Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia in merito alla pretesa sanzionatoria proposte sia prima della formazione del titolo esecutivo, sia successivamente, per vizi della fase precedente - con applicazione riguardo a tali controversie della competenza e delle regole procedimentali dettate dalla legge per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio - ed anche la cognizione per le controversie in merito all'incidenza dei fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo esecutivo e in merito ai vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, controversie queste integranti opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 167 cod. proc. civ., per cui trovano applicazione la competenza e il rito previsti dal codice di rito e specificatamente, per l'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'esecuzione per far valere fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, la competenza per materia stabilita dalla legge per le opposizioni ex art. 22 legge n. 689/81.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MONTEPASCHI SE.RI.T. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SpA, TITOLARE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI, AMBITO DI CATANIA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI NORMANNI 11, presso l'ufficio legale della MONTEPASCHI SE.RI.T. SpA, rappresentato e difeso dall'avvocato BATTAGLIA VALERIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NI IL, COMUNE DI CATANIA;
e sul 2^ ricorso n^. 02412/98 proposto da:
COMUNE DI CATANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso l'avvocato ISABELLA LESTI QUINZIO BELARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PATANEI PAOLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NI IL, MONTEPASCHI SE.RI.T. SpA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^. 03407/98 proposto da:
NI IL, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CIRALDO ENRICO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MONTEPASCHI SE.RI.T. SpA, COMUNE DI CATANIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 677/97 del Pretore di CATANIA, depositata il 15/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Conti Guglia, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Comune di Catania, l'Avvocato Patanè, che si è riportato agli scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo subordinato del profilo del secondo motivo;
rigetto nel resto per quanto riguarda il ricorso PA;
l'inammissibilità del ricorso incidentale PA o, in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.4.1996 LV PA proponeva opposizione avanti al Pretore di Catania avverso una comunicazione di iscrizione a ruolo della PA SE.RI.T. s.p.a. notificata il 28.3.1996 relativa al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada per l'importo complessivo di L. 236.289 e riguardante il verbale di contravvenzione redatto il 27.6.1991 dai Vigili Urbani di Catania. La ricorrente eccepiva la nullità di detta iscrizione a ruolo e principalmente della cartella esattoriale in quanto la stessa non consentiva di risalire alla causa delle somme richieste nonché la mancata immediata contestazione e la mancata notifica entro il termine di decadenza di cui all'art. 14 Legge 689/81. Da ultimo rilevava che il Comune opposto era decaduto dal diritto a riscuotere a mezzo ruoli esattoriali per violazione dei termini indicati dal D.P.R. 602/73. Chiedeva quindi che venisse annullata o dichiarata inefficace la cartella esattoriale e non dovuta la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa.
Si costituiva il Comune, contestando la fondatezza del ricorso e rilevando che nessuna decadenza si era compiuta sia in merito alla notifica del verbale di contravvenzione sia in ordine alla trasmissione dei ruoli.
Chiamata in causa la PA SE.RI.T. s.p.a., quest'ultima si costituiva, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso nonché la carenza di legittimazione passiva e chiedendo poi che, rilevata la regolarità dei ruoli e della cartella esattoriale, venisse dichiarata la piena legittimità di tali atti. Con sentenza del 15.4.1997 il Pretore accoglieva il ricorso relativamente all'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 293100224367, condannando la PA SE.RI.T. s.p.a. al pagamento delle spese processuali e compensandole nei confronti del Comune. Dopo aver ritenuto che il verbale relativo alla violazione era stato ritualmente notificato entro i termini perentori prescritti, rilevava il Pretore che l'art. 17 D.P.R. 602/73 non trovava applicazione in materia diversa da quella tributaria ma che, nonostante ciò, l'impugnata cartella era da considerarsi nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 D.P.R. n. 602/73 e 156 comma 2 C.P.C. in quanto la mancata indicazione delle voci addebitate non consentiva il dovuto controllo sulla legittimità dell'imposizione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la PA SE.RI.T. s.p.a., deducendo tre motivi di censura. Resistono con separati controricorsi il Comune di Catania e LV PA che propongono anche ricorsi incidentali affidati rispettivamente a due ed a un motivo.
