Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
AULA "A" 024 1 0 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SCIARELLI Presidente Dott. Guglielmo DELL'ANNO Consigliere R.G.N.11762/98 Dott. Paolino MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Giovanni Dott. Francesco Ant. MAIORANO Consigliere Cron.497p Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD.18.12.2000 sul ricorso proposto da I. N. P. S. Istituto Nazionale per della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., prof. ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti TO Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, con i quali 17, elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. giusta procura speciale in calce al ricorso, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 300JOO OO per diritti L. 5512 # 19 FEB. 2001 - IL CANCELLIERE 1 ricorrente
contro
RE ΑΝ ΤΟΝ ΙΟ rapp.to e difeso dagli avv.ti Nicola A. Di Napoli e Cesare Fucci, presso il primo dei quali elett.te domicilia in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32, giusta delega in calce al ricorso avverso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso 12/22.05.1998, R.G. n. 00149/98, non n. 00788/98 del notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Cesare Fucci per EC TO;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 475/97 pronunciata il 22 ottobre 1997 il Pretore di Treviso accoglieva la domanda proposta da TO EC contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della IN), riconosceva al Previdenza Sociale (in appresso cessato dal servizio EC, ex dipendente dell'I.N.A.M., 1'01 gennaio 1980 con il grado di dirigente superiore, il 2 diritto al computo, ai fini della determinazione della pensione integrativa a carico del Fondo interno assunto in gestione dall'IN, con decorrenza dall'01 luglio 1990, della quota A dell'indennità di funzione dirigenziale 88 del 1989, e prevista dall'art. 13 della legge n. condannava l'Istituto alla riliquidazione della pensione e alla corresponsione degli arretrati. Il Tribunale di Treviso respingeva l'appello; spese del grado a carico dell'IN appellante. Osservava il Tribunale: ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 88 del 1989 prevedeva l'indennità di dell'IN e dell'Inail funzione per i dirigenti articolata in tre quote, di cui quella cd. "A" con carattere generale essendo essa svincolata da compiti specifici, e riconosciuta dalla stesso IN con "caratteri di emolumento fisso e continuativo"; la tesi dell'IN, l'indennità era prevista "in presenzasecondo cui dell'effettivo esercizio della funzione" non era perseguibile, tenuto conto che l'art. 30 del Regolamento del Fondo assumeva come riferimento per l'adeguamento delle pensioni le retribuzioni del personale in servizio;
irrilevante doveva ritenersi la sospensione dell'erogazione del dirigente in servizio per assenza superiore ai trenta giorni, in quanto estranea al concetto di generalità dell'indennità e comunque riferita ad una an 3 caso delsituazione ontologicamente irriscontrabile nel pensionato;
le attribuzioni dei dirigenti erano esplcitate ai commi 1 e 2 dell'art. 13 88/89della legge n. e comunque immanentierano anche indell'entrataprima vigore dei dette disposizioni;
la mancata previsione, tra i destinatari dell'indennità, dei dipendenti dell'Inam si piegava con la già avvenuta soppressione di detto Ente, e comunque il diritto derivava dal regolamento del Fondo. Ricorre per cassazione l'IN con unico motivo di censura. Si è costituito EC TO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'IN denunzia violazione dell'art. 13 della legge 09 marzo 1989, n. 88, in relazione all'art. 30 del regolamento di previdenza del disciolto Inam, nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione, a i sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: l'art. 13, quarto comma, della legge n. 88/89 prevedeva la concessione da parte del Comitato Esecutivo dell'IN di una indennità di funzione espressamente condizionata alla “presenza dell'effettivo esercizio della la previsione dell'art. 30 del funzione stessa"; regolamento del disciolto Inam della riliquidazione della pensione integrativa sulla base delle variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale in servizio non h 4 poteva sovrapporsi alla diversa volontà del legislatore;
lo stesso argomento desunto dalla delibera IN n. 740 del 1990 sui caratteri della fissità e della generalità della quota "A" della indennità non era conferente, atteso che comunque tale riconoscimento non poteva non muovere dal previsto dalla legge per non porsi in presupposto situazione di contrasto con essa. Il ricorso è infondato. Già questa Corte (Cass. 20 giugno 1998, n. 06170) ha avuto modo di affermare che il regolamento di previdenza 3 ottobre 1969 del disciolto Istituto Nazionale per che, in base al l'Assicurazione contro le Malattie legge 29 dicembre rinvio contenuto nell'art. 75 delle 1979 n. 761 regola l'erogazione in favore del personale già appartenente a detto ente dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, tramite la gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS, attribuisce nell'art. 30 al dipendente collocato a riposo il diritto alla riliquidazione della pensione in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio che siano frutto di provvedimenti di carattere generale, disponendo che ai fini di tale riliquidazione venga assunta come base la "nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della 5 cessazione dal servizio". Pertanto, tenuto conto del trasferimento all'INPS di una parte del personale ex INAM, disposto in via definitiva dall'art. 24 quater della legge 29 febbraio 1980 di conversione del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 (dopo un prima assegnazione temporanea ex art. 67 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale) ai dipendenti dell'INAM collocati in pensione prima dello scioglimento dell'ente spetta, ai fini del sistema perequativo di cui al cit. art. 30 del Regolamento, il trattamento dei loro parigrado in servizio presso l'INPS, l'ulteriore conseguenza che, nel caso di dipendenti con con qualifica dirigenziale al momento del collocamento in quiescenza, deve tenersi conto nella riliquidazione del trattamento, della quota di indennità di funzione attribuita ai dirigenti INPS dal Comitato esecutivo di in base all'art. 13, quarto comma, della detto ente legge 9 marzo 1989 n. 88, qualora si tratti (come nella specie) di quota fissa e continuativa per tutti i dirigenti sulla base del solo possesso della relativa qualifica, e subordinata, per il personale in servizio, al solo effettivo esercizio delle funzioni, senza alcun ulteriore requisito di carattere soggettivo>>. Tale principio, dal quale questo Collegio non ritiene di discostarsi, è stato affermato proprio con riferimento al dirigente che si era visto sospendere l'erogazione 6 a dell'indennità prima del suo collocamento in quiescenza per assenza prolungata dal servizio per oltre trenta giorni, precisandosi, in quella sede, che la detta indennità, per la quota "A", va computata ai fini della pensione integrativa per il solo fatto della riconosciuta qualifica dirigenziale al pensionato durante il servizio. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
per il principio della soccombenza l'IN va condannato al rimborso in favore del EC delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. M.Q.B. la C o r t rigetta il ricorso, e condanna l'IN al rimborso in favore di EC TO delle spese del giudizio di cassazione in lire 12.000 , oltre a lire 3.000.000 (tre milioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni Martorelle Guglielomo Sciarelli buglichen me I A 3 D N S 0 Dhill . S 5 . O A T L T . R L , A N O A ' R L E 3 I IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L P E 7 D - S D Depositata in Cancelleria 8 I A - I N T 1 S S G 1 19 FEB. 2001 N O O E P S E A oggi, M I G D I CA IL COLLABORATORE A E G A A , E Di O M DL CANCELLERIA D O L E T R R E T P T I T U A S S R I N L I E G L D S E E E R O D 7