Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 15005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15005 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 5005/02 Composta dagli Ill.mi sigo R.G.N.15817/99 Presidente FIDUCCIADott. Gaetano Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 35122 Consigliere Dott. Michele LO PIANO 3901 Rep. FINOCCHIARO Cons. Rel. Dott. Mario Ud. 09/07/02 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: CORTE SUP CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: perdiritti €3,70 Università degli Studi di Roma, La Sapienza, in persona 2-2011 2002 RE del Rettore in carica e il Ministero della Ricerca CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'Istruzione Scientifica e Tecnonogica (ora: Richiesta copia esecutiva dal Sig. ☑ Set Ricerca), in persona del dell'Università e delle per dirifti € 16,52 4-01-05 Ministro in carica, elettivamente domiciliati in Roma, IL CANCELLIERE via Dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale LIRE 2000 CANCELLER dello Stato, che li difende ex lege;
ricorrenti
contro
AN409019 RO IN, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Serpieri n. 11, presso l'avv. Alessandro Mete, che la difende giusta delega in atti;
LZ. DFF. C.M. AN409024 590 -1- MAL controricorrente www avversO la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3826/98 del 29 settembre 1998, deliberata il 6 ottobre 1998 e pubblicata il 23 dicembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. R. Tortora per i ricorrenti e l'avv. A. Mete per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Schirò, che ha concluso Generale Dott. Stefano chiedendo il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 16 e 17 gennaio 1992 RO IN conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, l'Università degli studi La Sapienza di Roma, nonché il e f e Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica. L'attrice, premesso che il 24 maggio 1990 essa istante, mentre attraversava un cortile dell'Università convenuta era stata improvvisamente colpita dal palo di uno degli ombrelloni facenti parte di un mercatino allestito in detto cortile con la tolleranza delle autorità accademiche, caduto in terra, riportando lesioni, chiedeva che l'adito tribunale dichiarasse gli enti convenuti responsabili del sinistro e, per -2- l'effetto, li condannasse al risarcimento dei danni da accertarsi in misura di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese, deducendone la infondatezza e chiedendone il rigetto. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 13 novembre 1996 rigettava la domanda, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite. Gravata tale pronunzia dalla soccombente RO, la corte di appello di Roma con sentenza 29 settembre 1998, deliberata il 6 ottobre 1998 e pubblicata il 23 dicembre 1998, in riforma della decisione dei primi giudici dichiarava la responsabilità dell'Università degli studi di Roma La Sapienza e del Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica in ordine al sinistro e f e l oggetto di controversia e, per l'effetto, condannava gli appellati, in solido, al risarcimento dei danni in favore della RO, liquidati in complessive lire 6.850.000 oltre interessi e spese del giudizio. Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, con atto notificato il 4 agosto 1999, affidato a due motivi l'Università la Sapienza nonché il Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca. I- 3 Resiste, con controricorso, RO IN. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Rileva, in limine, la Corte che il controricorso di parte RO IN è inammissibile. La RO, infatti, ha rilasciato procura speciale alle liti (ai sensi dell'art. 365 c.p.c.) al proprio difensore avv. Alessandro Mete in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, anziché in calce o a margine del controricorso e la circostanza - alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che in questa sede non può che confermata - rende quest'ultimo essere ulteriormente inammissibile. In una tale eventualità, infatti, manca la certezza dell'effettivo rilascio del mandato in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto, né, al riguardo, può ritenersi sufficiente all'uopo il mero richiamo alla procura conferita in tal guisa, contenuto nel controricorso, potendo invece tale modalità di conferimento restare valida ai soli fini della costituzione del resistente in giudizio e della partecipazione del difensore alla discussione (Cass. 2 febbraio 1995 n. 1240. Sempre nello stesso senso, tra Cass. 27 gennaio 1998 n. 788; Cass. le tantissime, aprile 1994 n. 3292; Cass. 21 agosto 1991 n. 9011). 4. 2. Come accennato in parte espositiva RO IN, mentre attraversava un cortile dell'Università degli studi La Sapienza di Roma ha riportato lesioni а seguito della improvvisa caduta di un palo di un ombrellone di un mercatino allestito in detto cortile con la tolleranza delle autorità accademiche. La corte di appello di Roma, nel riformare totalmente la pronunzia del primo giudice ha ritenuto la concorrente responsabilità dell'Università degli studi La Sapienza nonché del Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica (ora: Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca) e, per l'effetto, li ha condannati, in solido al risarcimento dei danni patiti dalla RO. Premesso che lo svolgimento di attività commerciale nell'ambito di aree della Università destinata al passaggio del pubblico era necessariamente subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte degli enti pubblici proprietari e che tale provvedimento autorizzativo era subordinato al preventivo accertamento che l'attività fosse svolta con modalità tali da non creare pericolo per la pubblica incolumità, quei giudici hanno evidenziato, a fondamento della raggiunta conclusione: 1 5- la tolleranza degli enti proprietari, integrante una illegittima autorizzazione di fatto, perché né preceduta da una verifica in ordine alla sussistenza degli indispensabili presupposti suesposti, né, comunque, seguita da un quotidiano e dovuto controllo, obiettivamente possibile stante la limitata estensione dell'area in questione, in ordine all'espletamento dell'attività con modalità tali da non creare pericolo per il pubblico, implica, ex art. 2043 e 2055 C.C. responsabilità diretta dei suddetti enti, concorrente con quella del terzo, per avere omesso il dovuto controllo nel senso suesposto>>>; - «è incontestabile, infatti, che se esso [controllo] fosse stato eseguito sarebbe stata ordinata potenzialmente almeno la rimozione delle strutture pericolose, quale quella suddetta>>.
