CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/05/2023, n. 18253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18253 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IA nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE di APPELLO di GENOVA Rilevato che si procede con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. con modd. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, dell'avv. COSIMO PALUMBO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche in replica alle avverse conclusioni;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18253 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO LO IJ ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato di truffa aggravata tentata di cui al capo D), lo ha assolto dal reato di cui al capo B), ed ha rideterminato la pena in termini più favorevoli, lamentando l'omessa citazione per il giudizio di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente lamenta omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado;
deduce, sul punto: - di aver nominato per il giudizio di primo grado un difensore di fiducia presso il quale eleggeva domicilio;
- che il predetto difensore rinunciava al mandato senza nulla comunicare e senza che nulla fosse comunicato all'imputato; - che conseguentemente fu designato un difensore di ufficio;
- che il decreto di citazione fu notificato presso il domiciliatario che aveva, peraltro, come premesso, rinunciato al mandato. 2. Il motivo non è consentito: potendo il vizio dedotto al più integrare una nullità a c.d. regime intermedio, non essendosi in presenza di una notificazione inesistente o radicalmente nulla, esso doveva essere dedotto al più tardi con l'atto di appello, laddove risulta ex actis essere stato prospettato solo con una successiva memoria depositata nel corso dell'instaurat giudizio d'impugnazione(t. 2.1 II motivo è, peraltro, 31/40324 W..u.L4- i .441,,,urg anifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824 - 01) ha già chiarito che è consentita la notificazione di atti al difensore domiciliatario dell'imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse;
a conclusioni diverse dovrebbe giungersi nel solo caso - nella specie non ricorrente - in cui la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario contenga contestuale espressa dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettare le notifiche presso il proprio studio, essendo tale dichiarazione aggiuntiva idonea a privare di efficacia anche la precedente elezione di domicilio, che diviene inidonea ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto non in grado di assolvere alla funzione propria di garantire la conoscenza degli atti del processo (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 02). 3. Con memoria in data 27/01/2023 il difensore dell'imputato ha sollecitato la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., evocando il sopravvenuto ampliamento dell'ambito di operatività dell'istituto in forza della novella di cui al d. Igs. n. 150 del 2022; ciò ha fatto in riferimento esclusivo al limite edittale minimo previsto per il reato in ordine al quale l'imputato ha riportato condanna. La richiesta è manifestamente infondata: il predetto limite edittale minimo consentiva l'applicazione dell'istituto anche prima della novella, eppure sul punto non erano state formulate doglianze, che non è quindi possibile argomentare per la prima volta in memoria. Nessuna argomentazione è riservata alla parte della novella che legittima - diversamente che in precedenza - la valorizzazione del comportamento post delictum dell'imputato, di tal che la richiesta risulta, sotto tale profilo, priva della necessaria specificità. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, così quantificata in considerazione dei profili di colpa che hanno cagionato la rilevata causa d'inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, dell'avv. COSIMO PALUMBO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche in replica alle avverse conclusioni;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18253 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO LO IJ ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato di truffa aggravata tentata di cui al capo D), lo ha assolto dal reato di cui al capo B), ed ha rideterminato la pena in termini più favorevoli, lamentando l'omessa citazione per il giudizio di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente lamenta omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado;
deduce, sul punto: - di aver nominato per il giudizio di primo grado un difensore di fiducia presso il quale eleggeva domicilio;
- che il predetto difensore rinunciava al mandato senza nulla comunicare e senza che nulla fosse comunicato all'imputato; - che conseguentemente fu designato un difensore di ufficio;
- che il decreto di citazione fu notificato presso il domiciliatario che aveva, peraltro, come premesso, rinunciato al mandato. 2. Il motivo non è consentito: potendo il vizio dedotto al più integrare una nullità a c.d. regime intermedio, non essendosi in presenza di una notificazione inesistente o radicalmente nulla, esso doveva essere dedotto al più tardi con l'atto di appello, laddove risulta ex actis essere stato prospettato solo con una successiva memoria depositata nel corso dell'instaurat giudizio d'impugnazione(t. 2.1 II motivo è, peraltro, 31/40324 W..u.L4- i .441,,,urg anifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824 - 01) ha già chiarito che è consentita la notificazione di atti al difensore domiciliatario dell'imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse;
a conclusioni diverse dovrebbe giungersi nel solo caso - nella specie non ricorrente - in cui la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario contenga contestuale espressa dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettare le notifiche presso il proprio studio, essendo tale dichiarazione aggiuntiva idonea a privare di efficacia anche la precedente elezione di domicilio, che diviene inidonea ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto non in grado di assolvere alla funzione propria di garantire la conoscenza degli atti del processo (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 02). 3. Con memoria in data 27/01/2023 il difensore dell'imputato ha sollecitato la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., evocando il sopravvenuto ampliamento dell'ambito di operatività dell'istituto in forza della novella di cui al d. Igs. n. 150 del 2022; ciò ha fatto in riferimento esclusivo al limite edittale minimo previsto per il reato in ordine al quale l'imputato ha riportato condanna. La richiesta è manifestamente infondata: il predetto limite edittale minimo consentiva l'applicazione dell'istituto anche prima della novella, eppure sul punto non erano state formulate doglianze, che non è quindi possibile argomentare per la prima volta in memoria. Nessuna argomentazione è riservata alla parte della novella che legittima - diversamente che in precedenza - la valorizzazione del comportamento post delictum dell'imputato, di tal che la richiesta risulta, sotto tale profilo, priva della necessaria specificità. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, così quantificata in considerazione dei profili di colpa che hanno cagionato la rilevata causa d'inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2023