Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2001, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 A 9 5 1 R . / T 4 N S / I - 6 0062102 A 2 G B I E . . R R R . L L P A . A A T D . D PUBBLICA ITALIANA L U B E E B A D I T T I R N A S 1 0 1 65 65/20 1 I T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E N 3 S E R 1 S E E . I T N A A CORT NE A Oggetto TRIBUTI-IRPEF M CANONI LOCATIONS SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20308/98 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente 808/99 Dott. Enrico РАРА Consigliere - Cron. 3513 Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE - Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 18/10/00 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE $ SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. SOLE-24-ORE- sul ricorso proposto da: per diritti L. 300 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro --L & FEB 2001 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CG066248
contro
DI IT;
- intimato e sul 2° ricorso n° 00808/99 proposto da: DI IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2000 COSSERIA 5, presso 10 studio dell'avvocato ROMANELLI 1709 ENRICO, che lo difende unitamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 62102 GIANFRANCO, giusta delega in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avverso la sentenza n. 111/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 28/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale 1. FATTO. MOTIVI DEL RICORSO E DEL CONTRORICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dal- la Avvocatura Generale dello Stato, ricorre
contro
Nar- diello Vito, rappresentato e difeso come in atti, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Mi- 2 lano, respingendo l'appello dell'Ufficio, ha affermato che le somme corrisposte dal datore di lavoro al pro- prio dipendente in occasione del trasferimento ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione non sono assoggettabili ad IRPEF, in quanto hanno natura risarcitoria.
1.2. In fatto, il contribuente ha impugnato gli av- visi di accertamento IRPEF 1984, 1985, 1986 e 1987, con i quali sono state recuperat & a tassazione le somme corrisposte dal datore di lavoro per coprire la diffe- renza del maggior canone di locazione che egli aveva dovuto sostenere in conseguenza di un trasferimento non richiesto. A sostegno della domanda, il RD ha dedotto la natura risarcitoria delle somme, corrisposte in forza dell'art. 51 del contratto collettivo del per- sonale delle aziende ed istituti di credito, stipulato il 21 luglio 1980. La Commissione Tributaria di primo grado ha accol- to il ricorso del contribuente. La Commissione Regiona- le ha confermato il giudizio di primo grado.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 6 DPR 917/86 e 48, DPR 597/73, in forza dei quali tutti i compensi, i sussidi e le liberalità percepiti in dipendenza del lavoro prestato costituiscono, ai fi- 3 ni IRPEF, reddito di lavoro dipendente 1.4. Il RD resiste deducendo che le somme percepite non costituiscono incremento di ricchezza, essendo state vanificate dal maggior canone di locazio- ne che si era dovuto accollare. Deduce, inoltre, con ricorso incidentale, l'omessa pronuncia o omessa moti- vazione sulla eccepita inesistenza di una obbligazione tributaria propria, cioè del sostituito (dipendente), piuttosto che, eventualmente, del sostituto (datore di lavoro).
1.5. Il contribuente ha depositato memoria, ai sen- si dell'art. 378 c.p.c., con la quale ribadisce le pro- prie tesi ed in subordine chiede di beneficiare del trattamento di maggior favore previsto dal nuovo siste- ma sanzionatorio.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti.
2.2. Nel merito, la questione relativa alla imponi- bilità delle somme erogate dal datore di lavoro, a fa- vore del lavoratore dipendente, per fare fronte al mag- giore esborso per canone di locazione in conseguenza di un trasferimento "di ufficio", è stato ripetutamente affrontato da questa Corte. Je Come è noto, l'art. 48, comma 1, DPR 597/73, dispo- testualmente che "Il reddito di lavoro dipendente neva 4 è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comun- que denominati, percepiti nel periodo d'imposta in di- pendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di par- tecipazione agli utili e a titolo di sussidio o libera- lità”. Tenuto conto della onnicomprensività della norma riportata e della tassatività delle esclusioni specifi- camente previste nei commi successivi dello stesso art. 48, la più recente, prevalente giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che "Le somme corrisposte (...) ai sensi dell'articolo 51 del C.C.N.L. del personale di- rettivo delle aziende di credito, dal datore di lavoro al dipendente in occasione di trasferimento a titolo di "diaria" di prima sistemazione nella nuova residenza non è assimilabile all'indennità di trasferta di cui all'articolo 48, comma terzo d.P.R. n. 597/1973, e sono pertanto integralmente soggette а tassazione (sent. 7703/2000). Più specificamente ancora, "Nel vigore del d. P. R. n. 597/1973, l'indennizzo per differenza canoni - corrisposta ai sensi dell'articolo 51, di locazione comma primo n.1 lett. d) del C.C.N.L. del personale di- in oc- rettivo delle aziende di credito, ai dipendenti casione di trasferimento costituisce una componente reddituale assoggettata a tassazione, essendo erogato per rimborsare una spesa del dipendente-contribuente sostenuta non nell'interesse esclusivo dell'impresa e 5 come anticipazione di un costo aziendale ma per soddi- sfare le sue esigenze personali e di vita o realizzare le condizioni che, secondo modalità tipiche di esecu- zione del rapporto di collaborazione del personale di- rettivo, lo mettano in grado di svolgere la prestazione di lavoro dovuta" (sent. 7703/2000; conf. 1842/2000, 2611/2000, 12578/2000, 10149/2000, 2389/2000).
2.3. Anche la questione sollevata con ricorso inci- dentale dal Taurisano è stata affrontata e risolta da questa Corte nel senso che "E' legittimo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, ri- volto a contestargli la mancata inclusione nella denun- cia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 23 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di ef- fettuarla. L'ininfluenza della sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavoratore- sostituito, oltre a consentire l'esercizio nei suoi confronti del potere di accertamento in caso di viola- zione di quegli obblighi, porta ad escludere che, nel giudizio d'impugnazione promosso dallo stesso sostitui- to, insorga la necessità di integrare il contradditto- rio nei confronti del datore di lavoro-sostituto" (sent. n. 10057/2000; conf. 2212/2000, 2611/2000, 3330/2000, 6292/200, 10613/2000).
2.4. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. il contribuente, premesso che il d.lgs. 472/1997 ha riformato il sistema sanzionatorio tributa- rio, prevedendo anche la possibilità della applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli, chiede appunto di poterne beneficiare, in forza dello ius su- perveniens. La richiesta non può trovare accoglimento per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, perché la questione dello jus super- veniens non è stata prospettata con il ricorso inciden- tale, notificato il 4 dicembre 1998, successivamente alla data (1 aprile 1998) di entrata in vigore del d.lgs. 472/97 (v. art. 30). Inoltre, la richiesta è del tutto generica, in quanto viene invocata, senza speci- ficazione di sorta, l'applicazione di "queste norme SO- praggiunte e ogni altra disposizione del nuovo sistema a lui favorevole". Se l'istanza non fosse stata tardi- va, il contribuente avrebbe dovuto indicare specifica- mente le conseguenze sanzionatorie previste dal nuovo sistema, rispetto a quelle previste dal sistema abroga- to, per consentire un giudizio di comparazione, quanto meno in linea di diritto.
2.5. Conseguentemente, il ricorso incidentale deve 7 essere respinto, mentre il ricorso principale va accol- to con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il merito può essere deciso nel senso che la domanda originaria del contribuente deve essere rigettata. Te- nuto conto dell'esito dell'appello, vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principa- le. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del contribuente. Spese compensate. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio merone) (dr. Vincenzo Carbone) IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 6 FEB. 2001 ILCANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R - 6 A T 2 I S B I . R . R G . L A E P L . T R A D U . L B A B E I A D D T R A I E I S T 1 T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M 8