CASS
Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2026, n. 17500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17500 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale del Riesame di Foggia avverso l'ordinanza del 10/12/2025 del Tribunale del riesame di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, la quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Foggia RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Bari disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Foggia, ritenuto competente a provvedere sull’appello proposto da De IS FE avverso l'ordinanza del 30.6.2025 con la quale la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile l'istanza di revoca e di restituzione dei beni di cui al decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Foggia il 6.6.2012. Osservava che il numero di rgnr nell’ambito del quale era stato disposto il sequestro non corrispondeva a quello indicato nell’istanza di appello né a quello indicato nelle sentenze di primo e secondo grado (n. 8828/2012 RGNR Foggia); che in ordine al reato in relazione al quale era stato disposto il sequestro (art. 648 c.p.) aveva proceduto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia non rientrando esso va tra i reati di cui all’art. 51 comma 3-bis cod.proc.pen.; che non sussistevano motivi di connessione tra il Penale Sent. Sez. 1 Num. 17500 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 05/03/2026 procedimento n. 6860/2012 e quello n. 8828/2012 nel cui ambito la difesa lamenta la omessa statuizione sulla sorte dei beni in sequestro;
che anche il proc. 8828/2012 era stato iscritto presso la Procura della Repubblica di Foggia.
Per questi motivi
, riteneva che la competenza fosse del tribunale del riesame di Foggia, cui disponeva la trasmissione degli atti. Il Tribunale di Foggia con ordinanza del 10 dicembre 2025, rilevava che: il GIP del Tribunale di Foggia emetteva decreto di sequestro preventivo nel proc. pen. n. 6860/2012, avente ad oggetto denari e preziosi rinvenuti nella disponibilità di De IS;
che con sentenza del 16 aprile 2025, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Foggia il 7.9.2023; che il 12.6.2025, all’esito del giudizio di cognizione, poiché nessuna sentenza conteneva la statuizione sui beni in questione, la difesa dell’imputato chiedeva il dissequestro e la restituzione di alcuni beni e di una somma di denaro;
che la Corte di appello dichiarava inammissibile l’istanza essendo ancora pendente il giudizio di merito;
che avverso tale ordinanza, la difesa proponeva appello al tribunale del riesame di Bari, il quale dichiarava la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale di Foggia, presso il quale era stato emesso il provvedimento di sequestro. Tanto premesso, osservava che, ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p., competente a provvedere sull’appello è il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e che, nel caso di specie, provvedimento impugnato era quello della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di dissequestro essendo ancora pendente il processo. Sollevava, pertanto, conflitto di competenza ritenendo la decisione del Tribunale del riesame di Bari non conforme al disposto normativo.
2. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Foggia in quanto la ragione del rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate ha ragione di essere solo in virtù del provvedimento genetico, con la conseguenza che deve ritenersi competente il Tribunale di Foggia, ufficio presso il quale opera il pubblico ministero che ha svolto le indagini e ha esercitato l'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo di competenza proposto dal Tribunale di Foggia è ammissibile vertendosi nell’ipotesi contemplata dall’art. 28, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. in quanto due giudici ordinari contemporaneamente hanno ricusato di prendere cognizione della medesima reiudicanda.
2. La lettera dell’art. 322, comma 1-bis cod. proc. pen., che individua il tribunale del riesame competente a decidere, stabilisce che sull’appello decide il tribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il “provvedimento”. La norma non chiarisce se, con 2 il termine “provvedimento”, si intenda quello genetico o quello impugnato. La ratio e la lettera della norma nonché l’interpretazione sistematica, riferita al sistema delle misure e delle impugnazioni cautelari, induce, tuttavia, a ritenere che il “provvedimento” cui si riferisce la disposizione sia quello oggetto di impugnazione. E, infatti, la parola “provvedimento” deve essere interpretata alla luce del comma precedente, il quale individua l’oggetto dell’impugnazione nelle “ordinanze in materia di sequestro preventivo” e nel decreto di revoca del sequestro emesso dal P.M. e, quindi, in tutti i provvedimenti (ordinanze), diversi da quelli di cui all’art. 322 cod. proc. pen. (ovvero diverse dal decreto che dispone il sequestro), adottati da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari, sia in quelle successive, inclusa quella dibattimentale. Ora, poiché competente ad assumere il provvedimento “in materia di sequestro”, nell’accezione indicata, è il giudice che procede, in base al disposto dell’art. 321, comma 1 cod. proc. pen., ne consegue che la competenza a provvedere sull’appello proposto ex art. 322-bis c.p.p. è del Tribunale del capoluogo della provincia ove ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento in materia di sequestro impugnato, in quanto giudice procedente. Nel caso di specie, pertanto, poichè il provvedimento in materia di sequestro, ovvero l’ordinanza del 30 giugno 2025 che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca e di restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, è stato emesso dal giudice procedente, Corte di appello di Bari, competente a provvedere sull’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. è il Tribunale del riesame di Bari ovvero il Tribunale del capoluogo della provincia ove ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.
