Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
In tema di appalto è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso - tanto che l'appaltatore finisca per agire quale "nudus minister" privo dell'autonomia che normalmente gli compete - o allorquando risultino presenti gli estremi della "culpa in eligendo", il che si verifica se il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. Tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore solo nel caso in cui - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto ai fini di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una ingerenza sull'attività di quest'ultimo così penetrante da ridurlo al ruolo di mero esecutore. (Fattispecie relativa ad un infortunio sul lavoro con esito letale occorso ad un dipendente di una società subappaltatrice delle opere di saldatura relative all'assemblaggio della copertura del locale palazzetto dello sport).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. SE IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -.
Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC CONCETTA, in proprio e nella qualità di madre e legale rappresentante dei figli minori LI IU, LI IZ e LI AD nonché LI IU e ME EL in LI, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA 5 GIORNATE, N^2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MERLINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA ANDREATTA, GIOACCHINO RUSSOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
O.C.M.L. S.P.A.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 00967/97 proposto da:
DITTA O.C.M.L. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, N^62, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato QUINTINO CONTALDO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
SC CONCETTA, in proprio e nella qualità di madre legale rappresentante dei figli minori LI IU, LI IZ, LI AD;
nonché LI IU, ME EL LI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 534/95 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 11/12/95, R.G.N. 859/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica! udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato Paolo MERLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Pretore di Bassano del Grappa TT NA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei figli minori SE, AT ed NO IC, nonché SE e NG AM in IC convenivano in giudizio la s.p.a. O.C.M.L., in persona del suo legale rappresentante, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura complessiva di 500 milioni. Esponevano al riguardo che in data 13 luglio 1990 ET CO IC, rispettivamente marito della NA, padre dei minori e figlio dei coniugi IC e AM, operando in un cantiere edile di Bassano del Grappa, aveva subito un grave infortunio, riportando lesioni tali da determinarne la morte, avvenuta il giorno successivo. Precisavano i ricorrenti che i lavori di costruzione di un palazzetto dello sport erano stati appaltati dall'impresa GI e C, che aveva a sua volta subappaltato l'esecuzione e posa in opera della copertura del palazzetto alla s.r.l. ditta D.F. Montaggi, che per le opere di saldatura si era rivolta alla s.r.l. SI Sebina, di cui il IC era dipendente. Sottolineavano inoltre che dalle indagini preliminari svolte a seguito dell'infortunio e dalla stessa sentenza penale di condanna per omicidio colposo aggravato, pronunciata il 10 maggio 1993 dal Pretore di Bassano del Grappa nei confronti di alcuni responsabili del sinistro, era emerso che quest'ultimo era stato causato per violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., gravante anche sulla società convenuta. Precisavano infine i ricorrenti che la vittima dell'infortunio provvedeva con il proprio lavoro al mantenimento della sua famiglia e concorreva a quello dei genitori.
Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore con sentenza del 24 gennaio 1995 rigettava la domanda attrice, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
A seguito di gravame delle parti soccombenti, il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza dell'11 dicembre 1995 rigettava l'appello e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale in via preliminare rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società a norma dell'art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, osservando al riguardo come la pretesa risarcitoria degli eredi del IC traeva forza dalle norme del codice civile in materia di responsabilità extracontrattuale e che quindi a detta pretesa non poteva applicarsi la prescrizione di cui al citato art. 112 del d.p.r. 1124/1965 per fare tale disposizione riferimento ad azioni dirette a conseguire prestazioni previdenziali.
Nel merito la sentenza del Pretore andava confermata. Non poteva invero negarsi che il IC lavorava alle dipendenze della SI Sebina, cui i lavori erano stati subappaltati dalla D.F. Montaggi s.r.l., che a sua volta aveva ricevuto l'appalto dalla società O.C.M.L., subappaltatrice della s.p.a GI. La società O.C.M.L., cui la GI aveva affidato l'incarico di fornire e porre in opera la copertura del palazzetto dello sport, nel subappalto alla ditta D.F. Montaggi relativa all'assemblaggio della copertura si era limitata a fornire solo il materiale necessario, lasciando ogni altro incarico alla suddetta società D.F. Montaggi.
