Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 9507
CASS
Sentenza 2 febbraio 2001

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In tema di sequestro preventivo la nozione di cosa pertinente al reato deve essere collegata, per evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa, alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa stessa da parte dell'imputato o dell'indagato costituisca un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati, sempre che esista una relazione specifica e stabile tra la cosa sottoposta a sequestro e l'attività illecita, e purché risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata. (Conseguentemente la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile locato a scopo di esercizio di una casa di prostituzione sul presupposto che l'immobile fosse organicamente e stabilmente strumentale all'attività illecita).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 9507
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9507
    Data del deposito : 2 febbraio 2001

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