Sentenza 1 marzo 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6721 del 01https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6721 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MOCCI Mauro – Presidente – Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere – Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19796-2021 proposto da: B.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; – ricorrente non costitiuito – contro ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2002, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
30 14/02 Reg. Gen. N. 15888/1999 UD. 27.11.2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE 4o47089 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. 800 Dott. Franco PONTORIERI Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIEDott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Richiesta copia studio Consigliere dal Sig. Sele Dott. Giovanni SETTIMJ per diritti € 155 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE MAR 2002- jl 'IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 15888/1999 del R.C. AA.CC. Oggetto: Risarcimento proposto da danni. CA HE, domiciliato ex lege presso la Can- celleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e €1,55 L3000 difeso dagli Avv.ti Andrea Tabarelli de Fatis e Alessandro Zan- CANCELLER fei come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE DG728155
contro
TT NZ e TT AR, domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, 1 1583101 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Achille Cuccaro e Lorella Sit- zia come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rovereto n. 79/99 del 25.02.1999 / 05.03.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.11.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincen- zo AR che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19.8.1997, IC Scar- lata, assumendo che la rete di recinzione del proprio fondo era stata danneggiata dalle mucche di proprietà dei confinanti EN e NN IA TO, conveniva costoro davanti al Giudice di Pace di Riva del Garda al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni. Il Giudice in Pace accoglieva la do- manda e condannava i convenuti al pagamento della somma di £.
2.500.000. Il gravame proposto dai TO veniva accolto dal Tribu- nale di Rovereto il quale, con sentenza n. 79/99 del 25.02. 1999 / 05.03.1999, osservava che dagli atti di causa (docu- mentazione fotografica, deposizione dei testi, etc.), contraria- mente a quanto ritenuto dal primo giudice, non risultava rag- 2 giunta la prova della sussistenza dei danni e della colpevolezza dei convenuti. Avverso tale sentenza IC AT ha proposto ricorso per cassazione in base a un solo motivo. I TO hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo, il ricorrente censura l'impugnata senten- za per illogicità e per aver trascurato fatti ed elementi essen- ziali della decisione. In particolare per non aver tenuto conto che il teste geom. Alberti aveva detto che "la rete di recinzione è stata danneggiata" e che le mucche dei TO “si protende- vano con circa metà corpo nel prato del sig. AT”. Inoltre l'impugnata sentenza non avrebbe fatto menzione alcuna che la rete metallica era stata riparata ed avrebbe attribuito im- portanza decisiva alle fotografie, senza considerare che non si era dedotto che la rete era stata lacerata, ma sollevata. Infine l'impugnata sentenza non avrebbe tenuto conto del compor- tamento negativo tenuto dalla parte convenuta, non comparsa a rendere l'interrogatorio. Il motivo è infondato. Trattasi all'evidenza di doglianza di merito tendente alla ri- valutazione delle risultanze processuali, non deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, che nel caso specifico non ri- 3 corre avendo i giudici di merito correttamente giustificato il lo- ro convincimento, allorché hanno rilevato che non era stata raggiunta la prova sia della sussistenza dei danni sia della colpevolezza dei convenuti, in quanto dalla produzione foto- grafica prodotta dall'una e dall'altra parte emergeva che il sol- levamento della rete era di dimensioni tali da rendere impossi- bile il protendersi di mucche sul fondo confinante. I giudici di merito hanno anche spiegato l'insussistenza in concreto di un danno, non potendo ritenersi tale il semplice rialzo della rete di pochi centimetri, come emergeva dalla foto n.
4. Per il resto è appena il caso di ricordare che la valutazione delle risultanze processuali nonchè della prova testimoniale insieme al controllo sulla loro concludenza come la scelta, - fra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione involgono apprezzamenti di fatto ri- servati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discute- re ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni av- verse (ex plurimis: Cass. 6.9. 1995 n. 9384; Cass. 14.4.1994 n. 3498); onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cas- sazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da con- 4 sentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui so- stenuta. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, li- quidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £125.800 oltre £.
1.000.000 per onorario. (664,97)' (€ 516,46) Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 27 novembre 2001. frrues Fenterin IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Elefante IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20,66 1 MAR. 2002 Roma 149,77 Francesco Catania Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 23. 12 Iscrit to a ryolo it fo Art. 1. 5