Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4499 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME04499 /03 REPUBBLICA. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 15083/00 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cron. 10212 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.31/10/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CH IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO v. PAPADIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VLE U. TUPINI 113, presso lo studio " 4285 dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2016/99 del Tribunale di BARI, depositata il 12/07/99 - R.G.N. 209/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso, per il rigetto del ricorso. -2- 15080-2000 Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Bari, CH ET conveniva in giudizio le Ferrovie dello Stato, di cui era dipendente, per sentir dichiarare che la patologia da cui era affetto era dovuta a causa di servizio, con condanna del datore di lavoro ai benefici conseguenti. Sulla opposizione dell'ente convenuto, il pretore, espletata una consulenza tecnica, rigettava la domanda. Su appello del lavoratore, il tribunale di Bari, con sentenza del 29 giugno 1999, rigettata una eccezione di nullità della procura rilasciata dalle Ferrovie per il giudizio al difensore, che, pertanto, secondo il CH, doveva ritenersi privo dello jus postulandi, confermava la sentenza. Riteneva il tribunale che tra il lavoro espletato dal lavoratore e la patologia accertata, non vi era né un rapporto causale, né un rapporto di concausa, essendo stato il lavoro semplice occasione dell'infermità. Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Le Ferrovie dello Stato si sono costituite con controricorso. Motivi della decisione. Con il primo motivo di annullamento, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2102 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.. Tuttavia il motivo, dopo questa enunciazione, si diffonde nell'affermare il diritto del lavoratore a svolgere le mansioni di sua spettanza e non altre, senza collegare tali proposizioni con il thema decidendi. Quindi il motivo è inaccoglibile. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e vizi della motivazione, censurando la sentenza del tribunale perché non avrebbe ammesso i mezzi istruttori richiesti in quanto ritenuti irrilevanti ai fini del decidere. Anche questo motivo non è accoglibile, perché dal ricorso si evince che questi mezzi ( fascicolo sanitario del ricorrente, copia dei turni di servizio, interrogatorio formale del rappresentante dell'ente ), avevano funzioni meramente esplorativa per cui la sentenza del tribunale di Bari non è censurabile. Con il terzo motivo, oltre che vizi della motivazione, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697, 2087 c.c. e 41 c.p., in quanto il tribunale si è attenuto alla consulenza tecnica che aveva ritenuto l'efficacia causale minima e, quindi, irrilevante, del lavoro nella eziologia della patologia denunciata. Anche questa censura non è accoglibile perché attiene al merito della causa, per cui esula dallo schema del giudizio di legittimità. 4 Per il resto il motivo rileva che il tribunale non ha speso parole sulla consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio. Senonchè anche questo motivo è sicuramente inaccoglibile, in quanto il ricorrente non specifica le ragioni che hanno sorretto la consulenza di parte, e nulla dice in ordine alla concludenza della stessa ai fini del decidere in rapporto alla consulenza d'ufficio. Ne segue che il ricorso, che complessivamente è da ritenere non specifico e non decisivo, va rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 31 ottobre 2002 Il Presidente Icons. est. Vincenzo Milco IL CANCELLIERE CANCELLIERECT Depp eria 2 Poco 26 MAR 2003.1000125/MOR IL CANCELLIERIE