Sentenza 3 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2001, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
0 005 7 / 0 1 IN NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Coulcerrecte SEZIONE PRIMA CIVILE Aprleraccett Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N. 8868/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. 58 Rep.10 Dott. Mario ADAMO - Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere - Ud. 03/10/00 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere - ha pronunciato la seguente 705 S ENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. TROIANI 3000 per diritti 3 GEN. 2001 VIA D. CIMAROSA 13, presso il proprio studio, AL CANCELLIERE rappresentato e difeso da se medesimo;
CORTE SUPREMA DICASSEZIONE ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. AGI per diritti L 3000 ROLO BANCA 1473 SpA, GRUPPO UNICREDITO ITALIANO, in 11.03 01.01. persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI LIRE 1500 CANCELLERI 70, presso l'avvocato GUARDASCIONE BRUNO, CAPRETTARI 1A rappresenta e difende, giusta procura in calce che 2000 al controricorso;
0730047 1713 controricorrente 70048 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 727/98 della Corte d'Appello di Richiesta copia studio dal Sig.GUARDASCION ROMA, depositata il 10/03/98; per diritti L. 3000 il 3 MAG. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 03/10/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
DIRITTI udito per il ricorrente, l'Avvocato Troiani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Guardascione, che DIRITTI ha chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
ARR IBA 3 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR Troiani conveniva davanti al Tribunale di Roma il Credito Romagnolo lamentando la chiusura arbitraria da parte di un conto corrente intestato ad esso attore e la contestuale revoca della apertura di credito. Precisava che tale fatto era avvenuto a seguito di una causa in corso presso la pretura di Roma avente ad oggetto somme indebitamente pretese dalla banca, e lamentava che questa non aveva nemmeno restituito la cambiale da lui sottoscritta per L. 10.909.000 al momento della concessa apertura di credito. Chiedeva pertanto la restituzione di tale titolo e la condanna del Credito al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente in L. 15.000.000. Il Credito resisteva e nella udienza di costituzione metteva a disposizione dell'attore, che la ritirava, la cambiale in questione. Il Tribunale di Roma respingeva le domande dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese del giudizio. Proponevano appello, principale il NO ed incidentale il Credito Romagnolo. La Corte territoriale li respingeva entrambi. Per quanto rileva in questa fase il giudice del merito confermava la legittimità della clausola del 3 contratto di conto corrente che prevedeva il recesso della banca. Riteneva che essa faceva parte di un contratto predisposto su modulo dalla banca stessa e che i caratteri tipografici che la esprimevano erano chiaramente leggibili, benchè di piccole dimensioni, conformemente а quelli normalmente adoperati nei contratti predisposti su moduli a stampa. Riteneva pure come già il primo giudice che tale clausola era stata oggetto di approvazione specifica. Quanto alla doglianza dell'appellante relativa al carico delle spese del giudizio ad onta della avvenuta restituzione in giudizio della cambiale richiesta in citazione, la sentenza impugnata riteneva esatta anche questa statuizione del primo giudice in considerazione della sostanziale totale soccombenza del Troiani, che risultava prevalente rispetto alla restituzione del titolo. Contro questa sentenza ricorre in Cassazione con due motivi il Troiani. Resiste con controricorso la banca. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - Con il primo motivo di ricorso Troiani lamenta la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. 4 Sostiene che la Corte di merito non ha rilevato che la clausola che prevede il recessO da un contratto in favore del contraente che ne ha predisposto il modulo a stampa deve essere approvata per iscritto, ma prima ancora, perché tale approvazione possa essere efficace, essa deve essere evidenziata con un particolare carattere tipografico che la distingua dal restante testo negoziale. Nella specie invece, come la sentenza stessa afferma, la clausola è indistinta dal testo rimanente ed è dunque anch'essa scritta a caratteri illeggibili. 1a) - Osserva la corte che l'esigenza della specifica approvazione per iscritto della clausola particolarmente onerosa per il contraente aderente è rispettata quando a tali clausole sia data una individuazione specifica mediante, appunto, un approvazione ulteriore a quella che riguarda genericamente il complesso del testo negoziale. La legge non richiede affatto, come pretende il ricorrente, che tali clausole debbano anche essere evidenziate graficamente e la giurisprudenza di questa corte si è occupata della circostanza di una tale particolarità tipografica, ma per escludere che essa basti, senza la approvazione specifica, ad 5 integrare il requisito voluto dalla legge, (cass. n. 1210 del 1986). Per di più la Corte di Cassazione ha dato luogo ad un orientamento che il collegio condivide, secondo il quale l'accertamento della sussistenza della specifica approvazione dà luogo a questione in questa di fatto incensurabile sede se adeguatamente motivata, (cass. n. 4793 del 2000). Orbene nella specie la motivazione adottata dal giudice di merito è adeguata, giacchè essa movendo da una esatta distinzione tra il requisito della approvazione per iscritto della clausola e la qualità della sua leggibilità nel corpo del negozio, ha accertato sia l'una che l'altra in modo logico ed esauriente. Il motivo è pertanto infondato nella parte in cui allega inesistenti violazioni di legge ed inammissibile nella parte in cui tenta di riesaminare i fatti di causa. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta - la violazione degli artt. 91 e 92 cpc sostenendo che la corte di merito ha adottato argomenti erronei ed illogici per motivare il carico delle spese all'appellante, sin dal primo grado. Infatti una attenta lettura delle vicende di causa 196 dimostrerebbe la arbitrarietà della conclusione espressa nella sentenza, secondo la quale esso ricorrente sarebbe rimasto soccombente nel merito, ad onta della ottenuta restituzione della cambiale. 2a) - Osserva la corte che il rilievo della soccombenza del Troiani sostanziale argomentazione tutt'altro che contraddittoria, e coincide con l'esito del giudizio a seguito del quale essa è stata espressa. Il ricorrente pretende di riesaminare le vicende processuali per dedurre da esse un diverso rilievo della predetta restituzione del titolo. Con ciò propone una doglianza inammissibile in questa sede giacchè la motivazione adottata dalla corte di merito perfettamente in grado di sorreggere la statuizione. 3) - Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio 317.900 che liquida in L. ' oltre a L.
1.500.000 per onorari di avvocato. In Roma il 13 luglio 2000 3.10-2000 7 Il Relatore IA R E LL E C N 2001 A C IN EN A T G A IT 3 S E O R P IE E uzza D i, LL g E g Di N C O N A aria C IL M Il Presidente میابات IL CANCELLIERE us. Maria Di Nuzzo to Do frame Носо 290001 9.2.0 M UFFICIO DELLE ENTRATE KOMA 2 in n 9. FEB. 2001 6955 p. Il Dirigente (D.ssa Maria 11 Responschlic Scr (Dr M A (NI) 8