Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
Non integra l'elemento oggettivo del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), la compilazione delle denunce dei redditi e dell'IVA, atteso che queste attività non rientrano tra quelle riservate ai dottori commercialisti, e ai ragionieri, ai sensi dell'art. 1, lett. "a", legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e dell'art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, dovendo considerarsi vietate solo quelle che, in deroga al principio costituzionale della libera esplicazione del lavoro, sono riservate - da un'apposita norma - alla professione considerata.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite chiamate a precisare il concetto di "attoRoberto Pasella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza allegata la Sezione VI penale della Cassazione rimette alle Sezioni Unite la decisione di un ricorso proposto avverso una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano che condannava l'imputato, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 348 c.p. per avere egli abusivamente esercitato la professione di dottore commercialista, svolgendo attività di consulenza tributaria senza essere iscritto al relativo albo. Come si evince dalla lettura dell'ordinanza, il Giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato aderendo all'interpretazione, minoritaria sia in giurisprudenza che in dottrina, secondo la quale non soltanto il compimento di atti riservati in via …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2001, n. 13124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13124 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 14/02/2001
1. Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - N. 260
3. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 42994/2000
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ME AN, n. a Sovere il 2 settembre 1957, avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 26 maggio 2000;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Fatto e diritto
Con la sentenza sopra indicata, la Corte d'appello di Brescia ha integralmente confermato quella del Pretore di Bergamo in data 16 settembre 1996 con la quale AN ME era stata condannata alla pena di lire quattrocentomila di multa per il reato di cui all'art.348 c.p. perché, tenendo le scritture fiscali del medico dott.
Flavio Cividini, esercitava abusivamente la professione di ragioniere e di commercialista senza essere iscritta nel relativo albo e aver conseguito la necessaria abilitazione (fatti accertati a seguito di presentazione di querela del 9 giugno 1993).
Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione l'imputata personalmente, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e delle norme che regolano le professioni di ragioniere e di dottore commercialista, in quanto dalle risultanze dibattimentali era emerso che ella non aveva mai predisposto bilanci o dichiarazioni di redditi, attività riservate alle predette categorie, ma si era limitata alla elaborazione di dati che il cliente le consegnava in prime note, attività, questa, non riservata;
doveva ritenersi, quindi, non vero quanto emergente dalla sentenza impugnata che le aveva attribuito "la consulenza tributaria...(la predisposizione di dichiarazioni di redditi... 'e i' controlli dei bilanci". In subordine, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Poiché è intervenuta la prescrizione del reato contestato, maturata il 9 dicembre 2000, questa Corte è chiamata a verificare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento nel merito per una delle cause di cui all'art. 129, secondo comma, c.p.p.. Posto che col capo di imputazione non è stato addebitato alla ricorrente il controllo di bilanci e che la sentenza di primo grado non fa alcun riferimento a tale attività come posta abusivamente in essere dalla ME, onde deve ritenersi frutto di travisamento del fatto l'affermazione che si legge nella sentenza secondo cui la ME avrebbe effettuato controllo di bilanci, non indicando la Corte d'appello da quale elemento probatorio abbia tratto il suo convincimento sul punto, va osservato che alla ME è stato attribuito il reato di cui all'art. 348 c.p.p. per la compilazione delle denunce dei redditi e delle denunce IVA del dott. Cividini. Questa Corte ha affrontato già diverse volte la questione delle attività riservate ai dottori commercialisti e ai ragionieri (v., a esempio, Cass., sez. 6^, u.p. 1^ marzo 1996, P.m. in proc. Albertini, non massimata;
Cass., sez. 6^, u.p. 18 novembre 1993, Salustri, rv. 198235), escludendo che le denunce dei redditi e dell'IVA rientrino tra le attività riservate a tali categorie professionali disciplinate dai d.p.r. 27 ottobre 1953 nn. 1067 e 1068. In base alle disposizioni contenute in dette fonti normative questa Corte ha già affermato che l'art. 348 c.p. è una norma penale in bianco che presuppone l'esistenza di norme giuridiche qualificanti una determinata attività professionale che prescrive l'iscrizione in un determinato albo;
che l'identificazione delle attività protette non può prescindere dal dato normativo per il principio, costituzionalmente garantito, della libera esplicazione delle attività lavorative, applicabile anche alle professioni, intellettuali, onde il reato è integrato solo in relazione alle cosiddette attività protette, intendendosi per tali quelle dalla legge riservate a determinate categorie;
che nel caso della professione di commercialista occorre fare riferimento alle attività descritte nell'art. 1 del d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1067, nel quale non vi è traccia di una riserva in materia di compilazione e presentazione di denunce dei redditi o di denunce IVA;
che tale articolo è stato predisposto in attuazione di una precisa direttiva contenuta nella legge delega 28 dicembre 1952, n. 3060 (art. 1, lett. a) che prescrive che "la determinazione del campo di attività professionale non deve importare attribuzioni in via esclusiva", onde qualsiasi disposizione legislativa contraria avrebbe implicato seri dubbi di legittimità costituzionale per eccesso dalla delega;
che tuttavia la disciplina, contenuta nel citato art. 1 concorre a delineare ipotesi del reato nei casi in cui tale normativa è integrata da altre disposizioni aventi forza di legge che prevedano attività tipiche riservate alle categorie in esame, così come avviene per le attività di sindaco di società commerciali (art.2397 c.c.) o per le attività di controllo contabile di cui all'art.5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 o per le attività previste dalla legge sul contenzioso tributario che l'art. 17, comma terzo, del d.p.r. 3 novembre 1981, n. 739 riserva agli iscritti nell'albo se svolta in esecuzione di mandato professionale.
Poiché non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale che, a quel che consta, non è contrastato da decisioni di senso contrario, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001