CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2023, n. 16475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16475 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT SA, nato il [...] a [...] avverso la ordinanza emessa il 04/10/2022 dal Tribunale di AT;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PE Riccardi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dei difensori, Avv. Gianluca Acciardi e Avv. Filippo Cinnante, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16475 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4-5 ottobre 2022 il Tribunale di AT ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di SA AT avverso l'ordinanza emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AT, che applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un sodalizio criminale di stampo "ndranghetistico" di cui all'art. 416-bis cod. pen. [capo 1) dell'imputazione provvisoria]. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, censurando con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla gravità indiziaria dell'ipotizzata fattispecie di reato associativo, per avere il Tribunale omesso di prendere in esame le deduzioni difensive in ordine alle risultanze delle attività investigative (segnatamente, le intercettazioni telefoniche ed ambientali e le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia PE NT e CI ER), che non consentivano di attribuire all'indagato il ruolo di organizzatore dell'associazione, in assenza di contestazioni relative ai reati-fine e di un suo stabile inserimento nella struttura organizzativa del gruppo. Si assume, al riguardo, che le dichiarazioni dei collaboratori, generiche e prive di riscontri, fanno riferimento a condotte prive di rilievo ai fini dell'ipotizzata "messa a disposizione" in favore del sodalizio e che l'indagato avrebbe, sì, chiesto ed ottenuto un prestito di denaro ad usura da PE DE, ma che, a sua volta, costui era stato rimproverato, proprio per tale comportamento, da un esponente di vertice come ER RO, intervenuto in favore del AT per ragioni di amicizia e non perché affiliato alla contestata associazione: una circostanza, quest'ultima, che proverebbe, semmai, l'esclusione del ricorrente da qualsiasi dinamica associativa, poiché se egli vi fosse stato veramente intraneo avrebbe ottenuto la protezione dell'intero sodalizio e non del solo RO. Al di là del rapporto di frequentazione intrattenuto con il RO ed il UC, nulla è emerso riguardo al ruolo e alle funzioni che l'indagato avrebbe ricoperto nel gruppo criminale, tanto che nessuno degli altri, pur numerosi, collaboratori di giustizia vi ha fatto espresso riferimento. 2.1. Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto della risalente epoca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dell'assenza di dati sintomatici idonei a confortare la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, assertivamente reiterando profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare, senza articolare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative esposte a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è coerentemente pervenuta. 2. Con riferimento alle censure oggetto del primo motivo di ricorso deve rilevarsi come il provvedimento impugnato abbia dato puntualmente ragione della connotazione di gravità attribuita al complesso degli elementi costitutivi della base indiziaria, evidenziando le caratteristiche del ruolo stabilmente assunto dall'indagato all'interno del sodalizio criminale di stampo "ndranghetistico" oggetto del tema d'accusa provvisoriamente enucleato in sede cautelare. Nella motivazione, infatti, si richiamano le plurime e convergenti risultanze offerte dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (ER CI, NT PE ed UZ NO) e dalle intercettazioni di numerose conversazioni intrattenute dall'indagato con altri sodali, spiegando come egli, persona di fiducia dei vertici del sodalizio, avesse piena conoscenza non solo della sua struttura organizzativa e delle relative dinamiche interne, ma anche di alcuni suoi esponenti in posizione apicale (UC CE e RO ER), continuativamente prestando il proprio contributo operativo quale anello di congiunzione rispetto ad altri sodali, mettendo costoro in contatto con i capi e sollecitandone talora, per conto dello stesso UC, l'esercizio dell'attività di riscossione del denaro provento delle condotte di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Ripercorsi i passaggi più rilevanti delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori, unitariamente apprezzati rispetto al contenuto delle conversazioni oggetto delle richiamate attività di intercettazione, il Tribunale del riesame ha posto altresì in rilievo le condotte ritenute sintomatiche della piena intraneità del ricorrente al contestato sodalizio, valorizzando segnatamente: a) la gestione di un'attività commerciale (una barberia in Cosenza) strumentalmente utilizzata quale punto di incontro per diversi esponenti della locale criminalità organizzata;
b) l'accesso alle informazioni più rilevanti per la effettiva operatività del sodalizio criminale, la cui disponibilità gli ha consentito di veicolare una serie di messaggi funzionali al perseguimento dei suoi obiettivi e di eseguire fedelmente i compiti affidatigli per rafforzarne il controllo sul territorio;
c) la circostanza di fatto relativa alla su indicata richiesta di un prestito di denaro ad usura, coerentemente inquadrata, allo stato, in una prospettiva ritenuta di per sé non incompatibile con la messa a disposizione del sodalizio, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'intervento posto in essere dal RO, che ebbe a rimproverare l'autore del prestito proprio al fine di difendere l'odierno ricorrente quale persona a lui legata da uno stretto vincolo fiduciario. 3. Anche in relazione alla sussistenza dei pericula líbertatis deve rilevarsi come il Tribunale, pur prescindendosi dalla non superata presunzione normativa di pericolosità sociale e adeguatezza della prescelta misura cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., abbia congruamente giustificato, allo stato, il vaglio di inidoneità di una diversa misura cautelare sulla base della effettiva rilevanza del contributo partecipativo continuativamente prestato dall'indagato in stretto rapporto di vicinanza e collaborazione con esponenti apicali del sodalizio, nonché in ragione della rilevata assenza di elementi di sicura valenza sintomatica al fine di inferirne una definitiva rescissione del vincolo associativo. 4. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrate attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'aft. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PE Riccardi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dei difensori, Avv. Gianluca Acciardi e Avv. Filippo Cinnante, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16475 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4-5 ottobre 2022 il Tribunale di AT ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di SA AT avverso l'ordinanza emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AT, che applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un sodalizio criminale di stampo "ndranghetistico" di cui all'art. 416-bis cod. pen. [capo 1) dell'imputazione provvisoria]. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, censurando con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla gravità indiziaria dell'ipotizzata fattispecie di reato associativo, per avere il Tribunale omesso di prendere in esame le deduzioni difensive in ordine alle risultanze delle attività investigative (segnatamente, le intercettazioni telefoniche ed ambientali e le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia PE NT e CI ER), che non consentivano di attribuire all'indagato il ruolo di organizzatore dell'associazione, in assenza di contestazioni relative ai reati-fine e di un suo stabile inserimento nella struttura organizzativa del gruppo. Si assume, al riguardo, che le dichiarazioni dei collaboratori, generiche e prive di riscontri, fanno riferimento a condotte prive di rilievo ai fini dell'ipotizzata "messa a disposizione" in favore del sodalizio e che l'indagato avrebbe, sì, chiesto ed ottenuto un prestito di denaro ad usura da PE DE, ma che, a sua volta, costui era stato rimproverato, proprio per tale comportamento, da un esponente di vertice come ER RO, intervenuto in favore del AT per ragioni di amicizia e non perché affiliato alla contestata associazione: una circostanza, quest'ultima, che proverebbe, semmai, l'esclusione del ricorrente da qualsiasi dinamica associativa, poiché se egli vi fosse stato veramente intraneo avrebbe ottenuto la protezione dell'intero sodalizio e non del solo RO. Al di là del rapporto di frequentazione intrattenuto con il RO ed il UC, nulla è emerso riguardo al ruolo e alle funzioni che l'indagato avrebbe ricoperto nel gruppo criminale, tanto che nessuno degli altri, pur numerosi, collaboratori di giustizia vi ha fatto espresso riferimento. 2.1. Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto della risalente epoca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dell'assenza di dati sintomatici idonei a confortare la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, assertivamente reiterando profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare, senza articolare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative esposte a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è coerentemente pervenuta. 2. Con riferimento alle censure oggetto del primo motivo di ricorso deve rilevarsi come il provvedimento impugnato abbia dato puntualmente ragione della connotazione di gravità attribuita al complesso degli elementi costitutivi della base indiziaria, evidenziando le caratteristiche del ruolo stabilmente assunto dall'indagato all'interno del sodalizio criminale di stampo "ndranghetistico" oggetto del tema d'accusa provvisoriamente enucleato in sede cautelare. Nella motivazione, infatti, si richiamano le plurime e convergenti risultanze offerte dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (ER CI, NT PE ed UZ NO) e dalle intercettazioni di numerose conversazioni intrattenute dall'indagato con altri sodali, spiegando come egli, persona di fiducia dei vertici del sodalizio, avesse piena conoscenza non solo della sua struttura organizzativa e delle relative dinamiche interne, ma anche di alcuni suoi esponenti in posizione apicale (UC CE e RO ER), continuativamente prestando il proprio contributo operativo quale anello di congiunzione rispetto ad altri sodali, mettendo costoro in contatto con i capi e sollecitandone talora, per conto dello stesso UC, l'esercizio dell'attività di riscossione del denaro provento delle condotte di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Ripercorsi i passaggi più rilevanti delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori, unitariamente apprezzati rispetto al contenuto delle conversazioni oggetto delle richiamate attività di intercettazione, il Tribunale del riesame ha posto altresì in rilievo le condotte ritenute sintomatiche della piena intraneità del ricorrente al contestato sodalizio, valorizzando segnatamente: a) la gestione di un'attività commerciale (una barberia in Cosenza) strumentalmente utilizzata quale punto di incontro per diversi esponenti della locale criminalità organizzata;
b) l'accesso alle informazioni più rilevanti per la effettiva operatività del sodalizio criminale, la cui disponibilità gli ha consentito di veicolare una serie di messaggi funzionali al perseguimento dei suoi obiettivi e di eseguire fedelmente i compiti affidatigli per rafforzarne il controllo sul territorio;
c) la circostanza di fatto relativa alla su indicata richiesta di un prestito di denaro ad usura, coerentemente inquadrata, allo stato, in una prospettiva ritenuta di per sé non incompatibile con la messa a disposizione del sodalizio, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'intervento posto in essere dal RO, che ebbe a rimproverare l'autore del prestito proprio al fine di difendere l'odierno ricorrente quale persona a lui legata da uno stretto vincolo fiduciario. 3. Anche in relazione alla sussistenza dei pericula líbertatis deve rilevarsi come il Tribunale, pur prescindendosi dalla non superata presunzione normativa di pericolosità sociale e adeguatezza della prescelta misura cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., abbia congruamente giustificato, allo stato, il vaglio di inidoneità di una diversa misura cautelare sulla base della effettiva rilevanza del contributo partecipativo continuativamente prestato dall'indagato in stretto rapporto di vicinanza e collaborazione con esponenti apicali del sodalizio, nonché in ragione della rilevata assenza di elementi di sicura valenza sintomatica al fine di inferirne una definitiva rescissione del vincolo associativo. 4. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrate attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'aft. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente