Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/2002, n. 10262
CASS
Sentenza 15 luglio 2002

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Massime1

L'attività del messo notificatore può esser svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa, la quale ultima va concretamente dimostrata, non sussistendo alcuna presunzione per cui il rapporto che lega il messo notificatore all'esattore debba considerarsi di lavoro subordinato. Spetta pertanto al lavoratore che agisca in giudizio l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, attraverso la dimostrazione degli indici rivelatori della subordinazione, i quali, per la peculiarità dell'attività svolta - espletamento del lavoro al di fuori dell'azienda, non obbligatorietà di un preciso orario di lavoro, retribuzione correlata al numero di notifiche - debbono essere riguardati con particolare attenzione.

Commentario1

  • 1Trasferimento di azienda
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Gionata Cavallini Scheda sintetica L'art. 2112 c.c. dispone, tra l'altro, che, nel caso di cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengano trasferiti automaticamente e senza soluzione di continuità all'imprenditore acquirente, con il mantenimento delle condizioni economiche e normative godute dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro. Si tratta di una norma di estrema garanzia per il lavoratore che, conseguentemente, non può essere licenziato per il semplice fatto che l'azienda cui è addetto è stata ceduta, né vedere modificate le condizioni del rapporto. La norma in questione, originaria del codice …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/2002, n. 10262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10262
Data del deposito : 15 luglio 2002

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