Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2001, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
R.G.N. 13202/98 E 6 8 N 9 1 A O I / I 4 Z 8/11/2000 BBLICA ITALIANA Ud. R 7 03 029 01 A 8 Á 2 R T . T 6338 S R U . I NOME DEL POPOLO ITALIANO B P B . G I . D E L R L R L T E A TE SU D A . I B D S A A N I T E IBUTARIA E T R S 1 3 E I N 1 E A T S . composta dai signori: A E N M dott. Mario DELLI PRISCOLI presidente consigliere dott. Enrico PAPA dott. Giovanni PAOLINI consigliere MARZIALE cons. relatore dott. US dott. Antonino DI BLASI consigliere Tributi/Contenzioso/Contributi ha pronunciato la seguente: consortili/Controversie/ Competenza. SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giustiniani n. 18, presso l'avv. Giovanni Pellegrino, unitamente all'avv. Giovanni Greco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
GI ES;
US ZI 1 3 8 1 -
- intimato -
avverso le sentenze del Giudice di pace di Nardò nn. 278/97 e 90/98 emesse, rispettivamente, il 13 dicembre 1997 e il 28 marzo 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 novembre 2000 dal relatore cons. dott. US ZI;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per l'assorbimento del secondo. Ritenuto in fatto che con atto notificato il 23 maggio 1997 il signor US TA conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Nardò, il Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la somma iscritta a suo carico a ruolo per quell'anno dal Consorzio a titolo di contributi consortili;
che l'attore deduceva, a sostegno della domanda proposta, che - l'immobile di sua proprietà, ancorché ricompreso nel comprensorio, non riceveva alcun beneficio direttamente e immediatamente riferibile ai servizi erogati dal Consorzio;
che il Consorzio eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del US ZI giudice adito, assumendo che la controversia rientrava nella competenza del Tribunale sia perché avente ad oggetto il pagamento di tributi, sia perché di valore indeterminabile (art. 9, secondo comma, c.p.c.); che l'eccezione era però respinta dal giudice adito che, con sentenza non definitiva del 13 dicembre 1997, escludeva che la controversia fosse di natura tributaria e di valore indeterminabile e dichiarava, quindi, la propria competenza;
che con sentenza definitiva, emessa il 28 marzo 1998, lo stesso giudice, ribadendo la propria competenza, dichiarava non dovute le somme iscritte richieste;
che il Consorzio, dopo aver formulato tempestivamente riserva di impugnazione contro la sentenza non definitiva, ha chiesto la cassazione di entrambe le sentenze con due motivi;
che l'intimato, al quale il ricorso è stato notificato il 15 luglio - 1998, non resiste. Considerato in diritto che, con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione e - falsa applicazione dell'art. 9, secondo comma, c.p.c. e delle norme sulla competenza;
degli artt. 862, 864 c.c.; degli artt. 21, 58, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215; dell'art. 10, secondo terzo e US ZIf 3 quarto comma, legge reg. Puglia 31 maggio 1980, n. 54 - censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che la controversia non rientrava nella competenza del giudice adito, ma in quella del tribunale, sia perché aveva natura tributaria e sia perché era di valore indeterminabile;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte, i contributi spettanti ai consorzi di bonifica si configurano come prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi (ex plurimis, tra le più recenti, Cass., sez. un., 26 febbraio 1987, n. 2050; 23 settembre 1998, n. 9493; 30 ottobre 1998, n. 10905); che, conseguentemente, la domanda che non sia diretta a denunziare lo scorretto esercizio del potere impositivo del consorzio, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, ma a contestare l'esistenza stessa di tale potere deducendo, come nel caso di specie, che gli immobili oggetto di imposizione non ricevono benefici dai servizi erogati dal consorzio rientra nella competenza del tribunale, in considerazione di quanto disposto dall'art. 9, secondo comma, c.p.c., non essendo le controversie concernenti i contributi di US ZI bonifica ricomprese fra quelle devolute dall'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla giurisdizione del delle commissioni tributarie (Cass., sez. un., 9493/98; 10905/98, citt.); che l'accoglimento, nei limiti sopra precisati, del primo motivo comporta l'assorbimento delle altre censure e, in particolare, del secondo motivo, con il quale il ricorrente assume che la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria C inadeguata;
che deve essere quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce;
che ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa le sentenze impugnate e dichiara la competenza del Tribunale di Lecce. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2000. US ZI S AN Su ed Il Presidente estensoreforthright IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. -2 MAR 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TI A I R A 5 6 T . E 8 9 U N N 1 B / - O I I 4 B / Z R 6 . A 2 T L R . L T R A . S P I . . B D G A A E I L T R R E 1 D E 3 A I T 1 S D N . A E E N S M T I N A E S E US ZI 6