Inoltre mai la O.M.C.L. aveva di fatto organizzato il cantiere ne' esercitato i poteri di vigilanza ed ingerenza nella esecuzione dei lavori. Nessun dipendente, infatti, di quest'ultima società, e tanto meno con qualifiche dirigenziali, era mai stato presente in cantiere, come del resto era ricavabile dagli atti del processo penale e dalla deposizione di tal AN. Tali elementi di fatto portavano, pertanto, ad escludere che l'inosservanza delle norme antinfortunistiche potesse gravare su chi non aveva mai provveduto al l'organizzazione del cantiere e che, comunque, mai si era ingerito nell'attività del subappaltatore, che aveva conservato la sua totale autonomia organizzativa e direzionale.
Nè per andare in contrario avviso e ritenere responsabile la società O.C.M.L. poteva farsi riferimento alla pattuizione intervenuta tra la detta società e la GI, sulla scorta della quale la prima si era obbligata a "verificare la idoneità degli approntamenti protezionistici ed i materiali forniti" dalla seconda. Era evidente, infatti, che tale obbligazione vincolava le sole parti stipulanti il negozio, mentre mancando alcun vincolo contrattuale tra la O.C.M.L. ed il IC, ogni eventuale responsabilità della O.C.M.L. poteva discendere dal generale principio del neminem laedere, principio che però non poteva ritenersi violato nel caso di specie, perché il preteso danneggiante non aveva ne' organizzato il lavoro del cantiere ne' approntato le misure di sicurezza ne', per finire, diretto il lavoro degli addetti al cantiere medesimo. Avverso tale sentenza TT NA e gli altri litisconsorti in epigrafe propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. O.C.M.L., che ha spiegato anche ricorso incidentale, incentrato su un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, essendo stati proposti ambedue contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale TT NA e gli altri litisconsorti in epigrafe denunziano erronea applicazione del principio di diritto al caso di specie ( art. 4 del d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547 ed art. 2087 c.c.). In particolare deducono che l'O.M.C.L. si era vista appaltare la costruzione dell'intera struttura del palazzetto dello sport mentre alla: D.F. Montaggi era stata a sua volta appaltata unicamente la sola saldatura del manto di copertura per la quale si era rivolta alla SI Sebina, da cui dipendeva il IC. Tutto ciò unitamente all'assunzione in sede contrattuale di ogni onere relativo alla prevenzione degli infortuni da parte della O.M.C.L. nei riguardi della prima appaltatrice GI, avrebbe dovuto indurre il Tribunale all'affermazione della responsabilità dell'O.M.C.L., in quanto per l'art. 4 del d.p.r. n.547 del 1955 e dell'art. 2087 c.c. destinatario degli obblighi di prevenzione deve ritenersi l'appaltatore che si intende avvalere di altre imprese per l'esecuzione di opere specialistiche, perché non cessa per tale fatto di essere investito di poteri generali inerenti alla propria qualità e non resta esentato dal dovere di provvedere alla attuazione delle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui.
Il motivo è infondato e pertanto va rigettato.
In tema di appalto è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi, ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale, durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui l'appaltatore svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone ed apprestandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il sevizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento ed alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. In un tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurazione solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente o dal committente stesso - tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister, privo dall'autonomia che normalmente gli compete - o allorquando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo, e cioè allorquando il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad una impresa appaltatrice, che sia priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. È evidente poi che l'accertamento delle circostanze di fatto in presenza delle quali si configura una responsabilità del committente in luogo di quella dell'appaltatore incombe al giudice di merito, il cui giudizio, se supportato da una motivazione congrua e priva di salti logici, si sottrae al sindacato di legittimità della Cassazione.
Tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo dell'appaltatore solo nel caso in cui - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto ai fini di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una ingerenza sull'attività dell'appaltatore riducendolo a mero esecutore ( cfr. al riguardo Cass. 18 luglio 1984 n. 4186 cui adde, sulla responsabilità civile in tema di contratto di appalto Cass. 6 aprile 1992 n. 4215; Cass. 12 giugno 1990 n. 5690;
Cass. 23 luglio 1966 n. 2013). Alla stregua di quanto sinora detto non è suscettibile di alcuna censura la sentenza impugnata, che a seguito di una accurata valutazione delle risultanze processuali, ha escluso che la O.C.M.L. abbia mai esercitato poteri di vigilanza ed ingerenza nell'esecuzione dei lavori dati in appalto ed in occasione dei quali si era verificato l'infortunio al danni di ET CO IC, sicché il subappaltatore aveva conservato la totale sua autonomia organizzativa e direzionale in presenza della quale non era in alcun modo prospettabile una responsabile della suddetta società O.M.C.L. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per omessa valutazione di elementi probatori decisivi( art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare sostengono che il Tribunale, nel ritenere che l'O.C.M.L. non aveva mai esercitato poteri di vigilanza nel cantiere e di ingerenza nell'esecuzione dei lavori, aveva male valutato la deposizione del teste AN, il quale aveva affermato, invece, che responsabile delle opere di saldatura, commesse dalla O.C.M.L. alla D.F. Montaggi, era tal HI, dipendente della prima società dal quale egli rendeva ordine. Ed errori nella valutazione delle risultanze istruttorie erano state commesse anche nella disamina di altri elementi probatori, acquisiti in sede penale, d'importanza invece decisiva per l'accoglimento della domanda degli eredi del IC ET.
