Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di assicurazione contro le malattie professionali, dalla lettura coordinata degli artt. 41 e seguenti del D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, attuativo di direttive comunitarie, se emerge che il valore dei 90 DBA per l'esposizione quotidiana del lavoratore al rumore rappresenta la soglia di intollerabilità, il cui superamento determina particolari obblighi del datore di lavoro, risulta anche che l'esposizione a rumori inferiori a detta soglia può essere reputata idonea a pregiudicare l'apparato uditivo, in relazione tanto alla specifica capacità di resistenza dell'assicurato quanto al grado di rumorosità dell'ambiente per l'intero periodo di esposizione al rischio e, conseguentemente, può integrare il diritto al riconoscimento di una malattia professionale indennizzabile (ipoacusia da rumore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA IN elettivamente domiciliato in Roma, via Val di Lanzo n. 79, presso l'avv. Giuseppe Iacono Quarantino, rappresentato e difeso dall'avv. Liborio Pirrone Balsamo, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Presidente Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via Quattro Novembre n. 144, presso gli avv. NO Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale per notaio Carlo Federico Tuccari di Roma, rilasciata il 21.2.2000 e iscritta a rep. n. 53463;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 156/99 del 24.3.99, pronunziata in causa n. 605/97 r.g. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.5.02 dal relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Uditi l'avv. Pirrone e l'avv. Emilia Favata, per delega dell'avv. Catania;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al OR di Termini Imerese depositato il 25.5.95, BU NO, premesso di essere dipendente della soc. Fiat Auto e di essere affetto da ipoacusia bilaterale, chiedeva che detta affezione fosse riconosciuta quale malattia professionale e che gli fosse concessa la rendita di legge. Costituitosi in giudizio l'INAIL, il OR espletava consulenza tecnica di ufficio ed accoglieva la domanda, accertando una riduzione della capacità lavorativa del 26%, condannando l'INAIL al pagamento della rendita.
Proponeva appello l'Istituto sostenendo che non era provata l'esposizione a rischio specifico. Il Tribunale, dopo aver rinnovato l'accertamento medico legale ed aver espletato ulteriore accertamento tecnico sulla rumorosità dell'ambiente di lavoro, con sentenza del 24.3.99, accoglieva l'impugnazione ritenendo che, pur essendo accertata la malattia, non esisteva prova della sua derivazione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, atteso che nell'ambiente stesso era stata accertata una rumorosità inferiore alla soglia di pericolosità di 90 decibel.
Avverso questa sentenza propone ricorso il BU. Resiste con controricorso l'INAIL.
Motivi della decisione
Con unico, articolato, motivo il BU deduce violazione dell'art. 41 del d.lgs. 15.8.91 n. 277 in materia di tutela del lavoratore dall'esposizione a rumore, nonché carenza di motivazione. Premette il ricorrente che mentre il superamento della soglia di esposizione (fissata dalla norma a 90 db) obbliga il datore ad adottare particolari cautele, il superamento dei limiti di 80 e 85 db richiede rispettivamente l'informazione e la formazione del personale e comporta l'adozione di adeguati mezzi di protezione, di modo che anche l'esposizione a rumorosità non eccedente la soglia non è ostativa a configurare la malattia professionale. Il giudice avrebbe dovuto, pertanto, svolgere i necessari accertamenti medico-legali, prendendo a riferimento tutto il periodo lavorativo dell'assicurato (iniziato nel 1970) e non solo i valori al 1993, esposti dal consulente tecnico nella sua relazione. In ogni caso avrebbe dovuto spiegare in maniera logica ed esauriente le ragioni per le quali ha riformato la prima sentenza, enunziando gli elementi probatori ed i criteri di valutazione degli accertamenti svolti dai consulenti di ufficio.
Il ricorso è fondato.
La sentenza di merito, dando per scontata l'esistenza della malattia, esclude la sua riconducibilità all'attività lavorativa dell'assicurato in forza del rilievo che gli accertamenti fonometrici compiuti dal consulente tecnico nell'ambiente di lavoro hanno accertato che il livello di esposizione quotidiana al rumore raggiungeva la punta massima di 87.5 decibel, rimanendo inferiore ai 90 decibel, costituenti la soglia, di pericolosità prevista dal d.lgs. 15.8.91 n. 277. Al riguardo deve rilevarsi che dalla lettura coordinata degli artt. 41 e seguenti del d.lgs. 15.8.91 n. 277, attuativo di direttive comunitarie, se emerge che il valore dei 90 dBA per l'esposizione quotidiana del lavoratore al rumore rappresenta la soglia di intollerabilità, il cui superamento determina particolari obblighi del datore di lavoro, risulta anche che l'esposizione a rumori superiori agli 80 decibel comporta per il datore di lavoro obblighi di informazione e formazione, e che già il superamento della soglia di 85 decibel richiede l'adozione di adeguati mezzi di protezione e l'assoggettamento del lavoratore a controllo sanitario. Conseguentemente, anche l'esposizione a rumorosità non eccedente l'indicato limite dei 90 dBA può essere reputata idonea a pregiudicare l'apparato uditivo - in relazione anche alla diversa capacità di resistenza di ciascun organismo e, non essendo ostativa alla configurabilità di una malattia professionale indennizzabile (ipoacusia da rumore), non esime il giudice dall'indagine medico- legale in ordine alla sussistenza di detta malattia (Cass.
7.4.98 n. 3582). Inoltre, il Tribunale circa il periodo di riferimento della rilevazione fonometrica del consulente ha considerato le misurazioni effettuate nel corso del giudizio di secondo grado - e, quindi, a malattia già realizzata - "in quei reparti dove erano ancora presenti le caratteristiche di lavorazione alle quali il BU era addetto", con riferimento intuitivo "ai pregressi reparti". Il Tribunale, non tenendo conto del principio di diritto sopra indicato, non ha considerato che anche l'esposizione a rumorosità non eccedente il limite dei 90 decibel, in relazione alla diversa capacità di resistenza dell'organismo del soggetto interessato, può dar luogo a malattia professionale. Il giudice, pertanto, avrebbe dovuto precisare se, nonostante il mancato superamento della soglia suddetta, le condizioni soggettive dell'assicurato non fossero tali da provocare l'insorgenza della malattia, in relazione alle condizioni di lavoro dallo stesso subite.
Inoltre, il Tribunale ha fornito una insufficiente motivazione circa la rumorosità dell'ambiente. L'accertamento non avrebbe dovuto, infatti, essere limitato ad un momento posto alla fine del periodo di esposizione preso in considerazione, risalendo in via intuitiva al periodo pregresso, ma avrebbe dovuto essere diretto a tutto il periodo lavorativo denunziato dall'attore, tenendo conto che a quest'ultimo competeva il relativo onere probatorio. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e deve essere rinviata al giudice indicato in dispositivo, il quale applicherà il seguente principio: "Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative per malattia professionale derivata da rumorosità dell'ambiente di lavoro (ipoacusia), l'esposizione a rumore non eccedente il limite di 90 decibel, considerata soglia di intollerabilità dal d.lgs. n. 277 del 1991, può essere reputata idonea a pregiudicare l'apparato uditivo, in relazione tanto alla specifica capacità di resistenza dell'interessato, quanto al grado di rumorosità dell'ambiente di lavoro per tutto il periodo di esposizione al rischio". Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso e cassa l'impugnata sentenza, rinviando alla Corte di appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003