Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10419 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA1 04 1 9/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Conti pelive. SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Esic. Specif. -Presidente - R.G. N. 7553/99 Dott. Mario SPADONE Consigliere CRISTARELLA ORESTANO Cron.23035 Dott. Francesco - Consigliere Rep. 3507 Dott. Giandonato NAPOLETANO Ud. 21/03/01SCHETTINO - Rel. Consigliere Dott. Olindo TROMBETTA Consigliere Dott. Francesca CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: 1 30 LUG. 2001. DE DO, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ROMA VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell'avvocato JACONO QUARANTINO, difeso dall'avvocato CANCELLERIA DI BLASI FRANCESCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IA NZ;
- intimato avverso la sentenza n. 103/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 04/02/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 504 udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. Olindo -1- SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.7553/99 Oggetto: Contratto preliminare-esecuzione specifica. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 7 ottobre 1988, AG EN conveniva in giudizio davanti al tribunale di Palermo IG AR per chiedere la risoluzione, per inadempimento del convenuto, della promessa di vendita del 27 luglio 1987, con la quale egli aveva promesso di vendere al IG un appartamento alla Via San Raffaele n.35 di Palmo per il prezzo di lire 80.000.000, in conto del quale il promissario acquirente aveva contestualmente versato, anche a titolo di caparra penitenziale, la somma di lire 5.500.000. Deduceva l'attore che non era stato possibile concludere il contratto definitivo entro il termine stabilito del 31 dicembre 1987, prorogabile fino al 28 febbraio 1988, per il rifiuto opposto dal pretestuosamente IG, il quale aveva certificazione di abitabilità sostenuto che la dell'immobile non era idonea a fargli ottenere il finanziamento regionale, grazie al quale avrebbe 2 dovuto saldare il prezzo. Chiedeva l'attore anche il risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo, da parte del dell'appartamento a far tempo dal 1° IG, ottobre 1987. Nel costituirsi in giudizio, IG AR contestava la fondatezza della domanda e chiedeva in riconvenzionale il trasferimento coattivo dell'immobile ed il risarcimento dei danni, quantificati in lire 100.000.000. Con sentenza del 6 dicembre 1995, il tribunale pronunciava la risoluzione del preliminare di vendita per inadempimento del convenuto, dichiarava che il AG aveva diritto di ritenere la somma di lire 5.500.000, ricevuta a titolo di caparra, e condannava il LI a rilasciare all'attore l'appartamento in contestazione, rigettando tutte le altre domande. Proposto appello principale dal IG e Ay incidentale dal AG, la corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 4 febbraio ha 1999, ha confermato quella del tribunale ed condannato l'appellante principale a pagare al AG le spese del grado. corte territoriale, nel confermare la sentenza La 3 del tribunale, ha precisato, innanzitutto, che, all'epoca della costruzione dell'edificio nel quale ubicato l'appartamento in contestazione, la realizzazione del fabbricato non doveva essere preceduta, alla stregua della normativa allora vigente, costituita dalla legge 17 agosto 1942 n.1150, da licenza edilizia, in quanto, trattandosi di opera pubblica destinata а soddisfare esigenze abitative del personale dipendente dal Ministero della Difesa, era soltanto necessario che la аlegittimamente, costruzione fosse avvenuta autorizzazioni ed seguito delle previste approvazioni da parte dei competenti organi, tutte regolarmente concesse. На, poi, escluso che 1'immobile fosse privo di certificato di abitabilità, risultando, al contrario, che il sindaco di Palermo, con provvedimento in data 12 ottobre 1987, aveva rilasciato l'autorizzazione per l'abitabilità. Ha ritenuto, pertanto, che nessun inadempimento era Ally addebitabile al AG, neppure con riguardo al mancato ottenimento, da parte dell'appellante, del era stato previsto, mutuo regionale, che non comunque, dai contraenti quale condizione cui fosse subordinata la stipulazione della vendita 4 definitiva, ed ha concluso che l'unico inadempiente è risultato essere il IG, il quale, venuto а scadenza il termine stabilito nella promessa di vendita e invitato a comparire davanti al notaio la stipulazione del negozioSorrentino per definitivo, si è rifiutato ingiustificatamente di il contratto, con ciò lasciando stipulare inadempiuta l'obbligazione principale assunta nei confronti dell'altra parte. La corte di appello ha anche dichiarato inammissibile la domanda del IG di dell'acconto di lire 7.000.000, restituzione trattandosi di richiesta avanzata per la prima volta soltanto in grado di appello, ed ha respinto, infine, l'appello incidentale del AG, che si era doluto del rigetto della domanda di risarcimento del danno, per l'indebita occupazione dell'appartamento da parte del IG. Ate Ricorre per la cassazione della sentenza IG AR, deducendo due motivi di gravame;