3. I ricorrenti censurano tali proposizioni denunziando, da un lato «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli 3artt. 2043 e 2051 C.C., nonché all'art. 360 n. c.p.c.>> (primo motivo), nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.>>. Si osserva, infatti: - 6- qualora il bene, di proprietà di un ente pubblico, sia destinato a un uso generale e diretto da parte della collettività non trova applicazione la presunzione di cui all'art. 2051 C.C., restando a carico del danneggiato l'onere di provare una responsabilità diretta dell'ente pubblico: il numero delle persone che ogni giorni accedono alle aree interne dell'Università La Sapienza di Roma è così elevato da impedire concretamente la possibilità di controllo effettivi;
- l'art. 2051 c.c. si riferisce a danni provocati direttamente dalla cosa in custodia mentre nella specie il danno non è derivato dalla cosa, bensì dall'attività di altro autonomo soggetto che, per sua negligenza, ha provocato la caduta dell'ombrellone; la sentenza impugnata configura un inesistente obbligo di sorveglianza dell'Università sui che, ancorché abusivamente,commercianti ambulanti, esercitano la loro attività nel cortile: in realtà tale obbligo non sussiste, proprio in quanto si tratta di attività non autorizzata dall'ente; non appare convincente la pronunzia impugnata nella parte in cui deduce dalla presenza dei commercianti ambulanti nel cortile l'esistenza di una autorizzazione di fatto, atteso che le autorizzazione -7- + di fatto non sono giuridicamente ipotizzabili, atteso che possono esistere solo nella forma di legge. fondato, e nei limiti di cui4. Il ricorso appresso, meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. 4. 1. In primis come correttamente evidenziato dalla difesa della controricorrente in sede di discussione orale - si evidenzia che sono del tutto irrilevanti, e non pertinenti, al fine del decidere, le considerazioni svolte in sede di ricorso in margine all'art. 2051 C.C. e alla sua non corretta interpretazione da parte dei giudici di merito. Questi ultimi, infatti, come osservato sopra, hanno ritenuto la responsabilità degli enti convenuti sulla base non della richiamata disposizione, ma dell'art. 2043 c.c. hanno4. 2. I giudici del merito, in particolare, ravvisato la violazione, da parte degli enti ricorrenti, del precetto di cui all'art. 2043 C.C. da un lato per avere gli stessi rilasciato una illegittima autorizzazione di fatto all'utilizzazione delle aree scoperte dell'università per lo svolgimento di attività commerciali, autorizzazione non preceduta da una verifica in sussistenza degliordine alla un tale provvedimento e,indispensabile presupposti di 0 08. f cioè, la verifica che tale attività si svolgesse con modalità tali da non creare pericolo per la pubblica incolumità, dall'altro per avere omesso di ordinare la rimozione delle strutture potenzialmente pericolose. 4. 3. Precisato quanto sopra osserva la Corte che puntualmente evidenziato in ricorso come nessuna delle ricordate affermazioni merita consenso. 4. 3. 1. Salvi i casi espressamente previsti e non risulta in alcun modo che nel caso concreto ricorra una -delle dette ipotesi la forma scritta è elemento essenziale del provvedimento amministrativo (cfr. ad esempio, Cass. 29 ottobre 1981 n. 5702). Pacifico quanto precede e non controverso che senza ombra di dubbio né l'Università né il Ministero competente hanno mai adottato, nelle forme di legge, alcun provvedimento che abbia «autorizzato» il mercato di cui si discute nelle aree esterne dell'Università è di palmare evidenza, in primis, che non può, affatto affermarsi che il mercato, nel contesto del quale era situato 1'ombrellone che ha colpito la RO, si svolgesse in virtù di una «autorizzazione di fatto», id est in forza di un provvedimento amministrativo. Deve escludersi, per l'effetto, concludendo sul punto [prescindendo da qualsiasi altra considerazione in argomento], trattandosi di affermazione in contrasto -P- con i principi generali in tema di provvedimento che gli enti ora ricorrenti sianoamministrativo, responsabili dei danni riportati dalla RO (allorché è stata colpita al volto da un ombrellone) per avere i detti enti (Università degli Studi la Sapienza» e Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca), rilasciato una autorizzazione di fatto>> allo svolgimento di un mercato nei locali esterni dell'università, illegittima, perché non preceduta da una verifica in ordine alla non pericolosità per i terzi, delle strutture traverso le quali l'attività sí sarebbe 2 svolta. 4. 3. 2. