in esecuzione la sentenza d'appello a lui favorevole. Per quanto riguarda la posizione del controricorrente Inail, il cui difensore ha chiesto all'udienza odierna una pronuncia che faccia salva la sentenza di merito, si deve osservare che la sentenza di primo grado aveva condannato l'impresa IA a pagare all'Inail L. 317 milioni Agen chiesti in via di regresso. L'appello della IA, pur focalizzato sulle pretese del ZZ, poiché investiva la riconducibilità dell'evento a rischio elettivo, copriva anche la posizione dell'Inail per il regresso. Il Tribunale di Udine, dopo avere ampiamente motivato sulla sussistenza di un infortunio sul lavoro indennizzabile, e sull'assenza di rischio elettivo, ha così statuito: "respinge l'appello proposto dalla IA s.p.a. nei confronti della sentenza n. 275/98 pronunciata dal Pretore in data 7.10.1998”. Il ricorso in cassazione, anch'esso focalizzato sulle pretese del ZZ, non censura la sentenza impugnata per quanto riguarda la posizione dell'Inail; solo il terzo 4 motivo, relativo alla natura degli interessi sul capitale, potrebbe riguardare le somme dovute all'Inail. Ma esso è infondato, perché trattasi di interessi compensativi. Il ricorso nei confronti dell'Inail va pertanto respinto. Il ricorso va portanto respinto. - Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 23. 50- oltre Euro tremila per onorari di avvocato.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere tra l'impresa IA s.p.a. e ZZ NO IO, compensando le spese tra le stesse. Rigetta il ricorso nei confronti dell'Inail e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore dell'Inail liquidate in Euro 23 50 oltre Euro tremila per onorari di avvocato. consiglio della Così deciso in Roma, nella camera di Sezione Lavoro, il 20 maggio 2003. Il Presidente Guglielm liaull Il Consigliere Estensore aldo De Marin 533 N. ELLIERE love farsely Depositato in Cancelleria Qp-inamm-muzzin oggi?007 2003 RG 11775/2000 YL CANCELLIERE More flaisel 19 0 9 5