Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2005, n. 22161
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Sentenza 18 maggio 2005

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Le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario hanno diretto fondamento costituzionale nella funzione rieducativa della pena e pertanto, in assenza di un espresso divieto di legge, possono essere applicate in linea generale anche allo straniero extracomunitario raggiunto dal decreto prefettizio di espulsione. In tal caso, l'espiazione della pena, pur nelle forme alternative alla detenzione carceraria, sospende l'esecuzione dell'espulsione amministrativa e costituisce, essa stessa, il titolo giustificativo della presenza dello straniero nel territorio nazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2005, n. 22161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22161
    Data del deposito : 18 maggio 2005

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