CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2023, n. 8974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8974 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO LO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 21-03-2022 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. RO LL, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione, con riferimento alle fatture del 2010, e per l'annullamento con rinvio con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio, con inammissibilità del ricorso nel resto;
udito l'avvocato Raffaella Enrietti, sostituto processuale degli avvocati Lorenzo RA e RC AN DR ON, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8974 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 dicembre 2017, il Tribunale di Asti condannava LO NO alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 9 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale titolare della Biemmepi s.r.l. in liquidazione, con sede in Vezza d'Alba, avvalendosi di quattro fatture per operazioni inesistenti, di cui due del 2010 e due del 2011, indicava nelle dichiarazioni annuali 2011 e 2012 elementi passivi fittizi, per un importo pari, rispettivamente, a 159.960 euro e a 120.810 euro;
fatti commessi il 28 settembre 2011 e il 26 settembre 2012. Con sentenza del 21 marzo 2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciute le attenuanti generiche, riduceva la pena a mesi 6 di reclusione, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, NO, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, lamentando l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive circa il valore indiziario degli accertamenti tributari: si rileva in proposito che la Corte territoriale, nell'adagiarsi sulla sentenza di primo grado e nel limitarsi a fare affidamento sugli elementi tratti dall'accertamento tributario, che tuttavia si fondava su mere presunzioni, ha mancato di confrontarsi con le censure sollevate nell'atto di appello, con le quali era stato messo in evidenza come non avesse alcuna logica per il soggetto utilizzatore, ovvero per la società amministrata da NO, avvalersi in dichiarazione di fatture emesse da un contribuente, la ditta individuale RO, che aveva optato per il regime dei minimi e che aveva emesso comunque documenti esponenti iva: l'indicazione dell'iva da parte dell'emittente significa che per il soggetto utilizzatore si è in presenza di un contribuente che ha aderito non al regime dei minimi, ma al regime ordinario, avendo la ditta RO celato alla Biemmepi s.r.l. la scelta del regime forfettario, facendo anzi credere il contrario;
in ogni caso, l'utilizzatore non ha alcuna convenienza ad avvalersi di fatture rese da un contribuente minimo che espone iva, perché la detrazione di tale imposta sarebbe evidentemente indebita. Per altro verso, sì osserva nel ricorso che il fatto che l'amministrazione finanziaria non abbia rilevato costi per il personale o per l'acquisto di materiali in capo alla RO, soggetto emittente, per svolgere le attività indicate in fattura è circostanza che attiene all'emittente e non all'utilizzatore, fermo restando che proprio l'adesione al regime dei minimi consentiva alla RO di non documentare i propri costi, non potendo dedurli. Con il secondo motivo, la difesa si duole del mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 13 bis comma 1 del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziando 2 che la difesa aveva prodotto all'udienza del 18 dicembre 2017 documentazione comprovante l'avvenuto pagamento integrale del debito tributario, con ultima rata corrisposta il 16 giugno 2017, per cui, essendo stato aperto il dibattimento il 18 settembre 2017, si erano verificati i presupposti per la concedibilità dell'invocata attenuante, non avendo la Corte di appello risposto alla doglianza difensiva, che già non era stata presa in considerazione dal primo giudice. Il terzo motivo ha ad oggetto l'erronea applicazione degli art. 157 cod. pen., 531 e 598 cod. proc. pen., dolendosi la difesa della mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, quanto all'anno di imposta 2010; si osserva al riguardo che, risalendo la presentazione della dichiarazione annuale al 28 settembre 2011, il termine ultimo di prescrizione, considerata la sospensione di 4 mesi e 13 giorni (dall'8 maggio al 18 settembre 2017) è maturata 1'8 febbraio 2022, non potendosi tener conto della sospensione ricollegabile all'emergenza sanitaria, non ravvisandosi i presupposti di applicabilità, atteso che non vi è stato il compimento di attività processuali tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020; dunque, in coerenza con la richiesta del Procuratore generale di udienza in appello, rispetto all'anno di imposta 2010, doveva essere dichiarata la prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è infondato, mentre sono meritevoli di accoglimento il secondo e il terzo motivo, con le conseguenze che saranno di seguito esposte. