Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15177 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL1 51 77 / 03 LA CORTE SUPRE A C SSAZIONE Oggetto responsabilità da attività SEZIONE TERZA CIVILE pericolosa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8910/00 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO 11070/00 Consigliere Dott. Michele LO PIANO 30833 Rel. Consigliere Cron. Dott. Fabio MAZZA 4024 Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Ud.15/04/03 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALAS PORT SOC. COOP. a.r.
1. in persona del Presidente e 1 legale rapp.te pro tempore Pietro Di Giovanni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAPODISTRIA 18, presso 10 studio dell'avvocato SERENA MICELI, difesa SERAFINO BELLISSIMO, dagli avvocati PASQUALE MOGAVERO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MENDOLA PAOLA, UNIVERSO ASSIC SPA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 11070/00 proposto da:2003 912 MENDOLA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLD I LANA 28, presso lo studio dell'avvocato ORIETTA FRAZZITTA, difesa dall'avvocato GUIDO CACOPARDO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SOC.COOP.ARL, in persona del Presidente e M PALASPORT legale rappresentante pro-tempore Pietro Di Giovanni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAPODISTRIA 18, presso 10 studio dell'avvocato SERENA MICELI, difesa dagli avvocati SERAFINO BELLISSIMO, PASQUALE MOGAVERO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
UNIVERSO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Vice Direttore Generale dott. Dante Mordenti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATO, che la difende unitamente all'avvocato STEFANO GRAZIOSI, giusta delega in atti;
- - controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 212/99 della Corte d'Appello di PALERMO, sezione promiscua civile emessa il 5/2/1999, depositata il 10/03/99; RG.187/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per inammissibilità del I e II motivo del ricorso principale, rigetto del III motivo e del ricorso incidentale. Svolgimento del processo In data 14.4.1988, nel corso di una lezione di equitazione presso il maneggio gestito in Palermo dalla SOC. coop. OR, DO PA cadeva da cavallo riportando lesioni personali invalidanti. Conveniva quindi in giudizio, avanti al Tribunale di Palermo la " suddetta società per sentirla condannare al risarci- mento del danno. La SOC. convenuta si costituiva chie- dendo il rigetto della domanda e chiamava in causa per manleva la SOC. Universo Assicurazioni, che negava ' per il caso di specie la sussistenza della copertura ' assicurativa. Il Tribunale rigettava la domanda propo- sta dalla DO per carenza di prova in ordine alla condotta colposa del personale della società convenuta. Riteneva inoltre quanto alla domanda di manleva che ' il rischio in questione non era coperto da assicurazio- ne. DO proponeva appello reiterando la domanda in- troduttiva del giudizio . La soc OR resisteva e proponeva appello incidentale in ordine al tema della manleva. Si costituiva anche la soc. Universo che chie- 3 deva il rigetto del ricorso incidentale La Corte di . Appello di Palermo, con sentenza non definitiva 18.9.1996, accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale;
quindi ' con sentenza definitiva 9 10.3.1999, condannava la società convenuta al pagamento ' in favore di DO PA della somma di lire 35 milioni, oltre interessi, che liquidava nella misura annua di lire 1.500.000. Osservava che la soc. Pala- sport non aveva fornito la prova liberatoria ex art. 2050 cc. e che , a norma del contratto di assicurazione con la società Universo, la copertura assicurativa era esclusa "per i danni alle persone che cavalcano gli animali ". La soc OR propone ricorso per cassa- zione, avversO le due sentenze con otto motivi di gravame. Resiste DO PA che propone altresì ricorso incidentale cui la soc. OR oppone con- ' troricorso. Resiste la comp. Universo con controricor- SO. Motivi della decisione I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza. Con i primi quattro motivi di gravame la SOC. ri- corrente impugna la sentenza non definitiva resa dalla Corte di Appello di Palermo e pubblicata in data 18.9.1996. I primi tre mezzi attengono al rapporto in- stauratosi tra DO e OR in conseguenza dell'evento dannoso e sono volti a censurare la deci- sione di appello sul punto relativo all'an debeatur. Il quarto motivo attiene al rapporto assicurativo tra Pa- lasport e soc. Universo ed è volto a censurare la deci- sione sul punto del denegato diritto di manleva. Questa parte del ricorso principale , diretto contro la sen- tenza 18.9.1996 deve essere dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente formulato la riserva di cui all'art. 361 cpc, né proposto tempestivo ricorso entro il termine di legge;
