Sentenza 16 marzo 2026
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- 1. nuovi figli e scelte lavorativeRedazione · https://www.diritto.it/ · 21 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 10023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10023 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10023/2026 Roma, li, 16/03/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 53/2026 CC - 15/01/2026 R.G.N. 38877/2025
composta da
NG AN AR IA DE
RT SA
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IZ D'AN
ha pronunciato la seguente
- relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ER CO NI IN, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 16/09/2025 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RT SA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. CO NI IN ER è imputato davanti al Tribunale di Castrovillari, unitamente a suo padre VI ed a sua madre AR RE TT, del delitto di maltrattamenti nei confronti dello zio CO, fratello di suo padre, allora con essi convivente.
1.1. Con ordinanza del 20 giugno scorso, il Tribunale ha revocato nei suoi confronti gli arresti domiciliari, ritenendo venute meno le esigenze cautelari, in ragione del comportamento corretto da lui tenuto nel corso dell'esecuzione della
Firmato Da: FEDERICA NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6384299dd4ea512b Firmato Da: MARTINO ROSATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4396b19326305d0f
misura, del collocamento della vittima in una struttura protetta e dello stato avanzato dell'istruttoria.
1.2. Avverso tale decisione ha proposto appello a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., il Pubblico ministero ed il Tribunale di Catanzaro, accogliendo il gravame, ha annullato quella ordinanza, applicando nuovamente all'imputato gli arresti domiciliari.
2. Impugna l'ordinanza del Tribunale d'appello l'imputato, con atto del proprio difensore, formulando tre censure.
2.1. La prima consiste nella nullità dell'ordinanza istruttoria con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la produzione difensiva effettuata il giorno prima dell'udienza. Rileva la difesa che si trattava di atti che facevano parte del fascicolo del dibattimento in corso dinanzi ad altro giudice e che, pertanto, quest'ultimo avrebbe avuto l'obbligo di trasmettere a quello del procedimento cautelare incidentale, in quanto atti sui quali si fondava l'appello del Pubblico ministero;
in ogni caso, essi potevano anche essere acquisiti d'ufficio dal giudice dell'incidente cautelare. Pertanto, non essendo nulla di tutto ciò avvenuto, si sarebbe determinata la nullità del procedimento, a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto dell'imputato ad una compiuta difesa, trattandosi di verbali di prove dibattimentali che avevano significativamente ridimensionato le accuse.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione, per avere l'ordinanza impugnata escluso l'esistenza di elementi di novità del quadro cautelare, se non il decorso del tempo, tuttavia giudicandolo di per sé irrilevante, senza invece considerare: che i fatti risalgono a marzo del 2024; che, da allora, l'imputato è stato sottoposto a misura coercitive, senza commettere alcuna violazione, pur avendo ottenuto diverse autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo degli arresti;
che la persona offesa è stata collocata in una struttura protetta e nessun tentativo di contatto con essa da parte degli imputati è stato registrato;
che il conto corrente della vittima oggetto delle mire degli imputati secondo l'accusa - è stato sequestrato ed è stato nominato un amministratore di sostegno;
che l'istruttoria dibattimentale è ormai esaurita. Inoltre, tale ordinanza avrebbe introdotto dati di fatto in realtà inesistenti, ovvero che la persona offesa sarebbe stata segregata dal 2013 al 2024; che gli imputati non avrebbero avuto remore a filmare gli episodi di violenza commessi;
che essi avrebbero molestato quel loro congiunto anche quando questi soggiornava presso una comunità; che le condotte maltrattanti si sarebbero protratte "fino all'attualità".
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2.3. Il terzo motivo consiste nella violazione dell'art. 275, cod. proc. pen., per totale carenza di motivazione in punto di scelta della misura, in quanto compiuta senza operare la necessaria distinzione tra le posizioni dei singoli imputati.
3. La Procura generale ha trasmesso la propria requisitoria scritta, chiedendo di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.
2. Il primo è generico, nel momento in cui non indica con precisione il contenuto del provvedimento istruttorio che censura, ma comunque è manifestamente infondato.
