Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2001, n. 4770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4770 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
047 70/01 E 6 N 8 O 9 5 I 1 Z / 4 A / - A R 6 I 2 T B S . R . I R L . À G L P . T E A D R U . L B B E A I A D T D R I A 1 T S REPUBREPUBBLICA ITALIANABLICA E I R. G. N. 20341/98 3 N T 1 R E S N E . E I CRON.: 10187 T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N S A E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 13/12/2000 - Presidente - Alfio FINOCCHIARO - Consigliere - Enrico ALTIERI Simonetta SOTGIU Salvatore DI PALMA Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: IRPEF Accertamento - Motivazione sul ricorso n. 20341/98 R.G. proposto da Indicazione elementi astrattamente giustificativi RUBINO MARIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Griseta ed Sufficienza. Apprezzamento di fatti e elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alberto Romano in Roma, Via delle prove del giudice di merito. Crescenzio n. 54, giusta procura in calce al ricorso Insindacabilità in sede di legittimità se correttamente -Ricorrente - effettuati
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, non о р costituito in giudizio
- Intimato -
per la cassazione della sentenza n. 30/98 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sez. n. 2, in data 20-1-1998 e notificata il 09-09-1998. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza .13 Dicembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
1 7 . 0 6 3 0 2 ! 1 udito peril ricorrente l'Avv Griseta;
udito per l'Amministrazione l'Avv. De Bellis dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento n. 112/86, notificato il 19-12-1986, l'Ufficio Imposte Dirette di Bari, rideterminava il reddito del Dr. Rubino Mario, esercente la professione di medico-chirurgo, per l'anno 1980, elevandolo da L. 22.185.000 a L. 34.209.000. L'impugnazione, tempestivamente proposta dal contribuente, veniva accolta dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Bari, nella considerazione dell'esistenza di carenze motivazionali dell'avviso di accertamento e della mancanza dei presupposti per il ricorso al metodo di cui all'art. 39 D.P.R. n. 600/73. L'appello dell'Ufficio veniva accolto dalla sentenza in epigrafe indicata con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento. I giudici di secondo grado evidenziavano la legittimità dell'accertamento, che ritenevano correttamente operato, ai sensi dell'art. 39 lett. d) comma 1° del D.-P.R. n. 600/1973, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti dai I quali era logico desumere la palese inadeguatezza del reddito dichiarato e la congruità di quello accertato. Il contribuente, con ricorso notificato il 13-11-1998, ha chiesto la cassazione della decisione di appello con tre mezzi. Il Ministero intimato non si è costituito. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, in relazione all'art. 360 n. 5 C.p.C., il ricorrente censura l'impugnata decisione di insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato con il ricorso di prime cure, e, precisamente, per non avere esaminato e valutato l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. La doglianza è per un verso inammissibile e sotto altro profilo infondata. E' inammissibile in quanto trattasi di censura che dopo essere stata formulata con il ricorso introduttivo non risulta riproposta, sia pure con generico richiamo, nel corso del giudizio di appello e che, quindi, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. (Cass. Sez. I^ n. 2773 del 24-3- 1999). E' infondata in quanto, ove pure ritualmente riproposta, l'eccezione sarebbe priva di pregio nel merito desumendosi dalla parte motiva dell'impugnata decisione le ragioni alla cui stregua l'operato dell'Ufficio era a ritenersi legittimo, peraltro, in coerenza con un consolidato indirizzo della Au Corte. Osserva, infatti, il Collegio, che il requisito motivazionale dell'accertamento esige, giusto pacifico indirizzo (Cass. n. 658 del 21-1- 2000; n. 260 del 12-1-2000; n. 2807 del 21-9-1999) che si condivide e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio 3 nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto, le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Ove, pertanto, l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, lo stesso deve ritenersi correttamente effettuato;
