CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/04/2023, n. 11274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11274 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 32648-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già EQUITALIA NORD S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI CALISI;
Oggetto R.G.N. 32648/2018 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 11274 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MARCHESE GABRIELLA Data pubblicazione: 28/04/2023 R.G.N. 32648/2018 2
- ricorrente -
contro CI RE, I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 739/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/05/2018 R.G.N. 1879/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1.La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta R.G.N. 32648/2018 3 da OR CI avverso tre cartelle di pagamento, con «annullamento» delle stesse. 2. La Corte territoriale ha dato atto che, con il ricorso introduttivo della lite, il ricorrente aveva impugnato il ruolo esattoriale e le cartelle di pagamento per far valere la prescrizione dei crediti contributivi oggetto delle stesse. 3. La Corte ha dichiarato la prescrizione dei crediti, in parte maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento. Con l'azione originaria, infatti, la parte aveva eccepito il decorso del tempo quale fatto estintivo della pretesa creditoria anche in relazione al periodo successivo alla formazione dei titoli esecutivi. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, l’Agenzia delle RA – CO con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria. 5. Sono rimaste intimate le parti in epigrafe. 6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con il primo motivo -ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 115 cod.proc. civ., per difetto di interesse ad agire avverso l’estratto di ruolo relativo a cartelle di cui si prova l'avvenuta notifica. 8. Con il secondo motivo ed il terzo motivo -ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod.civ. in R.G.N. 32648/2018 4 relazione all'art.24, comma 5, del D.Lgs. nr. 46 del 1999, agli artt. 12, 24, 25 e 49 del dPR nr. 602 del 1973. 9. Le censure pongono la questione della definitività del credito a seguito della notifica della cartella di pagamento, con applicazione del termine di prescrizione decennale. 10. Con l’ultimo motivo - ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 del d. lgs. nr. 112 del 1999 e dell'art 17 del d.lgs. nr. 46 del 1999, norma speciale in materia di riscossione che stabilisce il termine decennale applicabile a tutte le entrate iscritte a ruolo. 11. E’ preliminare ad ogni ulteriore profilo, la carenza di jus postulandi della parte ricorrente. 12. Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle RA CO e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4. 13. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati (irrilevante al riguardo è l’atto depositato in corso di causa: procura speciale, rep. nr. 42.916) - ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale - il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento della stessa da parte R.G.N. 32648/2018 5 dell'Agenzia delle RA ad un avvocato del libero foro (v., tra le altre, Cass. nn. 37378 e 37379 del 2022 di questa sezione, sulla scia di Cass. sez.un. nr. 30008 del 2019). 14. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 15. Nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, poiché l’Inps e la parte privata sono rimasti intimati. 16. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8
Oggetto R.G.N. 32648/2018 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 11274 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MARCHESE GABRIELLA Data pubblicazione: 28/04/2023 R.G.N. 32648/2018 2
- ricorrente -
contro CI RE, I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 739/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/05/2018 R.G.N. 1879/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1.La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta R.G.N. 32648/2018 3 da OR CI avverso tre cartelle di pagamento, con «annullamento» delle stesse. 2. La Corte territoriale ha dato atto che, con il ricorso introduttivo della lite, il ricorrente aveva impugnato il ruolo esattoriale e le cartelle di pagamento per far valere la prescrizione dei crediti contributivi oggetto delle stesse. 3. La Corte ha dichiarato la prescrizione dei crediti, in parte maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento. Con l'azione originaria, infatti, la parte aveva eccepito il decorso del tempo quale fatto estintivo della pretesa creditoria anche in relazione al periodo successivo alla formazione dei titoli esecutivi. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, l’Agenzia delle RA – CO con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria. 5. Sono rimaste intimate le parti in epigrafe. 6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con il primo motivo -ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 115 cod.proc. civ., per difetto di interesse ad agire avverso l’estratto di ruolo relativo a cartelle di cui si prova l'avvenuta notifica. 8. Con il secondo motivo ed il terzo motivo -ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod.civ. in R.G.N. 32648/2018 4 relazione all'art.24, comma 5, del D.Lgs. nr. 46 del 1999, agli artt. 12, 24, 25 e 49 del dPR nr. 602 del 1973. 9. Le censure pongono la questione della definitività del credito a seguito della notifica della cartella di pagamento, con applicazione del termine di prescrizione decennale. 10. Con l’ultimo motivo - ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 del d. lgs. nr. 112 del 1999 e dell'art 17 del d.lgs. nr. 46 del 1999, norma speciale in materia di riscossione che stabilisce il termine decennale applicabile a tutte le entrate iscritte a ruolo. 11. E’ preliminare ad ogni ulteriore profilo, la carenza di jus postulandi della parte ricorrente. 12. Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle RA CO e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4. 13. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati (irrilevante al riguardo è l’atto depositato in corso di causa: procura speciale, rep. nr. 42.916) - ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale - il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento della stessa da parte R.G.N. 32648/2018 5 dell'Agenzia delle RA ad un avvocato del libero foro (v., tra le altre, Cass. nn. 37378 e 37379 del 2022 di questa sezione, sulla scia di Cass. sez.un. nr. 30008 del 2019). 14. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 15. Nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, poiché l’Inps e la parte privata sono rimasti intimati. 16. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8