Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2023, n. 8974
CASS
Sentenza 2 marzo 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa dal consigliere Fabio Zunica. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Torino, contestando la sua colpevolezza e il trattamento sanzionatorio, mentre il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione riguardo alle fatture del 2010 e un rinvio per il trattamento sanzionatorio.

Il giudice ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso, confermando la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziando la solidità delle prove a sostegno della colpevolezza. Tuttavia, ha accolto il secondo e il terzo motivo, annullando la sentenza impugnata per quanto riguarda l'annualità 2010, poiché il reato era estinto per prescrizione, e ha disposto un rinvio per rivalutare l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 per l'annualità 2011. Il giudice ha sottolineato l'importanza di una risposta adeguata alle doglianze difensive e ha chiarito che la prescrizione non si applicava per l'annualità 2011, confermando la responsabilità per tale anno.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2023, n. 8974
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8974
    Data del deposito : 2 marzo 2023

    Testo completo