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte e dalla quale immotivatamente prescinde la pronunzia in questa sede impugnata, in tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto · 10- idoneo di per sé a determinare l'evento (Cass. 20 febbraio 1998 n. 1857). In altri termini, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra fatto dannoso ed evento di danno il giudice non può fare ricorso né alla causalità naturalistica intesa in senso stretto (il che porterebbe а ritenere causa>>> di un evento tutta la sterminata serie di precedenti senza i quali il fatto non si sarebbe potuto verificare), né alla causalità statistica (impossibile da applicare per la mancanza di rivelazioni oggettive), né alla propria intuizione, anche se fondata sulla logica. Per accertare il suddetto nesso eziologico il giudice deve invece valutare tutti gli elementi della fattispecie, al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente (cioè con riferimento а quel singolo caso contingente) idoneo a produrre l'evento (Cass. 11 settembre 1998 n. 9037). Non controverso quanto precede palese come anticipato e puntualmente denunziato in ricorso - che non sussiste alcun nesso di causalità immediata e diretta tra la circostanza che gli enti ora ricorrenti abbiano tollerato l'esercizio del commercio ambulante nei viali dell'università, omettendo di controllare la [in] idoneità delle strutture tramite le quali il - 11- commercio stesso si svolgeva a recare pregiudizio a terzi, e l'evento dannoso denunziato. Il commercio ambulante, nell'ambito dei viali e dei cortili presenti negli immobili destinati all'Università, in particolare, è soggetto а universitariaautorizzazione da parte della struttura (o del Ministero competente) non allo scopo di evitare come del tutto apoditticamente assume la sentenza in -questa sede gravata lesioni agli studenti e a quanti, per qualsiasi motivo, si trovano a transitare nei detti spazi, ma esclusivamente perché deve valutarsi la compatibilità tra la detta utilizzazione di tali spazi con le finalità dell'università. Atteso quanto sopra, deve concludersi che l'evento e f i l denunziato non si è verificato per avere gli entí attuali ricorrenti tollerato la presenza di banchi, con relativi ombrelloni, nei locali esterni dell'Università l'esercizio del commercio ambulante non costituisce per cui non attività di per sé in tesi pericolosa, sussisteva alcun onere dell'ente università di prevenire e vietare l'installazione di tale mercato ma per fatto del proprietario che singolo ombrellone che non ha ancorato adeguatamente lo stesso al terreno, о ad altro idoneo supporto, in previsione del sollevarsi del vento. -12- In realtà, deve sottolinearsi ancora - al riguardo, non rientra tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto imputato agli attuali ricorrenti, cioè dalla circostanza che questi hanno tollerato l'esistenza del mercato, la lesione alla persona della RO. Specie considerato che le modalità stesse con cui si svolge il commercio ambulante - mediante strutture approntate la mattina, per essere rimosse alla sera sono tali da non consentire alcun controllo da parte dell'ente proprietario della strada 0 del cortile ove il commercio stesso viene praticato, il quale pertanto abbia о meno autorizzato una tale attività (così rendendola lecita dal punto di vista amministrativo) non può ritenersi responsabile dei danni patiti da terzi (come del resto non si dubita che il demanio non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati a terzi da ombrelloni malamente fissati sugli arenili dati dalla Amministrazione competente in concessione ai privati). E' palese, in conclusione, che del fatto doveva rispondere esclusivamente il proprietario in concreto dell'ombrellone che ha l'utilizzatore colpito la RO e non certamente l'ente proprietario della strada in cui lo stesso era sistemato e, - 13- pertanto, la sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi sopra indicati, deve essere cassata.
5. Ritenuto, peraltro, a norma dell'art. 384, comma 11 ultima parte, che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. Accertato, in particolare, come sopra evidenziato che non sussiste alcun nesso causale tra l'evento dannoso denunziato (lesioni patite dalla RO il 24 maggio 1990 allorché la stessa è stata colpita, al volto, da un ombrellone di proprietà di terzi, aperto in uno dei cortili dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza) e la condotta della detta Università degli Studi di Roma La Sapienza nonché del Ministero convenuto che hanno tollerato la presenza di tale ombrellone negli spazi di loro proprietà, ogni domanda della OI deve nei confronti degli enti ora ricorrenti deve essere rigettata. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio, compreso quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
-14- merito, cassa la sentenza impugnata e decidendo ne 1 rigetta la domanda proposta con atto 16 e 17 gennaio 1992 da RO IN contro l'Università degli Studi di Roma La Sapienza nonché contro il Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica (ora: Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca); dispone, tra le parti, la compensazione delle spese dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 9 luglio 2002. il Consigliere relatore ed estensore مواليد feethe il Presidente F uc Gariana HERE CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenze Battista 24 OTT. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 129.11 Registrato,28988 2006 Serie4 28709 versote € 170,43 41,32 1097 CEN 4567 ·SSITANFA 170,43 2 O G A 15