Anche questo motivo è infondato.
Come è noto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, tranne i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr. ex plurimis:
Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154; Cass. 18 marzo 1995 n. 3205; Cass. 29 novembre 1986 n. 7054). Nel caso di specie, il Tribunale è pervenuto alle sue conclusioni dopo avere valutato - come già detto correttamente le risultanze probatorie ed avere giustificato le conclusioni stesse con una motivazione congrua e corretta sul piano logico-giuridico e, pertanto, non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano errata applicazione di una norma di diritto ( art. 2043 c.p.c.). Affermano i ricorrenti che il giudice d'appello ha errato nell'escludere che la pattuizione tra ditta committente GI e O.C.M.L. in ordine alla "verifica dell'apprestamenti protezionistici" avesse l'effetto di rendere responsabile quest'ultima società dell'infortunio mortale occorso al IC. Ed invero la motivazione del Tribunale al riguardo - basata sulla considerazione che tra la società O.C.M.L. ed il IC non vi fosse alcun vincolo di dipendenza e che la suddetta società non aveva apprestato il lavoro ne' aveva approntato le relative misure di sicurezza ne' diretto i lavori nel cantiere - non teneva nella dovuta considerazione che l'incidente occorso al IC si era verificato proprio per il cedimento di un elemento strutturale che doveva essere controllato dall'O.C.M.L. in virtù del contratto stipulato tra detta società e la s.p.a GI.
Doveva, pertanto, riconoscersi la rilevanza civilistica ai sensi dell'art. 2043 c.c. del comportamento omissivo, quindi, colposo della O.C.M.L. e, conseguentemente , la responsabilità della stessa. Aggiungono ancora i ricorrenti che comunque la pattuizione tra la O.C.M.L. e la GI andava inquadrata tra i c.d. "contratti con effetti protettivi in favore di terzi", con la conseguente configurabilità di una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. nel caso in cui dall'inesatta esecuzione del contratto derivi un danno al terzo.
Anche questo motivo va rigettato. Esso infatti , con il collegare direttamente l'evento letale al cedimento di una struttura che si assume fosse controllata dalla O.C.M.L., tende ad introdurre un riesame del merito della causa che - come va ribadito ancora una volta - non è consentito in questa sede di legittimità. Sotto altro versante non può sottacersi che con il suddetto motivo si censura l'interpretazione data dal giudice di, merito del contenuto del contratto intercorso tra la O.C.M.L. e la GI che, per essere fondata su una motivazione completa e rispettosa dei generali canoni ermeneutici, non può essere censurata in questa sede di legittimità.
Non può essere infine accolto, per introdurre una questione del tutto nuova nel presente giudizio, il quarto motivo con il quale i ricorrenti deducono la mancata applicazione di una norma di diritto(art. 1 c. 3 l. 23 ottobre 1960 n. 1369), assumendo che nella fattispecie in esame doveva rinvenirsi nel rapporto tra la O.C.M.L. e la D.F. Montaggi una intermediazione di manodopera, con la conseguenza che tutti i dipendenti assunti tramite la subappaltatrice dovevano considerarsi dipendenti dell'imprenditore intermediante, sul quale finivano quindi per gravare gli obblighi connessi alla tutela antinfortunistica.
Il rigetto del ricorso principale importa l'assorbimento di quello incidentale (logicamente condizionato all'accoglimento del primo), con il quale la ditta O.C.M.L. denunzia violazione del disposto di cui agli art. 10, comma 5, e 112 c.p.c. del d.p.r. n. 1124 del 1965, lamentando il mancato accoglimento da parte del giudice d'appello della eccezione preliminare di prescrizione prevista dal suddetto art. 10, eccezione già disattesa in primo grado.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 1999