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che il giudizio sulla configurabilità del reato ascritto al ricorrente risulta immune da censure. Ed invero le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato motivazionale unitario, hanno compiuto una adeguata disamina dei fatti di causa, richiamando gli accertamenti fiscali operati nei confronti della ditta individuale RO FA e della società Biemmepi s.r.1., il cui legale rappresentante è risultato essere l'imputato LO NO. Dalle verifiche è emerso che la ditta RO, tra il 2010 e il 2011, ha emesso nei confronti della Biemmepi s.r.l. quattro fatture, due nel 2010 (il 10 novembre per l'importo di euro 66.000 e il 15 dicembre per l'importo di euro 93.296) e due nel 2011 (il 28 gennaio per euro 59.382 e il 28 febbraio per euro 61.428). Le fatture in questione, tuttavia, avevano ad oggetto prestazioni inesistenti: a tale conclusione i giudici di merito sono pervenuti rilevando come fosse del tutto carente la documentazione volta a dimostrare i lavori eseguiti, le ore impiegate e, in genere, qualunque elemento idoneo a giustificare l'emissione delle fatture, essendo significativo che la ditta individuale svolgeva attività di rivestimento di pavimenti e muri, mentre l'attività di cablaggio, oggetto delle fatture del febbraio 2011, è iniziata solo nell'ottobre 2011, con evidente discrasia temporale. 3 Sempre con riferimento al 2011, è poi emerso che a carico del fornitore RO non risultavano acquisti di materiali e presenza di forza lavoro idonea a giustificare le opere per un importo così rilevante a favore della società di NO, avendo RO optato per la qualifica 'di contribuente minimo, a ciò aggiungendosi che dal 2009 al 2011 RO aveva percepito redditi di lavoro come dipendente proprio della Biemmepi s.r.I., circostanza questa che rende poco verosimile che RO abbia anche svolto attività per tale società con una propria ditta individuale. Del resto, i testi GI e Costa, nel confermare la posizione di dipendente di RO presso la Biemmepi s.r.I., hanno escluso categoricamente che questi possa aver svolto lavori edili presso la società amministrata dall'imputato. Nell'ottica della natura fittizia delle fatture, è stato altresì sottolineato, in modo pertinente, che, a fronte di importi non indifferenti (233.975 euro complessivi, oltre a 46.765 euro di iva), non vi è prova del pagamento delle fatture da parte della Biemmepi s.r.I., se non per due bonifici di 30.000 euro complessivi. La ritenuta inesistenza delle operazioni sottese alle fatture emesse dalla ditta RO, valutazione questa scaturita, in entrambi i giudizi di merito, non dal mero ricorso a presunzioni, ma dalla correlazione logica degli elementi probatori disponibili, elementi non smentiti peraltro dall'imputato, ha dunque consentito ai giudici di merito di ritenere configurabile il delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, avendo NO, quale rappresentante legale della Biemmepi s.r.I., inserito le fatture in questione nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2010 e 2011, allo scopo di ottenere indebiti vantaggi, abbassando il reddito imponibile della società, adducendo spese non reali e recuperando un'iva che invero non è stata mai corrisposta, ma che comunque è stata detratta dall'imputato. Orbene, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio sull'ascrivibilità al ricorrente della fattispecie contestata resiste alle censure difensive, con le quale è stata di fatto sollecitato, mediante peraltro il richiamo a una serie di obiezioni ipotetiche e non dirimenti, una diversa lettura del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità. 2. Il secondo motivo è invece meritevole di accoglimento. 4 Deve rilevarsi in proposito che, con il terzo motivo di appello, la difesa, nel censurare il trattamento sanzionatorio, aveva contestato (anche) la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziando (pag. 8 dell'atto di appello) di aver prodotto all'udienza del 18 dicembre 2017 documentazione dalla quale si evincerebbe il pagamento del debito tributario de quo, con ultima rata corrisposta il 16 giugno 2017, quindi prima dell'udienza del 18 settembre 2017, in cui era stato aperto il dibattimento. Orbene a tale doglianza la Corte di appello ha mancato di fornire risposta, non potendosi ritenere la censura in esame assorbita dal riconoscimento delle attenuanti generiche, stante la peculiarità dell'attenuante invocata dalla difesa. Rispetto al giudizio sulla configurabilità o meno dell'attenuante di cui all'art. 13 bis del d. 1gs. n. 74 del 2000, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. 