Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2002, n. 8871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8871 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
0887 1/0 2 A се 0 I E 6 5 9 N R 9 . O A 1 I N / T ર Z . 4 ભા / U A 6 B B R 2 I . T . L S R R L NN ED POPULO ITAL ANO I . T P A . G . E D B R L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E T I Oggetto A D 1 R I D 3 S E 1 N E SEZIONE TRIBUTARIA T Tributaria E . T S A N N I E M A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S E Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 18460/00 - Rel. Consigliere Cron.. 24261 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 71670 MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
SC AF;
- intimata CommissioneavversO la sentenza n. 298/99 della 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 522 05/08/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il W rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AS LA, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo aver beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi detraeva dall'imponibile lodell'anno successivo ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideter- minava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contri- buente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria e neiRegionale di conferma della precedente, confronti di AS AF, erede di AS LA, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre th 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. Я 3 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con - il modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'inter- pretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quel norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospen- sione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. n. M 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2002 Il Relatore Il Presidente Quispe Megles IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio De ATG IN CANCELLERIA Oggi 19 GIU. 2002...... IL CANCELLERE C1 Grupo Ascanio E N 6 O I 8 9 Z 1 5 A / . 4 R / N T 6 S - 2 I . B A G .R I E . .P L R R L D A A A L . T E D B U D A E I B T I S T N 1 A N R E I 3 E T S 1 R S I E . E A N T A M