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Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29508 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AN TO ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/12/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI IO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. TO ON LI AN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Messina, in data 3 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 16 dicembre 2020, dal Tribunale di Patti die lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione di multa in relazione al reato di cui agli art:t. 110, 81, comma secondo e 640-bis, cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. peni Secondo la ricostruzione difensiva, i reati contestati si sarebbero prescritti in data anteriore alla definizione del giudizio di appello (03 dicembre 2021). In considerazione della data di commissione del reato (dal 2009 al 2014) il temine 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29508 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 30/03/2023 • 4 massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6 sarebbe, infatti spirato in data 01 luglio 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato esclusivamente in relazione alla intervenuta prescrizione dei reati di cui al capo A) limitatamente alle condotte poste in essere negli anni 2011 e 2012 ed al capo B). 1.1. Deve essere rimarcato che il Tribunale ha correttamente affermato che ogni domanda di accesso ai contributi presentata, in modo fraudolento, dal ricorrente ha integrato un autonomo reato di truffa e che, di conseguenza, i singoli reati di cui all'art. 640-bis cod. pen. si sono perfezionati con la percezione dell'ultimo degli importi accreditati in relazione a ciascuna domanda annuale. 1.2. In considerazione delle date di commissione (30 dicembre 2011 in relazione alla domanda di contributi relativi alla campagna 2011, 2 novembre 2012 in relazione alla campagna 2012 e 14 dicembre 2011 in relazione al reato di cui al capo B) nonché della presenza delle cause di sospensione dei termini di prescrizione correttamente indicate nella sentenza di primo grado (anni 1, mesi 6 e giorni 25), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato per tali reati in un momento antecedente all'emissione della sentenza di appello del 3 dicembre 2021 (24 gennaio 2021 per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. relativo all'anni 2011, 27 novembre 2021 per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. relativo all'anno 2011, 08 gennaio 2021 per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi negli anni 2011 e 2012, perché estinti per prescrizione. 2. Le doglianze con le quali il ricorrente invoca la prescrizione, in data anteriore all'emissione della sentenza, dei reati di cui all'art. 640-bis cod. pen. aventi ad oggetto i contributi relativi alle campagne 2013 e 2014 sono manifestamente infondate. In considerazione delle date di commissione (12 febbraio 2014 in relazione alla domanda di contributi relativi alla campagna 2013, 22 ottobre 2014 in relazione alla campagna 2014) e della presenza delle cause di sospensione dei termini di prescrizione correttamente indicate nella sentenza di primo grado (anni 1, mesi 6 e giorni 25), il termine massimo di prescrizione si è, infatti, perfezionato in data 9 marzo 2023 per la prima fattispecie e si perfezionerà solo in data 16 novembre 2023 per la seconda. La possibilità di rilevare la prescrizione, maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello, del reato di truffa aggravata consumatosi in data 12 febbraio 2014 è preclusa in ragione della manifesta infondatezza del motivo di ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale in relazione a tale specifico reato. Deve, in proposito, rammentarsi che il principio dell'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che nel caso di ricorso avverso condanna cumulativa che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 3. L'accertata prescrizione dei reati commessi negli anni 2011 e 2012 comporta la necessità di rideterminare la pena in relazione ai delitti di cui all'art. 640-bis cod. pen. commessi negli anni 201:3 e 2014. Il Collegio non può procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in quanto la possibilità di procedere direttamente alla determinazione della pena, riconosciuta ai giudici di legittimità dall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., deve ritenersi circoscritta alle ipotesi, non ravvisabili nel caso di specie, in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono, in quanto tali, operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016, Laconi, Rv. 269450 - 01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, non massimata). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto, mentre, nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve esser dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che l'annullamento è stato disposto per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità del ricorrente. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi negli anni 2011 e 2012, perché estinti per prescrizione. Annulla con rinvio la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio e dichiara irrevocabile 3 Così deciso il 30 marzo 2023 2 l'affermazione di responsabilità per i reati ex art. 640-bis c.p. commessi negli anni 2013 e 2014. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI IO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. TO ON LI AN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Messina, in data 3 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 16 dicembre 2020, dal Tribunale di Patti die lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione di multa in relazione al reato di cui agli art:t. 110, 81, comma secondo e 640-bis, cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. peni Secondo la ricostruzione difensiva, i reati contestati si sarebbero prescritti in data anteriore alla definizione del giudizio di appello (03 dicembre 2021). In considerazione della data di commissione del reato (dal 2009 al 2014) il temine 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29508 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 30/03/2023 • 4 massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6 sarebbe, infatti spirato in data 01 luglio 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato esclusivamente in relazione alla intervenuta prescrizione dei reati di cui al capo A) limitatamente alle condotte poste in essere negli anni 2011 e 2012 ed al capo B). 1.1. Deve essere rimarcato che il Tribunale ha correttamente affermato che ogni domanda di accesso ai contributi presentata, in modo fraudolento, dal ricorrente ha integrato un autonomo reato di truffa e che, di conseguenza, i singoli reati di cui all'art. 640-bis cod. pen. si sono perfezionati con la percezione dell'ultimo degli importi accreditati in relazione a ciascuna domanda annuale. 1.2. In considerazione delle date di commissione (30 dicembre 2011 in relazione alla domanda di contributi relativi alla campagna 2011, 2 novembre 2012 in relazione alla campagna 2012 e 14 dicembre 2011 in relazione al reato di cui al capo B) nonché della presenza delle cause di sospensione dei termini di prescrizione correttamente indicate nella sentenza di primo grado (anni 1, mesi 6 e giorni 25), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato per tali reati in un momento antecedente all'emissione della sentenza di appello del 3 dicembre 2021 (24 gennaio 2021 per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. relativo all'anni 2011, 27 novembre 2021 per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. relativo all'anno 2011, 08 gennaio 2021 per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi negli anni 2011 e 2012, perché estinti per prescrizione. 2. Le doglianze con le quali il ricorrente invoca la prescrizione, in data anteriore all'emissione della sentenza, dei reati di cui all'art. 640-bis cod. pen. aventi ad oggetto i contributi relativi alle campagne 2013 e 2014 sono manifestamente infondate. In considerazione delle date di commissione (12 febbraio 2014 in relazione alla domanda di contributi relativi alla campagna 2013, 22 ottobre 2014 in relazione alla campagna 2014) e della presenza delle cause di sospensione dei termini di prescrizione correttamente indicate nella sentenza di primo grado (anni 1, mesi 6 e giorni 25), il termine massimo di prescrizione si è, infatti, perfezionato in data 9 marzo 2023 per la prima fattispecie e si perfezionerà solo in data 16 novembre 2023 per la seconda. La possibilità di rilevare la prescrizione, maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello, del reato di truffa aggravata consumatosi in data 12 febbraio 2014 è preclusa in ragione della manifesta infondatezza del motivo di ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale in relazione a tale specifico reato. Deve, in proposito, rammentarsi che il principio dell'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che nel caso di ricorso avverso condanna cumulativa che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 3. L'accertata prescrizione dei reati commessi negli anni 2011 e 2012 comporta la necessità di rideterminare la pena in relazione ai delitti di cui all'art. 640-bis cod. pen. commessi negli anni 201:3 e 2014. Il Collegio non può procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in quanto la possibilità di procedere direttamente alla determinazione della pena, riconosciuta ai giudici di legittimità dall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., deve ritenersi circoscritta alle ipotesi, non ravvisabili nel caso di specie, in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono, in quanto tali, operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016, Laconi, Rv. 269450 - 01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, non massimata). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto, mentre, nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve esser dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che l'annullamento è stato disposto per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità del ricorrente. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi negli anni 2011 e 2012, perché estinti per prescrizione. Annulla con rinvio la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio e dichiara irrevocabile 3 Così deciso il 30 marzo 2023 2 l'affermazione di responsabilità per i reati ex art. 640-bis c.p. commessi negli anni 2013 e 2014. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.