ricorso che era indispensabile in ordine alla parte della decisione attinente al rapporto assicurativo poiché su tale punto il giudice di ap- ' pello ha provveduto in via definitiva. Con i successivi quattro mezzi di gravame il ricorrente principale inve- ste la sentenza 10.3.1999, con la quale la corte del merito ha liquidato il danno risarcibile . Con il primo di detti motivi la soc. OR afferma che il giudi- ' pur avendo correttamente ricompreso il ce a quo danno estetico nel danno biologico ha errato nell'aver attribuito alla danneggiata una invalidità generica del 12% e che la motivazione sul punto è in- sufficiente ed illogica, giacché dai postumi riscontra- ti può ritenersi una invalidità del 6 o 7% e comunque 1 non superiore al 9%. La censura non merita accoglimento 5 La corte del merito ha compiutamente analizzato tutti gli esiti permanenti rilevati a carico della DO ed è pervenuta alla valutazione della invalidità permanen- te con motivazione immune da elementi di irrazionalità. F La doglianza risulta pertanto incidere nel merito della decisione sulla base di una diversa lettura dei fatti emersi dal processo. Con la successiva censure la SOC. ricorrente si lamenta del criterio seguito dalla corte del merito nella liquidazione del danno che è il cd criterio a punti osservando che dalla motiva- ' zione della sentenza non è dato evincere il processo R logico di tale valutazione equitativa. Ma la SOC. ri- corrente omette di indicare quale criterio avrebbe do- vuto seguire la corte per la valutazione del danno da eseguirsi necessariamente sulla base di criteri del tutto equitativi 1 ricorrendo l'ipotesi ex art. 1226 né afferma l'erroneità della liquidazione in CC. ' quanto eccedente i limiti del giusto risarcimento. Co- non è dato sicché in mancanza di tale affermazione ' rinvenire un concreto interesse del ricorrente a censu- rare la motivazione espressa sul punto dal giudice a quo. Del resto l'indicazione del criterio del punto e del suo ammontare in lire 2.500.000, risultante dalla impugnata sentenza ' costituisce sintetica ma suffi- ciente esplicazione del criterio logico con il quale il giudice a quo è pervenuto a determinare il danno risar- cibile in lire 30 milioni. Con i due ultimi mezzi di gravame la soc. ricorren- censura il capo decisionale attinente alla liquida- te zione degli interessi compensativi del lucro cessante sotto tre distinti profili. Osserva in primo luogo che il cumulo della rivalutazione e degli interessi viola la norma dell'art. 1284 CC. e i principi affermati da questa SC con la sentenza 1712/95 ; che il risarcimento del mancato guadagno è condizionato alla prova di tale voce di danno;
che non risultano dalla motivazione della sentenza le ragioni per le quali gli interessi sulla sorte sono stati determinati nella misura del 7% annuo. Le predette censure non meritano accoglimento. Il richiamo alla norma dell'art. 1284 cc non è in termini, giacché essa è dettata in tema di tasso legale degli interessi mentre è ben noto che a ristoro del pregiu- ' dizio economico derivato da ritardo nel risarcimento del danno aquiliano il digiudice, nell'applicazione criteri equitativi , può, come nel caso in oggetto, mo- dificare l'entità del predetto tasso degli interessi La decisione impugnata non viola i principi di cui alla richiamata giurisprudenza ma anzi, ne fa concreta e ' ' puntuale applicazione avendo disposto il risarcimento ' 7 del lucro cessante per ritardato pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno Né tale voce di danno abbisogna di specifica prova allorché è contenuta come nel caso di specie , nei limiti della ' naturale e prevedibile utilità del denaro come mezzo di scambio o di capitalizzazione In questo caso il danno è in re ipsa , diversamente dalla ipotesi di allegazio- ne di un danno eccedente tali limiti in conseguenza di uno specifico e imprevedibile mancato guadagno legato alla perdita di una determinata occasione di arricchi- mento. Infine devesi rilevare che la determinazione de- gli interessi nel tasso del 7% annuo trova la sua giu- stificazione proprio nel principio affermato da Cass SU 17.2.1995 n. 1712, secondo cui gli interessi dovuti per il riterdo el pagamento devono essere computati • non già sulla intera sorte rivalutata, ma sulla sorte ri- valutata anno per anno о secondo un indice medio. Il giudice a quo con valida applicazione di tale prin- ' cipio ha applicato sulla somma devalutata al momento ' dell'evento dannoso i interessi nella misura annua¡gli del 7% così spostando l'applicazione dell'indice me- dio dalla sorte al tasso d'interesse. Il ricorso prin- cipale in ordine ai motivi sopra prospettati deve es- ' sere così rigettato. Il ricorso incidentale consta di due mezzi di gra- 8 vame. Con il primo la ricorrente lamenta l'erroneità per difetto, della determinazione della invalidità per- manente come effettuata dal giudice a quo ed Osserva che non si è tenuto conto della documentazione medica 'da lei prodotta il cui contenuto non è stato conte- stato dal CTU. La doglianza non merita accoglimento, in quanto incidente esclusivamente in ordine alle valuta- zioni di merito espresse dalla corte con motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Con la seconda cen- sura la DO lamenta l'omessa motivazione circa il capo di domanda relativa al risarcimento del danno pa- trimoniale determinato dalla assunzione del dipendente Levantino. Anche tale censura non merita accoglimento. Essa è infatti del tutto generica non contenendo ri- ' ferimento alcuno alla concreta fattispecie dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria ed impedendo così il controllo effettivo del contenuto della censura. Il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato. compensazione delle Sussistono giusti motivi per la spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ri- corso principale avverso la sentenza non definitiva e rigetta il ricorso principale avverso la sentenza defi- 9 nitiva e il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, addì 15.4.2003. Il Presidente Il Cons. est. вители Витал IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria oggi, 10 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si atiesta la registrazione 22.12.03 delle Entrate di Roma 2 il apposta in calce alla copia autentica versate € 160,1 10 Serie 4 al n. 42 081 1/5 del 30/5/2002) e (art. 278 T.U. Cam 10