Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 2 5 60 / SEZIC quaquillancents. Composta dagli Ill. Sigg. Magic fati حلقة ما يمانع لسان CORONA Presidente Dott. Rafaele R.G.N. 9976/00 Cron. 5917 - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Rep. 704 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud.22/10/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: PA IU, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SAVERIO CALTAVUTURO, giusta delega in atti;
ricorrente ит contro в NG, NE CA, NE EM, EN и ч elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATO, difesi dall'avvocato NICCOLO' SALANITRO, giusta delega 2002 in atti;
1358 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 687/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 04/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. ет м в и ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'Appello di Catania, decidendo sull'appello proposto da PE PA avversO la sentenza con la quale il Tribunale del luogo aveva rigettata la domanda di nullità dell'atto di compravendita immobiliare del 26 gennaio 1974 proposta dal PA nei confronti degli eredi di LZ, nelle persone di MA CA LZ, IA LZ ed AN NT, mentre aveva accolta la domanda di convalida di sequestro giudiziario delle unità immobiliari compravendute proposta dagli eredi di NO LZ nei confronti della SP e ZA me s.n.c. dichiarando la proprietà in capo agli attori delle unità immobiliari oggetto del sequestro, con sentenza resa in data 4 ottobre 1999 ha rigettato l'appello. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ит ricorso il PA, affidandosi a cinque motivi. в Resistono con controricorso AN NT, и MA NC LZ ed IA LZ. ч MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente censura la impugnata per violazione dell'art. 102 sentenza cod. proc. civ., adducendo che erroneamente la Corte 3 d'Appello ha rigettata l'eccezione di violazione da del principio del contraddittorio, Vlui sollevata in relazione alla mancata partecipazione al giudizio d'appello della RI NN, avendo trascurato di considerare che "la RI nel procedimento sospeso aveva proposta la domanda così come indicato dalla Corte in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema con le sentenze citate nel corpo della sentenza”. Rileva ancora il ricorrente che il giudice d'appello non ha considerato che "la posizione della RI risulta erroneamente inclusa nel procedimento sospeso mentre attesa la estraneità alla pendente dei giudizi promossi prima andava decisa". Col secondo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione, osservando che erroneamente la statuizione di rigetto della domanda da lui proposta risulta correlata con la т proposta dagli domanda di sequestro giudiziario е confronti della società щ eredi LZ nei и costruttrice degli immobili, poiché ad escludere ч 1 a ritenuta connessione tra le due domande stava il rilievo che la domanda di sequestro era stata della società proposta solo nei confronti 4 costruttrice. Con i motivi terzo, quarto e quinto il ricorrente, dolendosi di violazione dell'art. 112 rileva: a) la domanda di parte cod. proc. civ., concerneva il sequestro delle unità resistente immobiliari, non anche la validità ed efficacia dei contratti di compravendita;
peraltro, "la pronuncia sulla validità ed efficacia degli atti di trasferimento ed in riconoscimento del diritto di proprietà degli immobili risulta emessa con un procedimento sospeso";decisione concernente b)" la domanda spiegata dalla RI contenuta nel procedimento sospeso ha una sua autonomia nella prospettazione fattane dal Tribunale per la specificazione dei motivi di sospensione e tuttavia non viene considerata erroneamente per il suo accoglimento о per il suo rigetto"; c) erroneamente sono stati ritenuti superflui i mezzi istruttori richiesti, che, invece, erano decisivi per la soluzione della controversia. т и Le censure risultano, tutte, inammissibili, ов perchè, oltre che di non agevole comprensione, sono ч viziate da estrema genericità e non tengono conto della puntuale motivazione data dal giudice d'appello su ciascuno dei motivi di gravame, che 5 anticipavano le considerazioni critiche svolte col ricorso in esame. Giova ricordare che la Corte d'Appello, nel rigettare il gravame proposto dall'attuale ricorrente, aveva avuto modo di osservare che: a) la partecipazione della RI al giudizio d'appello non era necessaria, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili;
b) la sospensione della causa relativa alle domande di invalidità dei contratti di compravendita conclusi dal PA con i convenuti diversi dagli eredi LZ era giustificata dalla pendenza di altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento della validità di tali atti;
c) il rigetto della domanda proposta dal PA nei confronti degli eredi LZ trovava autonomo fondamento nell'esistenza del giudicato formatosi Jella validità ed efficacia della compravendita conclusa da dette parti e, quindi, Sia del tutto indipendente dalla pronuncia sulla di convalida del sequestro giudiziario, domanda ивит proposta nella causa riunita dagli eredi LZ nei confronti della SP e ZAme s.n.c.; ч le richieste d) le richieste istruttorie + istruttorie avanzata dal PA si rivelano superflue, perché chiaramente assorbite dall'accertamento del giudicato sulla validità della compravendita stipulata dal LZ. Tali ragioni della decisione impugnata vengono, in sostanza, ignorate dal ricorrente, che ripropone le censure formulate in appello, adducendo, peraltro, oscure e generiche argomentazioni, com'è agevole rilevare dai motivi testè esposti. Il ricorso va, pertanto, rigettato e, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in 2042, 50-, di cui Euro 2.000,00 complessivi Euro per onorari. Così deciso in Roma, addi 22 ottobre 2002, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Me Presidente plom He Relatore Grajderen IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Поме 2Jurs MA Di Nuzzo 20 FEB. 2003 Oggl, IL CANCELLIERE MA Di Nuzzo