Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2001, n. 13124
CASS
Sentenza 14 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra l'elemento oggettivo del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), la compilazione delle denunce dei redditi e dell'IVA, atteso che queste attività non rientrano tra quelle riservate ai dottori commercialisti, e ai ragionieri, ai sensi dell'art. 1, lett. "a", legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e dell'art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, dovendo considerarsi vietate solo quelle che, in deroga al principio costituzionale della libera esplicazione del lavoro, sono riservate - da un'apposita norma - alla professione considerata.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite chiamate a precisare il concetto di "atto
    Roberto Pasella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza allegata la Sezione VI penale della Cassazione rimette alle Sezioni Unite la decisione di un ricorso proposto avverso una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano che condannava l'imputato, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 348 c.p. per avere egli abusivamente esercitato la professione di dottore commercialista, svolgendo attività di consulenza tributaria senza essere iscritto al relativo albo. Come si evince dalla lettura dell'ordinanza, il Giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato aderendo all'interpretazione, minoritaria sia in giurisprudenza che in dottrina, secondo la quale non soltanto il compimento di atti riservati in via …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2001, n. 13124
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13124
Data del deposito : 14 febbraio 2001

Testo completo