Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7355 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
ee 62381 OGGETTO: nduttivo/presupposti0 7 3 5 5 / 0 2 Imposte dirette/Irpef ed Ilor E 6 ddito 8 N 9 O mpresa/accertamento 1 in I A ifica/analitico / I Z 4 5 - / R A . 6 R B A 2 N T . . T S L R I . L U REPUBBLICA ITALIANA P G A . B E I . D R B R L A E T A A T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D I D I 1 R S 3 E E N 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T E T . S N A I N E A S M SEZIONE TRIBUTARIA E R.G.N. 020589/1998 Cron. 20453 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Pasquale Reale Presidente Ud.
4.10.2001 Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner CASSAZIONE Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere CORTE SUPKER CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 62381 SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR AL, rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso dall' avv.to Bruno Iannarilli del Foro di Frosinone ed elettivamente domiciliato in Roma, via Guida d'Arezzo 2 presso lo studio dell'avv.Mattia Ioannucci ricorrente
Contro
Ministro delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro in carica,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,presso la quale in Roma, via dei Portoghesi 12 domicilia ope legis 0 1 9 1 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.96/6/98 depositata in data 30.4.1998 Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis,che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Con avviso notificato il 31.1.1992 l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Frosinone accertava nei confronti di AR AL,ai fini Irpef ed Ilor per l'anno 1987, un reddito d'impresa di £. 44.391.000 a fronte di un reddito dichiarato di £.25.609.000. Il ricorso proposto avverso tale accertamento veniva accolto dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Frosinone,con decisione n.232 del 24.3.1994. Tale decisione, impugnata dall'Ufficio, veniva riformata interamente dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n.96 in data 16.4.1998. La CTR riteneva che del tutto correttamente l'Ufficio avesse proceduto,ex art.39 comma secondo DPR 600/73,ad accertamento induttivo,avuto riguardo alle spese sostenute dal Tirittera per il personale dipendente,ai lavori dal medesimo eseguiti per conto di enti pubblici e privati, all'automezzo utilizzato nonchè ai coefficienti di redditività previsti per il settore di attività svolta dal AR( ripuliture di boschi con asportazione dei residui nonché operazioni di giardinaggio). Ricorre per cassazione il Tarritera,con due mezzi di gravame. Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. Motivi della decisione Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione falsa applicazione degli artt.39 DPR cit.; 2 comma nono D.L.853/84 conv.in L. 17/1985. R La CTR non avrebbe considerato che il reddito d'impresa del contribuente soggetto a regime forfettario( come esso AR), va determinato, ai sensi del richiamato art.2 D.L.853/84,tenendo conto delle diminuzioni percentuali stabilite nella tab.B,allegata al DL citato e delle ulteriori detrazioni di legge previste per i compensi ai lavoratori dipendenti,ivi compresi i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; degli interessi passivi;
delle quote di ammortamento dei beni strumentali;
dei canoni di locazione, anche finanziaria. Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt.42 e 39 DPR 600/73 e 56 DPR 633/72. I Giudici di appello non avrebbero rilevato che l'Ufficio impositore si è determinato ad accertamento induttivo nonostante non ricorressero le ragioni giustificatrici dello stesso e comunque senza motivare in ordine alla inattendibilità delle scritture contabili tenute dal contribuente. L'Amministrazione Finanziaria nel proprio scritto difensivo osserva che con il ricorso avverso l'avviso di accertamento non era stata dedotta la violazione dell'art.39 comma secondo DPR 600/73, e che il primo motivo, oltre che per tale ragione è inammissibile anche perché introduce questioni di fatto ed estimative, precluse in sede di legittimità; che, comunque, l'accertamento induttivo è da ritenersi corretto anche nei confronti del contribuente in regime forfettario, ai sensi dell'art.2 comma ventinovesimo, del DL 853/84 citato. 12 Va rilevata d'ufficio, trattandosi di verifica della (in)esistenza di un presupposto processuale attinente alla legitimatio ad processum e cioè alla capacità della parte intimata di stare in giudizio, la inammissibilità del ricorso. Invero, il contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria non è stato ritualmente instaurato, essendo stato evocato in giudizio unicamente l'Ufficio periferico della Amministrazione Finanziaria( Ufficio delle Imposte Dirette di Frosinone) - cui il ricorso per cassazione è stato altresì notificato in data 23.11.1998 - e non il Ministero delle Finanze. Al riguardo deve osservarsi che la facoltà attribuita dall'art. 12 del D.Lgs.vo 31.121992 n.546 ai singoli uffici finanziari, di curare, relativamente ai tributi di rispettiva competenza, la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione innanzi alle Commissioni Tributarie,si esaurisce con il giudizio di secondo grado, non essendo prevista per il giudizio di cassazione alcuna deroga a quanto previsto dagli artt. 11 RD 30.10.1933 n.1611 e 9 L.
3.4.1979 n.103 circa la rappresentanza e difesa dello Stato da parte della Avvocatura dello Stato ( v.Cass. 17.6.1998 n. 6034). In altri termini, gli Uffici periferici della Amministrazione finanziaria sono ai fini del contenzioso tributario privi di soggettività esterna,di - legittimazione( attiva e passiva) e di competenza in ordine al giudizio di cassazione conseguente alla impugnazione in sede di legittimità delle sentenze delle Commissioni Tributarie, spettando sia la soggettività che la delle Finanze( Cass. legittimazione al Ministero nn. 1217/2001;657/2000;2807/1999). In applicazione di tali principi questa Corte ha, anche di recente( Cass.26.6.2001 n.8714) ribadito l'orientamento - che il Collegio condivide - secondo il quale il ricorso per cassazione del contribuente avverso la sentenza emessa in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale è inammissibile se proposto e notificato( come nella specie) all'Ufficio Finanziario periferico che ha proceduto all'accertamento dovendo invece essere proposto,a pena di inammissibilità, nel confronti del Ministero delle Finanze ed allo stesso notificato ex art. 144 comma primo - cpc presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma. A questa stregua è da ritenersi priva di effetti sananti la costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle Finanze( nella specie avvenuta con il menzionato controricorso), perchè in tal caso il vizio della impugnazione consegue alla errata individuazione della parte ( Ufficio periferico e non Ministero),priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione, e non riguarda la sola notificazione del ricorso per cassazione. L'accertata inammissibilità del ricorso preclude ovviamente l'esame dei motivi della impugnazione e delle contestazioni al riguardo mosse dalla Amministrazione costituita. Non vi è luogo a pronunciare in ordine alle spese del presente giudizio, considerato che si è costituita una parte non evocata nel giudizio medesimo.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera Il Consigliere estensore CANCEAL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio di consiglio del 4 ottobre 2001 Il Presidente free DEPOSITA CANCELLERIA 20 MAG. 2002 Oggi IL CANCELLIERE 01 Osvaldo Ascanio E 6 N 8 5 O 9 I 1 . / Z N A 4 A / - I R 6 R B 2 T . S . A I R L . T G L P . E H A D R . R I B L E A A R D T A D T I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T E I N A S A E M