3. Anche il terzo motivo è fondato. Occorre premettere che i fatti di causa si assumono commessi, rispettivamente, il 28 settembre 2011 e il 26 settembre 2012, ovvero in coincidenza con l'epoca della presentazione delle dichiarazioni fiscali in cui sono state utilizzate le false fatture per ciascuno degli anni di imposta contestati, ovvero il 2010 e il 2011. Ora, in forza della previsione di cui all'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotta con il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito dalla legge n. 148 del 2011, dunque prima della commissione dei reati per cui si procede, la prescrizione massima per il reato di cui all'art. 2 del d. 1gs. n. 74 del 2000 si computa in 10 anni, termine cui, nel caso di specie, va aggiunta la sospensione dall'8 maggio al 18 settembre 2017 (4 mesi e 10 giorni) per il rinvio del dibattimento disposto dal giudice di primo grado su richiesta difensiva. Dunque, senza tenere conto della sospensione ricollegabile all'emergenza sanitaria da Covid-19, il reato contestato, rispetto alla dichiarazione fiscale del 28 settembre 2011, si è prescritto 1'8 febbraio 2022, ovvero addirittura prima dell'emissione della sentenza impugnata, risalente al 21 marzo 2022. La prescrizione del reato non è invece maturata per la dichiarazione fiscale riferita al 2011, maturando il relativo termine il 6 febbraio 2023, ovvero dopo l'emissione della presente sentenza. Ne consegue che, limitatamente alla annualità 2010, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione;
ciò comporta l'eliminazione del corrispondente aumento di pena, ma, stante l'annullamento della sentenza per l'omessa risposta sulla richiesta di applicazione dell'attenuante ex art. 13 bis del d. 1gs. n. 74 del 2000, la complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio è demandata al giudice del rinvio, dovendosi solo precisare che il giudizio sulla sussistenza del reato contestato, rispetto alla dichiarazione fiscale del 26 settembre 2011, deve ritenersi definitivamente cristallizzato, alla luce 5 dell'infondatezza delle relative censure, per cui nel giudizio di rinvio non potrà essere rilevata la prescrizione del reato maturata dopo il giudizio di legittimità. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata: senza rinvio, limitatamente all'annualità 2010, perché il reato è estinto per prescrizione, e con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, relativamente alla residua annualità 2011, limitatamente alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 e alla rideterminazione complessiva della pena. Nel resto, invece, il ricorso deve essere disatteso, con conseguente irrevocabilità dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato rispetto al delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alla residua annualità 2011.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'annualità 2010, perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino relativamente alla residua annualità 2011 limitatamente alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 e alla rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 17/11/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. RO LL, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione, con riferimento alle fatture del 2010, e per l'annullamento con rinvio con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio, con inammissibilità del ricorso nel resto;
udito l'avvocato Raffaella Enrietti, sostituto processuale degli avvocati Lorenzo RA e RC AN DR ON, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8974 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 dicembre 2017, il Tribunale di Asti condannava LO NO alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 9 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale titolare della Biemmepi s.r.l. in liquidazione, con sede in Vezza d'Alba, avvalendosi di quattro fatture per operazioni inesistenti, di cui due del 2010 e due del 2011, indicava nelle dichiarazioni annuali 2011 e 2012 elementi passivi fittizi, per un importo pari, rispettivamente, a 159.960 euro e a 120.810 euro;
fatti commessi il 28 settembre 2011 e il 26 settembre 2012. Con sentenza del 21 marzo 2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciute le attenuanti generiche, riduceva la pena a mesi 6 di reclusione, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, NO, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, lamentando l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive circa il valore indiziario degli accertamenti tributari: si rileva in proposito che la Corte territoriale, nell'adagiarsi sulla sentenza di primo grado e nel limitarsi a fare affidamento sugli elementi tratti dall'accertamento tributario, che tuttavia si fondava su mere presunzioni, ha mancato di confrontarsi con le censure sollevate nell'atto di appello, con le quali era stato messo in evidenza come non avesse alcuna logica per il soggetto utilizzatore, ovvero per la società amministrata da NO, avvalersi in dichiarazione di fatture emesse da un contribuente, la ditta individuale RO, che aveva optato per il regime dei minimi e che aveva emesso comunque documenti esponenti iva: l'indicazione dell'iva da parte dell'emittente significa che per il soggetto utilizzatore si è in presenza di un contribuente che ha aderito non al regime dei minimi, ma al regime ordinario, avendo la ditta RO celato alla Biemmepi s.r.l. la scelta del regime forfettario, facendo anzi credere il contrario;
