Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2002, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
A N A I L A T I A C I L E ec 61466 B G CASSAZIONE B E R U I 48 16702 P IVILE S A 1 4 8 1 6 0 T DI A 5 C / SUPREMA . D 4 E IN ME DA POPS TO IT / L N N 6 L E 2 PIO 1466 A PORTE T . REMA DI CASSAZIONE R B . M N P A A . 6 E T C D I S 1 L SEZIONE TRIBUTARIA 3 E R E 1 D . E N . I T S N mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N A E S M I R.G.N.18776/1998 A Presidente Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Eugenio AMARI Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Cron. 10887 Dott. Antonino DI BLASI Rel. - Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud. 14/12/2001 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Condono ex Legge SEN TENZA n.516/82 Dichiarazione sul ricorso proposto da: integrativa semplice dall'Avv. Accertamento in MARTELLI RODOLFO, rappresentato e difeso rettifica - ed Possibilità Rocco Massa, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato, con lo stesso, presso lo Studio dell'Avv. Massimo De Rossi Re, in Roma, Via della Giuliana n.58 ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura difende per Generale dello Stato che la rappresenta e legge, 5 0 I 6 8 controricorrente per la Cassazione della sentenza n.219/28/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma - Sez. 28, in data 24-06-1997, depositata il 16-09-1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il Pubblico Ministero dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Latina, in data 26-01- 1989, provvedeva a notificare a TE LF, la cartella di pagamento n.9002353, relativa ad ILOR, per -l'anno 1974, e ad IRPEF ILOR, per l'anno 1976. Il contribuente impugnava tale atto e ne invocava 1'annullamento, deducendo essere venuti meno, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 della Legge 516/82, per effetto della sentenza n.175 del 7-07-1986, nella parte in cui prevedeva la possibilità di accertamento durante la pendenza del termine per il condono, gli atti presupposti, rappresentati dagli accertamenti. L'Ufficio resisteva, rivendicando la legittimità del proprio operato, ma l'adita Commissione Tributaria di primo grado di Latina, con la decisione n.137/04/93, 2 accoglieva il ricorso. L'Amministrazione proponeva appello, rilevando che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata, sulla base delle dichiarazioni integrative presentate dal contribuente, le quali erano autonomamente produttive di effetti giuridici e, peraltro, irrevocabili, e la Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la sentenza epigrafein indicata, accoglieva l'impugnazione, con argomentazioni, sostanzialmente, adesive alle prospettate censure. Il contribuente, con ricorso, notificato il 30-10-1998, ed affidato a tre mezzi, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'Amministrazione, con controricorso notificato 1'11- св 11-1998, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure mosse all'impugnata decisione, ed incentrate sulla chiesta applicabilità degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.175/1986, devono ritenersi prive di fondamento, dal momento che, a fronte degli avvisi di rettifica IRPEF ILOR, per gli anni 1974 e 1976, notificatigli il 14-10-1982, il TE, in data 11-12-1982, ebbe a limitarsi a presentare richiesta di condono sulla base dell'accertato, peraltro, omettendo di impugnare gli 3 avvisi di accertamento. Considerata, dunque, la scelta fiscale liberamente operata dal contribuente, con la mancata impugnazione degli avvisi di rettifica, e l'espressa richiesta di applicazione del condono sulla base dei valori accertati, non sussistevano i presupposti per l'applicazione dei principi affermati dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale e l'operato dell'Ufficio, nell'emettere l'impugnata cartella esattoriale riflettente i dati accertati e fatti propri dal contribuente con la dichiarazione di condono, deve ritenersi corretto. The Per l'effetto, conformemente a quanto affermato dai ана giudici di merito, legittima era la pretesa fatta valere dall'Amministrazione nel liquidare le imposte sulla base degli accertamenti e delle dichiarazioni integrative presentate dal contribuente, che ad essi facevano riferimento, tenuto conto, della definitività delle prime, e della irretrattabilità di queste ultime, così come disposto dall'art.32 della legge anzi richiamata, nonchè dell'impossibilità di far valere con l'impugnazione del ruolo, vizi inficianti atti presupposti ove questi ultimi, come nel caso, risultino essere stati notificati, e, quindi, il contribuente sia stato messo in condizioni di impugnarli in sede 4 propria. Assorbito quant'altro, l'impugnazione va, dunque, rigettata. Le spese seguono la soccombenza, vanno, quindi, poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio in ragione di Euro cinquecentocinquanta, ivi inclusi Euro cinquecento per onorario ed Euro cinquanta per spese, oltre quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2001. Presidente Dott -Il Consigliere Relatore Estensore Dot Anto Di Blasi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 Oggi - 4 APR. 2002 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 . 5 IA - N R DA B A TAB. ALL. T ESENTE U DEL IB SENSI TR 131 AI IA . R N E T 15 A M