Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5040
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

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In materia di sanzioni amministrative pecuniarie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia in merito alla pretesa sanzionatoria proposte sia prima della formazione del titolo esecutivo, sia successivamente, per vizi della fase precedente - con applicazione riguardo a tali controversie della competenza e delle regole procedimentali dettate dalla legge per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio - ed anche la cognizione per le controversie in merito all'incidenza dei fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo esecutivo e in merito ai vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, controversie queste integranti opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 167 cod. proc. civ., per cui trovano applicazione la competenza e il rito previsti dal codice di rito e specificatamente, per l'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'esecuzione per far valere fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, la competenza per materia stabilita dalla legge per le opposizioni ex art. 22 legge n. 689/81.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5040
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5040
    Data del deposito : 5 aprile 2001

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