Avendo la PA sollevato con il secondo dei suoi motivi questione di giurisdizione, la causa veniva rimessa alle Sezioni Unite che, con sentenza n. 873 del 10.12.1999, dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale della PA SE.RI.T. s.p.a. ed i due incidentali del Comune e della PA, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso la PA SE.RI.T. s.p.a. denuncia violazione dell'art. 22 Legge n. 689/81. Deduce che l'ammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale può ravvisarsi solo nel caso in cui si contesti l'esistenza del titolo esecutivo o la sua attuale efficacia, rimanendo precluse in tale giudizio di opposizione tutte le difese attinenti al rapporto punitivo non fatte valere nei termini fissati per la proposizione del verbale di accertamento che è l'unico atto opponibile con la tipica azione di annullamento di cui alla Legge n. 689/81. Con il secondo motivo la ricorrente, dopo aver sollevato la questione di giurisdizione decisa dalle Sezioni Unite nei termini sopra precisati, deduce che l'art. 25 D.P.R. 602/73, nel sancire che la cartella di pagamento deve indicare gli elementi costitutivi del credito d'imposta, non ne prevede la nullità in caso di omissione e che in ogni caso non è invocabile l'art. 156 comma 2 C.P.C., riguardante solo gli atti processuali.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 23 Legge n. 689/81 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.,
sostenendo che, essendo incaricata solo della riscossione e non partecipando alla formazione dei ruoli, di competenza dell'ente impositore e sanzionatorio, non può essere considerata litisconsorte necessaria in quanto l'art. 23 Legge 689/81 prevede che parti in causa siano l'opponente e l'ente impositore e che in ogni caso la cartella è stata predisposta conformemente al modello approvato dal Ministero con decreto del 5.8.1991. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune di Catania denuncia mancanza od insufficienza della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C., lamentando che il Pretore abbia annullato con riferimento all'art. 25 D.P.R. 602/73 la cartella di pagamento per mancata indicazione analitica delle voci di cui viene richiesto il pagamento, senza esaminare gli atti posti in essere dall'Amministrazione e dalla società concessionaria strettamente ad essa collegati.
Con il secondo motivo il ricorrente Comune denuncia violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., deducendo che l'art. 25, comunque venga considerato, non prevede alcuna nullità della cartella nel caso in cui venga omessa l'indicazione degli elementi costitutivi del credito d'imposta, elementi in ogni caso desumibili dal verbale di contestazione precedentemente notificato.
Orbene il principio dell'ammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale, allorché si facciano valere, come nel caso in esame, vizi propri inerenti alla formazione del titolo, richiede alcune considerazioni preliminari in ordine al procedimento da adottare ed ai termini da osservare.
Il problema è stato già affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte ( 491/00) le quali, in relazione proprio alla cartella esattoriale, hanno affermato che gli eventuali vizi possono essere fatti valere avanti al giudice ordinario nelle forme, a seconda dei casi, delle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi previste rispettivamente dagli artt. 615 e 617 C.P.C.. Ora nell'ipotesi in esame, essendo stata ravvisata la nullità della cartella ai sensi degli artt. 25 del D.P.R. 602/73 e 156 comma 2 C.P.C. in quanto la mancata indicazione delle voci cui si riferivano gli importi non consentiva il dovuto controllo sulla legittimità dell'opposizione, vale a dire per un vizio formale del titolo, si è certamente nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che il termine da osservare per la sua proposizione è quello di cinque giorni di cui all'art. 617 C.P.C., decorrente dalla notificazione della cartella.
Trattasi di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo in quanto, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti.
Orbene nel caso in esame risulta dagli atti che la notificazione della cartella è avvenuta in data 28.3.1996 mentre il ricorso è stato depositato solo il 9.4.1996.
È evidente quindi il mancato rispetto del termine perentorio, con la conseguente necessità da parte di questa Corte di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C. e di dichiarare l'inammissibilità per decorso del termine dell'originaria opposizione agli atti esecutivi proposta avanti al Pretore, così qualificata l'opposizione della PA.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale subordinato LV PA denuncia mancata applicazione dell'art. 13 D.P.R. 602/73, sostenendo che l'amministrazione comunale era decaduta dal diritto di esazione, non avendo rispettato i termini previsti per la trasmissione dei ruoli.
La censura è inammissibile, trattandosi di questione nuova non fatta valere avanti al Pretore.
La natura della questione trattata e l'intervento solo recente delle Sezioni Unite giustificano la totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, così qualificata l'opposizione della PA. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale della medesima. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001