Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, anteriormente alla nuova disciplina dettata dal decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333, il riconoscimento, ad opera dell'amministrazione committente, della revisione del prezzo - determinante la nascita, in capo all'appaltatore, di una posizione giuridica di diritto soggettivo - ben può formare oggetto di regolamento negoziale da parte del commissario straordinario di Governo per la ricostruzione di Napoli, essendo questi, nella sua attività, soggetto esclusivamente alle norme di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai principi generali dell'ordinamento e alla Costituzione, e quindi non avendo, per esso, efficacia imperativa la diversa regola, dettata dall'art. 2 della legge 22 gennaio 1973, n. 37, che vieta, in materia, ogni genere di patti; ne consegue che la controversia attinente unicamente al "quantum" della revisione od anche al contenuto e alla validità della clausola negoziale che la prevede è conoscibile dal giudice ordinario ed è compromettibile ad arbitri.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/04/2002, n. 5558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5558 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE CANTILLO - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, FUNZIONARIO DELEGATO DEL CIPE, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IMPRESA PIANESE RAFFAELE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA DELL'ASSUNZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CON SO.CO.PI., CO.GE.PI. S.P.A., CO.GI.U. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FERRARA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 25/09/98; RG 1624/97 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17101/02 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, rimessione atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, funzionario delegato del CIPE, ha impugnato per cassazione la sentenza in data 12 ottobre 1998, con la quale la Corte di appello di Napoli ha respinto la domanda di nullità del lodo arbitrale dichiarato esecutivo l'11 febbraio '97 con cui l'Amministrazione era stata condannata a pagare alla Impresa R. Pianese - Costruzioni s.p.a. la somma complessiva di L.
1.976.916.278 e interessi, a titolo di compenso revisionale per la realizzazione di un'opera infrastrutturale, affidatale, a trattativa privata dal Sindaco di Napoli, quale Commissario straordinario di Governo, con convenzione del 13 luglio 1984.
Con i tre motivi del ricorso, l'Amministrazione ha rispettivamente, denunciato il difetto di giurisdizione del G.O., e per cio' del Collegio arbitrale, in materia di revisione prezzi non riconosciuta dal concedente;
il difetto altresì, di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio;
e la violazione e falsa applicazione, infine delle norme di ermeneutica in tema di interpretazione delle clausole contrattuali.
L'Impresa intimata si è costituita con controricorso, illustrato anche con memoria.
Per la decisione della questione di giurisdizione, di cui al primo mezzo della impugnazione, la causa è stata rimessa a questa SS.UU..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il quesito sulla giurisdizione - riproposto con il primo motivo dell'odierna impugnazione e demandato all'esame di queste Sezioni Unite - va risolto in applicazione del principio, cui dichiaratamente la stessa ricorrente si riporta, per cui la situazione soggettiva dell'appaltatore in ordine alla facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione del prezzo di appalto di opere pubbliche, riconosciuta dalla legge (d.lgs. C.p.S. 1947 n. 1501) sino alla entrata in vigore del d.l. n. 333 conv. in l. n. 359/1992 (che ha soppresso tale facoltà, poi sostituita dal diverso meccanismo di adeguamento previsto dalla legge quadro n. 109/1994), ha natura di interesse legittimo, tutelabile innanzi al G.A. (e quindi non compromettibile in arbitri), ed acquista consistenza, invece, di diritto soggettivo soltanto se e dopo che l'A abbia positivamente esercitato il suo potere di accordare tale revisione, si che la controversia - conoscibile a questo caso dal G.D. (e devolubile ad arbitri) - attenga, unicamente al "quantum" e non anche all'"an" della revisione stessa (cfr. Sez. Un. nn. 3568/97; 4873/98; 400/99;
512/2000; 9220/2001).
Con l'ulteriore precisazione, per quanto qui rileva, che la facoltà di "riconoscimento" della revisione da parte della PA - che, a partire dalla entrata in vigore della l. 22 gennaio 1973 n. 37 (che ha vietato ogni genere di patti incidenti su di essa) non può di regola, più formare oggetto di disciplina negoziale (cfr. nn. 500/2000; 8711/2000) - ben poteva invece, in via eccezionale, nella specie, formare (come ha formato) oggetto di regolamento negoziale da parte del Commissario straordinario di Governo, in virtù dei poteri particolari all'epoca conferiti a detto Commissario. Il quale era per l'effetto, soggetto esclusivamente alle norme di cui al titolo ottavo della l. n. 219/81, ai principi generali dell'ordinamento ed alla
Costituzione, e cioè ad un quadro normativo nel cui ambito può appunto essere inclusa anche una disciplina convenzionale, della revisione (cfr. nn. 1240, 1320/2000; 10962/2001).
E, del resto, e proprio sulla base del contenuto della convenzione intercorsa tra le parti che l'A. ricorrente fonda la propria eccezione di difetto di giurisdizione, per il profilo dell'asserita attinenza della controversia all'"an" e non "al quantum" della revisione.
L'A. fa, infatti, in particolare, riferimento a clausola di blocco della revisione per il periodo 1984-1987 e testualmente sostiene che "il conflitto reale tra le parti" attiene all'"interpretazione" di dette clausole e "consiste nell'accertare se le parti hanno voluto una sterilizzazione o congelamento della revisione, salva comunque la progressione degli indici tabellari di revisione e quindi la rilevanza della crescita stessa all'indomani della fine del blocco sugli stessi indici revisionali, ovvero se esse hanno piuttosto inteso porre in essere un azzeramento revisionale per i periodi detti, nel senso di ritenere che le stesse hanno accettato, non la semplice sterilizzazione della revisione per quei soli lavori cadenti nei periodi di blocco, bensì l'esclusione di revisione per quei periodi che significa la fissazione (dies a quo) del punto zero revisionale a far data dall'inizio del nuovo periodo successivo alla fine dei blocchi).
Ma è proprio alla stregua di tale prospettazione che l'esaminata eccezione risulta allora infondata, poiché i problemi di interpretazione delle clausole negoziali - che hanno (legittimamente in questo caso) previsto la revisione dei prezzi, dalla quale scaturisce in favore dell'appaltatore il diritto di pretendere somme maggiori dall'appaltante - non possono riaffievolire a livello di interesse legittimo la posizione di diritto così consolidatasi. Vero essendo, invece, come già puntualizzato, che la controversia in ordine al contenuto (ed alla stessa validità) di clausole di revisione adottate dalla P.A. (e non incorrenti nella previsione di nullità ex l. n.37/1973 cit.) sfugge all'esame del G.A., in quanto appunto investe posizioni di diritto soggettivo che traggono titolo da un atto di natura paritetica, rispetto al quale sono configurabili solo conflitti intersoggettivi sulla (sussistenza e sulla) misura del diritto stesso (cfr. nn. 4784/1987; 2757/1993;
10962/2001).
Il primo motivo del ricorso va, pertanto, respinto,
dichiarandosi - per quanto rileva ai fini della compromettibilità in arbitri - l'inerenza della controversia alla giurisdizione del G.O.. Gli atti vanno quindi rimessi al Primo Presidente per l'assegnazione della causa a Sezione semplice, per l'esame dei residui due motivi del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, respinge il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione del G.O.; rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione della causa a Sezione semplice, per l'esame dei residui motivi del ricorso stesso.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2002