Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 044 3 6/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO ERTE SUPREMA CASSAZIONE L Oggetto Pagamento somma di SEZIONE TERZA CIVILE denaro contrattualmente dovuta Adagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Comp R.G.N. 791/01 ✓ cenzo CARBONE Dot - Presidente Dott. Mchele LO PIANO · Consigliere Dott. Antonio SEGRETO · Consigliere Cron. 10315 Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud.29/01/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT NZ, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati ANTONIO F ROSA, GIULIA FERRARESE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACCADEMIA MUSICA MODERNA", corrente in loc. Strà di Colognola ai Colli (Vr), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Dal Conte Paolo, in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato ETTORE ROMAGNOLI, che lo difende 2002 anche disgiuntamente all'avvocato DOMENICO SELLA, 271 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3278/99 del Giudice di pace di VERONA, emessa il 04/11/99 e depositata 1'08/11/99 (R.G. 9792/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto si dichiari la manifesta infondatezza del ricorso. RILEVATO che è proposto ricorso per cassazione av- verso la sentenza n. 3268/99 del giudice di pace di Ve- rona che, decidendo secondo equità, ha condannato ZO NE a pagare all'associazione Accademia Musica Moderna la somma di L. 1.792.000, oltre agli interessi, quale residuo importo della quota associativa annuale;
che il ricorrente articola tre motivi di censura deducendo: 1) violazione delle norme sulla competenza in rela- zione all'art. 22 dello statuto che compromette in ar- bitri le controversie con gli associati, avendo il giu- dice di pace erroneamente interpretato le norme statu- tarie e regolamentari;
2) "apparenza, radicale ed insanabile contradditto- rietà della motivazione" per avere il giudice di pace 2 erroneamente ritenuto che nella specie non si ponevano problemi di interpretazione dello statuto o del regola- mento;
3) "nullità della sentenza e comunque insanabile contraddittorietà della motivazione" per avere il giu- dice di pace, in relazione alla qualificazione (da par- te del convenuto) dell'art. 6 del regolamento dell'Associazione come clausola penale, omesso di pro- nunciarsi come avrebbe invece dovuto ex art. 112 sulla domanda subordinata di riduzione ad c.p.c. equità della penale stessa ai sensi dell'art. 1384 C. C.; che il P.M. ha chiesto che il ricorso sia rigetta- to per la sua manifesta infondatezza e che entrambe le parti hanno depositato memorie;
CONSIDERATO che
il giudice di pace ha ritenuto che nella specie "non vengono in discussione problemi con- cernenti l'interpretazione dello statuto o del regola- mento, bensì l'esecuzione del contratto liberamente sottoscritto" e che dunque la controversia fosse estra- nea all'ambito applicativo dell'art. 22 dello statuto, secondo il quale "ogni controversia che dovesse insor- gere fra l'Associazione e fra gli associati fra loro, relativa all'interpretazione dello statuto e del rego- lamento è sottoposta a giudizio arbitrale"; 3 che la determinazione della portata della clausola ' compromissoria costituisce quaestio facti insindacabile in questa sede, vertendosi nel campo proprio dell'interpretazione del contratto;
che palesemente non sussiste il vizio di cui al se- condo motivo, essendo la ratio decidendi assolutamente chiara sul punto;
che neppure è configurabile il vizio di cui al ter- zo motivo, non essendo il giudice tenuto a pronunciarsi espressamente sulle richieste che presuppongono una qualificazione giuridica che sia stata, come nella spe- cie, implicitamente disattesa per avere il giudice ri- tenuto che la somma domandata costituisse oggetto dell'obbligazione principale assunta dal convenuto, co- me inequivocamente risulta dal corpo della sentenza;
che il ricorso è, dunque, manifestamente infondato e che al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla resistente associazione;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro. 115,00, oltre ad Euro 750,00 per onorari. Roma, 29 gennaio 2002 Il consigliere estensore IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Il presidenteད ་ ་ ་ཁ་ན་ Jepositata in Cancelleria 2713.0 IL CANCELLIERE C1 Gina Casolf 50