Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto MANIFESTA SETTONE SECONDA CIVILE INAHMISSIBILITA' 3 8/ 0ri gistrati Composta dagli Il Dott. Mario Presidente SPADONE R.G.N. 28334/01 Cron. 1351 Dott. Rosario Consigliere DE JULIO Rep. 242 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere- Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud.18/09/02 - -Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - C.C. ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: EN, AL ID, OD OD IU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 40, presso lo studio dell'avvocato ANGELA BUCCICO, difesi dall'avvocato VITTORIO FARAONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
INTESA GESTIONI CRED SPA, in persona del procuratore e rappresentante Amm.re Delegato AVV, VITO FARGELLA, CARICAL CASSA RISP. CALABRIA LUCANIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso lo studio2002 1191 dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che li difende, -1- giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 153/01 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 24/07/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/09/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera ! di consiglio, ai sensi del disposto del secondo comma voglia rigettare il dell'art.375 c.p.c. novellato, infondato, con le ricorso siccome manifestamente conseguenze di legge. -2- FATTO E DIRITTO La requisitoria scritta il Procuratore Generale della Re- pubblica presso questa Corte è del seguente testuale tenore: “letti gli atti relativi al ricorso per cassazione introdotto da Vir- gallita ID, LL ME e LL US nei confronti di Intesabci Gestione Crediti s.p.a., corrente in Milano, in persona del suo funzionario avv. Carmelina Novello (in virtù di procura rilasciata dall'amministratore delegato avv. Vito Faggella con atto in data 4-XII- 2000, autenticato dal notaio dott.ssa Stefania Anzillotti di Cosenza, n. 49374 rep. e n. 15228 racc.), nonché della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, corrente in Cosenza, con atto notificato, rispetti- vamente, l'8 ed il 12 novembre 2001, avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza pubblicata il 24 luglio 2001 e notificata il 27 settembre 2001, che rigettava l'appello proposto dagli attuali ricor- renti avverso la sentenza del Tribunale di Matera del 6-X-1999, che aveva accolto l'azione revocatoria ex art. 2901 C.C. promossa dalla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania in ordine alla donazione di alcuni beni immobili operata dai coniugi IT ID e LL ME a favore del figlio LL US con atto per notar Libero De Bellis del 26-VII-1993 n. 158292 rep., n. 20776 racc.;" "ritenuto che l'impugnata sentenza, anche mediante il richiamo della motivazione di quella di primo grado, ha congruamente e cor- rettamente spiegato le ragioni della decisione adottata, senza incorre né in vizi logici, né in errori giuridici;
che, in particolare, ha ragione- volmente e compiutamente spiegato perché qualificava “oltre che 1 apodittico, infondato" l'assunto centrale dell'impugnazione proposta cioè che la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania non avrebbe fornito la prova che la donazione de quo avesse procurato nocu- mento alle ragioni creditorie di esso attore, atteso che gli appellanti erano e sono proprietari di altri e diversi immobili;
di tal che al riguar- do i ricorrenti si limitano, inammissibilmente, a formulare una perso- nale valutazione che contrappongono a quella ineccepibilmente for- mulata dai giudici di merito;
che, d'altro canto, non può che confer- marsi la dichiarata inammissibilità delle contestazioni formulate dagli allora appellanti, attuali ricorrenti, per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, in ordine alle ragioni di credito azionate dalla Cassa di risparmio di Calabria e Lucanía, che i primo grado erano risultate del tutto pacifiche;
che, pertanto, il ricorso ma- nifestamente infondato;
"
P.Q.M.
"chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera di con- siglio, ai risi del disposto del secondo comma dell'art. 375 cod. proc. civ. novellato, voglia rigettare il ricorso siccome manifestamente in- fondato, con le conseguenze di legge." Questa Corte condivide le osservazioni del Pubbico Mini- stero, e fa proprie le sue conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
2 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifonde- re alla controricorrente le spese di questo gludizio, che liquida în $65 euro, oltre 1.000,00 euro per onorari. Roma, 18 settembre 2002 Il presidente (Mario Spadone) Spadan L'estensore (Carlo Cidffi) IL CANCEL PRECT Francza CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 13.3.2003 DEPOSITATO IN CANCELLERIA deile Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 10674 versate € 139.44 Roma 17 GEN 2003. apposta in caice alla copia autentica IL CANCELLIERE C1 (art. 278 T.U. n°115 dal 30/5/2002) COLLABORATORE DI CANCELLERIA Robedo Ribe