ciò, peraltro, in coerenza con il carattere, allo stesso riconosciuto, di "provocatio ad opponendum" e, quindi, con l'esigenza ch'esso sia sufficiente a consentire che il contribuente abbia contezza dalla pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali onde poterla efficacemente contrastare (Cass. n. 1209 del 4-2- 2000). La parte motiva dell'impugnata decisione soddisfa certamente l'evidenziata esigenza, giacchè i giudici danno contezza delle ragioni per le quali appare loro legittimo l'operato dell'Ufficio, indicando tali elementi, oltre che nella non deducibilità di alcune spese ed oneri, nella esiguità del reddito dichiarato, nell'esercizio della professione in un settore altamente specializzato, nell'omessa fatturazione di prestazioni, nell'utilizzo di uno studio implicante elevati costi gestionali nonchè nella notorietà e nella qualifica di primario chirurgo presso il Policlinico di Bari del contribuente. I riferimenti fattuali e l'iter argomentativo della decisione esplicitavano, dunque, adeguatamente le fonti del convincimento consentendo la ricostruzione del procedimento seguito dai giudici al fine di ritenere corretto l'operato dell'Ufficio e, legittimo l'accertamento. Con il secondo mezzo, sempre in relazione all'art. 360 n. 5 C.p.C., si deduce insufficiente motivazione dell'impugnata decisione in relazione alla circostanza che non risulterebbero esplicitate le ragioni poste a base della riforma della sentenza di primo grado, con riguardo, segnatamente, all'esistenza dei presupposti per la rettifica d'Ufficio, ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 600/1973. Anche tale motivo è privo di fondamento. In vero, questa Corte (S.S.U.U. n. 5802 dell'11-6-1998) ha avuto modo di precisare che "il vizio di omessa ed insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 C.p.C., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta - dal giudice del merito, al quale, soltanto, spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Nel caso in esame, in effetti, l'iter argomentativo del giudice d'appello è logico, essendo pervenuto al convincimento sancito in sentenza, con una corretta valutazione delle circostanze desumibili dall'accertamento e, con ragionamento esauriente, privo di contraddizioni, condotto secondo i canoni delle corrette induzioni e deduzioni, senza salti logici e scevro da errori giuridici. La sentenza, infatti, esplicita, in modo inequivoco, che, nel caso, il 5 ricorso al metodo induttivo, era a ritenersi pienamente legittimo, potendovisi ricorrere, non solo in presenza di contabilità irregolare ma, pure, ai sensi dell'art. 39 comma I^ lett. d) D.P.R. n. 600/73, allorquando, l'esistenza di attività non dichiarate sia desumibile da presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. Emblematiche al riguardo vengono considerate le gravi incongruenze riscontrate e che rendevano assolutamente inattendibile la dichiarazione. In particolare i dati analizzati dall'Ufficio concernenti la professione, la specializzazione e la notorietà del contribuente, gli elevati costi di gestione dello studio, costituivano elementi che manifestavano i caratteri della precisione, gravità e concordanza al fine di ritenere assolutamente incongruo il modesto reddito dichiarato dal contribuente e, quindi, irregolari ed inattendibili gli elementi indicati nella dichiarazione. In definitiva, la decisione della Commissione Tributaria Regionale è maturata in esito alla libera individuazione e valutazione degli elementi ritenuti idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il ricorso al criterio induttivo di cui alla lett. d) primo comma dell'art. 39 D.P.R. n. 600/73, con procedimento ineccepibile sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, ragione per cui la stessa resiste alla formulata censura. Con l'ultimo motivo, infine, la decisione viene ritenuta affetta dal vizio di insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa l'ammissibilità e la valutazione delle prove per presunzione contenute nella sentenza impugnata. Anche tale censura è priva di pregio giuridico. Va, infatti, rilevato che l'accertamento, operato al riguardo dal giudice 6 di merito, non è censurabile in sede di legittimità. La Commissione Tributaria Regionale, invero, come si evince dalla parte motiva dell'impugnata sentenza, è pervenuta al convincimento sancito, procedendo alla valutazione della realtà fattuale desumibile dalla documentazione processuale in applicazione dei criteri di legge, con ragionamento logico, esauriente e scevro da errori giuridici. Ne consegue, per pacifico orientamento giurisprudenziale, l'inammissibilità della doglianza, che, a diversamente ragionare, consentirebbe un riesame del merito della controversia, per il tramite strumentale del n. 5 dell'art. 360 C.p.C. che, invece, nei suoi limiti obiettivi e nella finalità sua propria, è volto unicamente al cosiddetto controllo di legalità. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000. Il Presidente Dott. Alfio Finocchiaro ay Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonino Di Blasi DEPOSITATO IN CANCELLE IL CANCELLIERE C1 Oggi 30 MAR. 2001 D *TON Osvaldo Ascanio L A IL CANCELLIERE F r Osvaldo Ascanio 7