Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/04/2002, n. 5558
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Sentenza 18 aprile 2002

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In tema di appalto di opere pubbliche, anteriormente alla nuova disciplina dettata dal decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333, il riconoscimento, ad opera dell'amministrazione committente, della revisione del prezzo - determinante la nascita, in capo all'appaltatore, di una posizione giuridica di diritto soggettivo - ben può formare oggetto di regolamento negoziale da parte del commissario straordinario di Governo per la ricostruzione di Napoli, essendo questi, nella sua attività, soggetto esclusivamente alle norme di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai principi generali dell'ordinamento e alla Costituzione, e quindi non avendo, per esso, efficacia imperativa la diversa regola, dettata dall'art. 2 della legge 22 gennaio 1973, n. 37, che vieta, in materia, ogni genere di patti; ne consegue che la controversia attinente unicamente al "quantum" della revisione od anche al contenuto e alla validità della clausola negoziale che la prevede è conoscibile dal giudice ordinario ed è compromettibile ad arbitri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/04/2002, n. 5558
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5558
    Data del deposito : 18 aprile 2002

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