CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 16688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16688 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI 1.1a concluso chiedendo 2 /Y31 t, 12s7 udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16688 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 15/12/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza in data 28/03/2019 ha assolto AR TI dal reato di ricettazione di un cellulare per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis cod.pen.. La Corte d'appello di Messina, decidendo su impugnazione del procuratore generale della Repubblica, in riforma di detta sentenza ha condannato AR TI, ritenuta l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 cod.pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa. La Corte territoriale ha sottolineato l'errore in cui era incorso il primo giudice nel ritenere di escludere la punibilità dell'imputato considerato che il reato contestato, anche nella forma di minore gravità contemplata dal secondo comma dell'articolo 648 cod.pen., prevede una pena detentiva superiore nel massimo ai 5 anni previsti dal legislatore ai fini dell'applicazione della speciale causa di non punibilità ex articolo 131 bis cod.pen.. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo l'aspecificità dell'appello del Procuratore generale, la mancata rinnovazione delle prove, il travisamento degli elementi probatori, la mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen. l'inosservanza dei principi in materia probatoria. Deve preliminarmente osservarsi che la Corte di merito ha ritenuto fondato l'appello del Procuratore generale che contestava l'applicazione al caso di specie dell'istituto di cui all'articolo 131- bis cod.pen. in ragione del fatto che il massimo edittale di pena previsto dalla fattispecie incriminata risulterebbe superiore a quello individuato dalla legge ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e ha qualificato il fatto come violazione dell'art. 648 cpv. cod.pem Ciò premesso deve rilevarsi che, con sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale (pubblicata il 21/7/2020) - che risulta essere intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione - i giudici delle leggi hanno ritenuto di ampliare la piattaforma in base alla quale può essere richiesta la causa di non punibilità ex articolo 131-bis cod.pen. dichiarando l'illegittimità costituzionale. di detto articolo nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati, come quello in esame, così come qualificato dai giudici di secondo grado, per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale, sicché il giudice è tenuto a valutarne anche d'ufficio la sussistenza al fine di dichiarare la relativa causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, non mass. sul punto;
conf. Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, non mass. sul punto). In altre successive pronunce di questa Corte è stato puntualizzato come la regola della immediata rilevabilità anche d'ufficio di tale causa di non punibilità sia possibile in sede di legittimità a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, poiché altrimenti non sarebbe possibile pronunciare un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271). Nel caso in esame è indubbio che né il giudice di primo grado che applicato la causa di non punibilità in parola e neppure il giudice di secondo grado che ha riformato la sentenza solo per un problema di pena edittale, risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 156/2020, hanno messo in discussione la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto in argomento. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto con reiezione dei motivi di ricorso stante la loro infondatezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile ex art. 131-bis cod.pen.; rigetta nel resto il ricorso Così deciso il 15.12.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI 1.1a concluso chiedendo 2 /Y31 t, 12s7 udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16688 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 15/12/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza in data 28/03/2019 ha assolto AR TI dal reato di ricettazione di un cellulare per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis cod.pen.. La Corte d'appello di Messina, decidendo su impugnazione del procuratore generale della Repubblica, in riforma di detta sentenza ha condannato AR TI, ritenuta l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 cod.pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa. La Corte territoriale ha sottolineato l'errore in cui era incorso il primo giudice nel ritenere di escludere la punibilità dell'imputato considerato che il reato contestato, anche nella forma di minore gravità contemplata dal secondo comma dell'articolo 648 cod.pen., prevede una pena detentiva superiore nel massimo ai 5 anni previsti dal legislatore ai fini dell'applicazione della speciale causa di non punibilità ex articolo 131 bis cod.pen.. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo l'aspecificità dell'appello del Procuratore generale, la mancata rinnovazione delle prove, il travisamento degli elementi probatori, la mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen. l'inosservanza dei principi in materia probatoria. Deve preliminarmente osservarsi che la Corte di merito ha ritenuto fondato l'appello del Procuratore generale che contestava l'applicazione al caso di specie dell'istituto di cui all'articolo 131- bis cod.pen. in ragione del fatto che il massimo edittale di pena previsto dalla fattispecie incriminata risulterebbe superiore a quello individuato dalla legge ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e ha qualificato il fatto come violazione dell'art. 648 cpv. cod.pem Ciò premesso deve rilevarsi che, con sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale (pubblicata il 21/7/2020) - che risulta essere intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione - i giudici delle leggi hanno ritenuto di ampliare la piattaforma in base alla quale può essere richiesta la causa di non punibilità ex articolo 131-bis cod.pen. dichiarando l'illegittimità costituzionale. di detto articolo nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati, come quello in esame, così come qualificato dai giudici di secondo grado, per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale, sicché il giudice è tenuto a valutarne anche d'ufficio la sussistenza al fine di dichiarare la relativa causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, non mass. sul punto;
conf. Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, non mass. sul punto). In altre successive pronunce di questa Corte è stato puntualizzato come la regola della immediata rilevabilità anche d'ufficio di tale causa di non punibilità sia possibile in sede di legittimità a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, poiché altrimenti non sarebbe possibile pronunciare un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271). Nel caso in esame è indubbio che né il giudice di primo grado che applicato la causa di non punibilità in parola e neppure il giudice di secondo grado che ha riformato la sentenza solo per un problema di pena edittale, risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 156/2020, hanno messo in discussione la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto in argomento. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto con reiezione dei motivi di ricorso stante la loro infondatezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile ex art. 131-bis cod.pen.; rigetta nel resto il ricorso Così deciso il 15.12.2022