in ogni caso, l'utilizzatore non ha alcuna convenienza ad avvalersi di fatture rese da un contribuente minimo che espone iva, perché la detrazione di tale imposta sarebbe evidentemente indebita. Per altro verso, sì osserva nel ricorso che il fatto che l'amministrazione finanziaria non abbia rilevato costi per il personale o per l'acquisto di materiali in capo alla RO, soggetto emittente, per svolgere le attività indicate in fattura è circostanza che attiene all'emittente e non all'utilizzatore, fermo restando che proprio l'adesione al regime dei minimi consentiva alla RO di non documentare i propri costi, non potendo dedurli. Con il secondo motivo, la difesa si duole del mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 13 bis comma 1 del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziando 2 che la difesa aveva prodotto all'udienza del 18 dicembre 2017 documentazione comprovante l'avvenuto pagamento integrale del debito tributario, con ultima rata corrisposta il 16 giugno 2017, per cui, essendo stato aperto il dibattimento il 18 settembre 2017, si erano verificati i presupposti per la concedibilità dell'invocata attenuante, non avendo la Corte di appello risposto alla doglianza difensiva, che già non era stata presa in considerazione dal primo giudice. Il terzo motivo ha ad oggetto l'erronea applicazione degli art. 157 cod. pen., 531 e 598 cod. proc. pen., dolendosi la difesa della mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, quanto all'anno di imposta 2010; si osserva al riguardo che, risalendo la presentazione della dichiarazione annuale al 28 settembre 2011, il termine ultimo di prescrizione, considerata la sospensione di 4 mesi e 13 giorni (dall'8 maggio al 18 settembre 2017) è maturata 1'8 febbraio 2022, non potendosi tener conto della sospensione ricollegabile all'emergenza sanitaria, non ravvisandosi i presupposti di applicabilità, atteso che non vi è stato il compimento di attività processuali tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020; dunque, in coerenza con la richiesta del Procuratore generale di udienza in appello, rispetto all'anno di imposta 2010, doveva essere dichiarata la prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è infondato, mentre sono meritevoli di accoglimento il secondo e il terzo motivo, con le conseguenze che saranno di seguito esposte. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che il giudizio sulla configurabilità del reato ascritto al ricorrente risulta immune da censure. Ed invero le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato motivazionale unitario, hanno compiuto una adeguata disamina dei fatti di causa, richiamando gli accertamenti fiscali operati nei confronti della ditta individuale RO FA e della società Biemmepi s.r.1., il cui legale rappresentante è risultato essere l'imputato LO NO. Dalle verifiche è emerso che la ditta RO, tra il 2010 e il 2011, ha emesso nei confronti della Biemmepi s.r.l. quattro fatture, due nel 2010 (il 10 novembre per l'importo di euro 66.000 e il 15 dicembre per l'importo di euro 93.296) e due nel 2011 (il 28 gennaio per euro 59.382 e il 28 febbraio per euro 61.428). Le fatture in questione, tuttavia, avevano ad oggetto prestazioni inesistenti: a tale conclusione i giudici di merito sono pervenuti rilevando come fosse del tutto carente la documentazione volta a dimostrare i lavori eseguiti, le ore impiegate e, in genere, qualunque elemento idoneo a giustificare l'emissione delle fatture, essendo significativo che la ditta individuale svolgeva attività di rivestimento di pavimenti e muri, mentre l'attività di cablaggio, oggetto delle fatture del febbraio 2011, è iniziata solo nell'ottobre 2011, con evidente discrasia temporale. 3 Sempre con riferimento al 2011, è poi emerso che a carico del fornitore RO non risultavano acquisti di materiali e presenza di forza lavoro idonea a giustificare le opere per un importo così rilevante a favore della società di NO, avendo RO optato per la qualifica 'di contribuente minimo, a ciò aggiungendosi che dal 2009 al 2011 RO aveva percepito redditi di lavoro come dipendente proprio della Biemmepi s.r.I., circostanza questa che rende poco verosimile che RO abbia anche svolto attività per tale società con una propria ditta individuale. Del resto, i testi GI e Costa, nel confermare la posizione di dipendente di RO presso la Biemmepi s.r.I., hanno escluso categoricamente che questi possa aver svolto lavori edili presso la società amministrata dall'imputato. Nell'ottica della natura fittizia delle fatture, è stato altresì sottolineato, in modo pertinente, che, a fronte di importi non indifferenti (233.975 euro complessivi, oltre a 46.765 euro di iva), non vi è prova del pagamento delle fatture da parte della Biemmepi s.r.I., se non per due bonifici di 30.000 euro complessivi. La ritenuta inesistenza delle operazioni sottese alle fatture emesse dalla ditta RO, valutazione questa scaturita, in entrambi i giudizi di merito, non dal mero ricorso a presunzioni, ma dalla correlazione logica degli elementi probatori