2.1. Sulla questione dedotta, infatti, è sufficiente richiamare quanto statuito da Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155, correttamente citata dal Tribunale, nella quale si legge che il rinvio operato dall'art. 310, comma 2, alle "forme" previste dall'art. 127, cod. proc. pen., riguarda anche la regola posta dal comma 2 di quest'ultimo, secondo la quale le parti possono presentare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza, e la norma deve essere interpretata nel senso per cui ogni integrazione di quello stato degli atti su cui si fonda il corretto svolgimento del contraddittorio camerale deve necessariamente avvenire nei termini fissati dal legislatore, dovendo altrimenti il giudice non tenerne conto. Infatti, il termine "memorie" utilizzato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., individua lo strumento attraverso cui le parti veicolano nel procedimento camerale non soltanto le proprie argomentazioni, ma qualsiasi elemento informativo che intendono sottoporre alla valutazione del giudice e, dunque, anche eventuali documenti rappresentativi delle inedite prove precostituite. Inoltre aggiungono le Sezioni unite - è escluso che al giudice dell'appello cautelare siano attribuiti poteri istruttori in senso stretto intesi, ossia funzionali allo svolgimento di attività finalizzata alla formazione e acquisizione di elementi nuovi da utilizzare per il giudizio;
quello che gli è consentito è solo il potere di acquisire la documentazione fornita dalle parti relativa agli elementi informativi "precostituiti" che intendono sottoporre alla sua valutazione.
2.2. Quanto, poi, all'omessa trasmissione di atti, la relativa doglianza è quanto meno generica. L'art. 310, comma 2, cod. proc. pen., impone all'autorità giudiziaria procedente di trasmettere al Tribunale dell'appello cautelare l'ordinanza appellata
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Firmato Da: FEDERICA NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6384299dd4ea512b Firmato Da: MARTINO ROSATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4396b19326305d0f
e gli atti su cui la stessa si fonda». Considerando, allora, le motivazioni di tale decisione (istruttoria dibattimentale pressoché conclusa, quindi nessun pericolo di pregiudizio della prova;
allocazione della persona offesa presso una struttura protetta, dunque nessun pericolo di reiterazione criminosa), le prove dibattimentali di cui la difesa lamenta l'omessa trasmissione avrebbero dovuto specificamente riguardare quegli aspetti: ma questo il ricorso non lo spiega.
3. Il secondo motivo, con cui si contesta la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, non è consentito nella parte in cui adduce circostanze di fatto che il Tribunale non avrebbe valorizzato, poiché in tal modo finisce per chiedere alla Corte di cassazione una valutazione di fatto, che non le compete. In ogni caso, pecca anch'esso di genericità. Non è vero, infatti, come con esso si sostiene, che l'ordinanza si sia limitata a ritenere la non influenza del semplice decorso del tempo, poiché ha valutato le circostanze dedotte con il presente ricorso, negando loro rilevanza con una motivazione che non presenta evidenti flessioni logiche e che, perciò, si sottrae a censura in questa sede. Inoltre, l'affermazione per cui il Tribunale avrebbe addotto a sostegno del proprio giudizio circostanze di fatto inesistenti è puramente assertiva.
4. Anche il terzo motivo è inammissibile per genericità. Con esso il ricorrente si duole dell'omessa distinzione della sua posizione, rispetto a quella dei suoi familiari coindagati, nella motivazione riguardante la scelta della misura cautelare: tuttavia, neppure accenna ad aspetti che l'avrebbero resa peculiare rispetto alle altre, e quindi bisognevole di una specifica motivazione.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Firmato Da: FEDERICA NI
Emesso Da: TRUSTPRO
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Firmato Da: MARTINO ROSATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4396b19326305d0f
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. cod.
proc. pen..
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore RT SA
Il Presidente NG AN
Si dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
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Il Presidente
Firmato Da: FEDERICA NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1- Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6384299dd4ea512b Firmato Da: MARTINO ROSATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4396b19326305d0f