3. Alla luce di quanto esposto, il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., cui si dispone la trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., e dispone trasmettersi gli atti al medesimo Tribunale. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, la quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Foggia RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Bari disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Foggia, ritenuto competente a provvedere sull’appello proposto da De IS FE avverso l'ordinanza del 30.6.2025 con la quale la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile l'istanza di revoca e di restituzione dei beni di cui al decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Foggia il 6.6.2012. Osservava che il numero di rgnr nell’ambito del quale era stato disposto il sequestro non corrispondeva a quello indicato nell’istanza di appello né a quello indicato nelle sentenze di primo e secondo grado (n. 8828/2012 RGNR Foggia); che in ordine al reato in relazione al quale era stato disposto il sequestro (art. 648 c.p.) aveva proceduto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia non rientrando esso va tra i reati di cui all’art. 51 comma 3-bis cod.proc.pen.; che non sussistevano motivi di connessione tra il Penale Sent. Sez. 1 Num. 17500 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 05/03/2026 procedimento n. 6860/2012 e quello n. 8828/2012 nel cui ambito la difesa lamenta la omessa statuizione sulla sorte dei beni in sequestro;
che anche il proc. 8828/2012 era stato iscritto presso la Procura della Repubblica di Foggia.
Per questi motivi
, riteneva che la competenza fosse del tribunale del riesame di Foggia, cui disponeva la trasmissione degli atti. Il Tribunale di Foggia con ordinanza del 10 dicembre 2025, rilevava che: il GIP del Tribunale di Foggia emetteva decreto di sequestro preventivo nel proc. pen. n. 6860/2012, avente ad oggetto denari e preziosi rinvenuti nella disponibilità di De IS;
che con sentenza del 16 aprile 2025, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Foggia il 7.9.2023; che il 12.6.2025, all’esito del giudizio di cognizione, poiché nessuna sentenza conteneva la statuizione sui beni in questione, la difesa dell’imputato chiedeva il dissequestro e la restituzione di alcuni beni e di una somma di denaro;
che la Corte di appello dichiarava inammissibile l’istanza essendo ancora pendente il giudizio di merito;
che avverso tale ordinanza, la difesa proponeva appello al tribunale del riesame di Bari, il quale dichiarava la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale di Foggia, presso il quale era stato emesso il provvedimento di sequestro. Tanto premesso, osservava che, ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p., competente a provvedere sull’appello è il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e che, nel caso di specie, provvedimento impugnato era quello della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di dissequestro essendo ancora pendente il processo. Sollevava, pertanto, conflitto di competenza ritenendo la decisione del Tribunale del riesame di Bari non conforme al disposto normativo.
2. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Foggia in quanto la ragione del rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate ha ragione di essere solo in virtù del provvedimento genetico, con la conseguenza che deve ritenersi competente il Tribunale di Foggia, ufficio presso il quale opera il pubblico ministero che ha svolto le indagini e ha esercitato l'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo di competenza proposto dal Tribunale di Foggia è ammissibile vertendosi nell’ipotesi contemplata dall’art. 28, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. in quanto due giudici ordinari contemporaneamente hanno ricusato di prendere cognizione della medesima reiudicanda.
2. La lettera dell’art. 322, comma 1-bis cod. proc. pen., che individua il tribunale del riesame competente a decidere, stabilisce che sull’appello decide il tribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il “provvedimento”. La norma non chiarisce se, con 2 il termine “provvedimento”, si intenda quello genetico o quello impugnato. La ratio e la lettera della norma nonché l’interpretazione sistematica, riferita al sistema delle misure e delle impugnazioni cautelari, induce, tuttavia, a ritenere che il “provvedimento” cui si riferisce la disposizione sia quello oggetto di impugnazione. E, infatti, la parola “provvedimento” deve essere interpretata alla luce del comma precedente, il quale individua l’oggetto dell’impugnazione nelle “ordinanze in materia di sequestro preventivo” e nel decreto di revoca del sequestro emesso dal P.M. e, quindi, in tutti i provvedimenti (ordinanze), diversi da quelli di cui all’art. 322 cod. proc. pen. (ovvero diverse dal decreto che dispone il sequestro), adottati da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari, sia in quelle successive, inclusa quella dibattimentale. Ora, poiché competente ad assumere il provvedimento “in materia di sequestro”, nell’accezione indicata, è il giudice che procede, in base al disposto dell’art. 321, comma 1 cod. proc. pen., ne consegue che la competenza a provvedere sull’appello proposto ex art. 322-bis c.p.p. è del Tribunale del capoluogo della provincia ove ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento in materia di sequestro impugnato, in quanto giudice procedente. Nel caso di specie, pertanto, poichè il provvedimento in materia di sequestro, ovvero l’ordinanza del 30 giugno 2025 che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca e di restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, è stato emesso dal giudice procedente, Corte di appello di Bari, competente a provvedere sull’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. è il Tribunale del riesame di Bari ovvero il Tribunale del capoluogo della provincia ove ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.
3. Alla luce di quanto esposto, il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., cui si dispone la trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., e dispone trasmettersi gli atti al medesimo Tribunale. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3