disponibili, elementi non smentiti peraltro dall'imputato, ha dunque consentito ai giudici di merito di ritenere configurabile il delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, avendo NO, quale rappresentante legale della Biemmepi s.r.I., inserito le fatture in questione nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2010 e 2011, allo scopo di ottenere indebiti vantaggi, abbassando il reddito imponibile della società, adducendo spese non reali e recuperando un'iva che invero non è stata mai corrisposta, ma che comunque è stata detratta dall'imputato. Orbene, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio sull'ascrivibilità al ricorrente della fattispecie contestata resiste alle censure difensive, con le quale è stata di fatto sollecitato, mediante peraltro il richiamo a una serie di obiezioni ipotetiche e non dirimenti, una diversa lettura del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità. 2. Il secondo motivo è invece meritevole di accoglimento. 4 Deve rilevarsi in proposito che, con il terzo motivo di appello, la difesa, nel censurare il trattamento sanzionatorio, aveva contestato (anche) la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziando (pag. 8 dell'atto di appello) di aver prodotto all'udienza del 18 dicembre 2017 documentazione dalla quale si evincerebbe il pagamento del debito tributario de quo, con ultima rata corrisposta il 16 giugno 2017, quindi prima dell'udienza del 18 settembre 2017, in cui era stato aperto il dibattimento. Orbene a tale doglianza la Corte di appello ha mancato di fornire risposta, non potendosi ritenere la censura in esame assorbita dal riconoscimento delle attenuanti generiche, stante la peculiarità dell'attenuante invocata dalla difesa. Rispetto al giudizio sulla configurabilità o meno dell'attenuante di cui all'art. 13 bis del d. 1gs. n. 74 del 2000, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. 3. Anche il terzo motivo è fondato. Occorre premettere che i fatti di causa si assumono commessi, rispettivamente, il 28 settembre 2011 e il 26 settembre 2012, ovvero in coincidenza con l'epoca della presentazione delle dichiarazioni fiscali in cui sono state utilizzate le false fatture per ciascuno degli anni di imposta contestati, ovvero il 2010 e il 2011. Ora, in forza della previsione di cui all'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotta con il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito dalla legge n. 148 del 2011, dunque prima della commissione dei reati per cui si procede, la prescrizione massima per il reato di cui all'art. 2 del d. 1gs. n. 74 del 2000 si computa in 10 anni, termine cui, nel caso di specie, va aggiunta la sospensione dall'8 maggio al 18 settembre 2017 (4 mesi e 10 giorni) per il rinvio del dibattimento disposto dal giudice di primo grado su richiesta difensiva. Dunque, senza tenere conto della sospensione ricollegabile all'emergenza sanitaria da Covid-19, il reato contestato, rispetto alla dichiarazione fiscale del 28 settembre 2011, si è prescritto 1'8 febbraio 2022, ovvero addirittura prima dell'emissione della sentenza impugnata, risalente al 21 marzo 2022. La prescrizione del reato non è invece maturata per la dichiarazione fiscale riferita al 2011, maturando il relativo termine il 6 febbraio 2023, ovvero dopo l'emissione della presente sentenza. Ne consegue che, limitatamente alla annualità 2010, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione;
ciò comporta l'eliminazione del corrispondente aumento di pena, ma, stante l'annullamento della sentenza per l'omessa risposta sulla richiesta di applicazione dell'attenuante ex art. 13 bis del d. 1gs. n. 74 del 2000, la complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio è demandata al giudice del rinvio, dovendosi solo precisare che il giudizio sulla sussistenza del reato contestato, rispetto alla dichiarazione fiscale del 26 settembre 2011, deve ritenersi definitivamente cristallizzato, alla luce 5 dell'infondatezza delle relative censure, per cui nel giudizio di rinvio non potrà essere rilevata la prescrizione del reato maturata dopo il giudizio di legittimità. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata: senza rinvio, limitatamente all'annualità 2010, perché il reato è estinto per prescrizione, e con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, relativamente alla residua annualità 2011, limitatamente alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 e alla rideterminazione complessiva della pena. Nel resto, invece, il ricorso deve essere disatteso, con conseguente irrevocabilità dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato rispetto al delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alla residua annualità 2011.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'annualità 2010, perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino relativamente alla residua annualità 2011 limitatamente alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 e alla rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 17/11/2022