nessuna attività difensiva è stata svolta da AG EN. I ricorrente ha depasitato meruoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Denuncia il ricorrente: 1) Violazione dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., con riferimento alle norme urbanistiche vigenti e di tutte le altre norme relative alla regolarità, validità, annullabilità e rescissione dei contratti di compravendita. Con tale censura il ricorrente contesta le della corte di appello di Palermo, affermazioni circa la regolarità e la legittimità della costruzione in cui è ubicato l'appartamento oggetto del preliminare stipulato dalle parti per le intervenute autorizzazioni ed approvazioni previste dalle norme all'epoca vigenti, negando, in particolare, la validità del provvedimento del sindaco di Palermo del 12-10-1987, citato da quel giudice, che non può equivalere in alcun modo а Hur certificato di abitabilità, indispensabile per il trasferimento con atto pubblico in favore di un privato di immobile utilizzabile come civile abitazione, nonché per l'ottenimento del mutuo fondiario. Da ciò consegue anche, secondo il ricorrente, che, mancando l'immobile di tutti i requisiti richiesti per la sua utilizzazione come "civile abitazione", 6 ed essendo, pertanto, risultato diverso il bene che egli intendeva acquistare e che gli fu promesso in vendita, rispetto a quello che gli sarebbe stato trasferito, il contratto preliminare è nullo. 2) Errò la corte nel rigettare la richiesta di rimborso della somma di lire 7.000.000 versata dal ricorrente in conto prezzo. Con tale censura ( che, a quanto pare, dovrebbe costituire il secondo motivo di ricorso) il ricorrente si duole del fatto che la corte di appello ha dichiarato inammissibile la domanda perché proposta per la prima volta in appello, mentre, "in effetti, sia pure implicitamente, la richiesta era stata effettuata perché compresa in quella principale di rescissione del contratto per fatto e colpa del AG". Il ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo, si osserva che la corte di appello, esaminata tutta la relativa alla documentazione amministrativa costruzione dell'edificio nel quale ubicato l'alloggio promesso in vendita dal AG al IG con il preliminare del 27 luglio 1987, ha accertato, innanzitutto, che esso fu realizzato 7 nel pieno rispetto della normativa all'epoca vigente, ed, in particolare, che, trattandosi di opera pubblica destinata a soddisfare esigenze abitative del personale dipendente dal Ministero della difesa, non vi era necessità di licenza edilizia, а norma della legge 17 agosto 1942 n.1150. Quanto, poi, alla denunciata mancanza del certificato di abitabilità, che, secondo il ricorrente, non avrebbe consentito la stipulazione del contratto di vendita dell'immobile, lo stesso giudice ha affermato che in realtà esiste "autorizzazione del sindaco" del 12 ottobre 1987 che non risulta essere stata mai revocata equivalente a tutti gli effetti a certificato di abitabilità, cosicchè non vi sarebbero stati di carattere legale al trasferimento ostacoli dell'alloggio dal promittente venditore all'odierno ricorrente%;B e neppure aggiungasi alla richiesta e concessione del mutuo regionale, il cui ottenimento, ad ogni buon conto, come ha ricordato sempre quel giudice, non era stato previsto dai contraenti del preliminare quale condizione cui fosse subordinata la stipulazione del contratto "definitivo". 8 possibile e Ne consegue che, essendo questa consentita, e nessun inadempimento essendo, per imputabile al AG in ordine alla conversO, 109T 250.000 456T 60000 mancata stipulazione, il motivo del ricorso con il TOT310003 quale il IG ha denunciato ancora una volta violazioni di legge proprio con riferimento al preteso inadempimento del promittente venditore per vendita di aliud pro alio (totale difformità dell'oggetto del contratto rispetto a quello promesso) è infondato. Parimenti priva di pregio è la censura di cui al secondo motivo, non essendo seriamente contestabile la statuizione con cui la corte di appello ha ritenuto inammissibile la domanda di restituzione dell'acconto di lire 7.000.000, in quanto formulata per la prima volta in quel grado di giudizio. Agenzia delle Entrate Il ricorso va, dunque, rigettato. Ufficio di Roma 2. 23.03.11 Iscritto a ruolo i} 1768 Art. n.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Mario Spadone) (Dr.Olindo Schettino) plet IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO CANCELLERIA Roma 30 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1