Sentenza 11 aprile 2007
Massime • 1
In materia edilizia è configurabile il reato di costruzione in assenza del permesso di costruire nel caso di realizzazione di un manufatto adibito a stalla per il ricovero degli animali, in quanto lo stesso non può qualificarsi come pertinenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2007, n. 35218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35218 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/04/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1116
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 27150/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC FA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 1.2.2006 dalla corte d'appello di Trento. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Roberto Bertuol, che ha insistito nel ricorso, chiedendo in subordine la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 1.2.2006 la corte d'appello di Trento ha integralmente confermato quella resa il 2.2.2005 dal tribunale monocratico trentino, sezione distaccata di Cles, che aveva dichiarato FA FR colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. e), per aver realizzato in area di tutela ambientale un manufatto, con superficie di mq. 82,77 e volume di me. 231, adibito a stalla, senza la prescritta concessione edilizia (ora permesso di costruire), e per l'effetto l'aveva condannato alla pena di quindici giorni di arresto ed Euro 10.330,00 di ammenda.
Reato accertato in Cavizzana nel novembre 2002.
In breve, la corte distrettuale ha accertato e ritenuto che:
- il FR, senza essere munito di titolo abilitativo, nell'estate 2002, aveva fatto costruire un manufatto con un basamento in calcestruzzo, sul quale erano istallati montanti tubolari, chiusi da tavolame di abete e coperti con un telo da camion;
e, nell'ambito della sua azienda agrituristica, aveva destinato il manufatto a stalla per le capre;
- in seguito aveva chiesto la concessione in sanatoria, ma poi aveva abbandonato la pratica, perché aveva preso l'iniziativa di erigere una stalla in muratura, per la quale aveva chiesto una regolare concessione edilizia;
ottenuto il relativo permesso, agli inizi del 2004, aveva demolito il predetto manufatto;
- anche per le ragioni ora esposte il manufatto non poteva qualificarsi come opera precaria, destinata a esigenze momentanee, essendo queste smentite sia dalla costruzione del massetto in calcestruzzo, sia dalla richiesta della sanatoria;
- il manufatto non aveva neppure natura pertinenziale, giacché mancava di alcuni requisiti essenziali, quali l'accessione a un edificio preesistente edificato legittimamente (distava infatti circa 100 metri dalla locanda dove il FR gestiva un'attività di agriturismo), la non utilizzabilità economica in modo diverso (potendo invece essere adibito a deposito di attrezzi, derrate, legname o mezzi agricoli), l'assenza di un autonomo valore di mercato (potendo essere oggetto di affitto o di cessazione separata).
2 - Il difensore del FR ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 3 e 44 e manifesta illogicità della motivazione. In breve, sostiene che del tutto erroneamente la sentenza impugnata ha escluso il carattere pertinenziale dell'opera sulla base di requisiti non previsti dalla legge o che, comunque, dovevano ritenersi sussistere nel caso concreto: così, la distanza di 100 metri non può escludere il rapporto di accessione tra stalla e edificio principale. Ammesso il carattere pertinenziale dell'opera, questa non necessitava di previa concessione edilizia. In secondo luogo, censura la sentenza impugnata laddove ha escluso la precarietà della stalla, costruita per soddisfare una esigenza di carattere momentaneo.
Infine, sostiene che l'opera in questione era soggetta a semplice denunzia di inizio attività, così come del resto esplicitato dalla L.P. di Trento 5 settembre 1991, n. 22, art. 83, e quindi a un regime amministrativo non assistito da sanzione penale. Infatti - secondo il difensore - l'intervento realizzato dal FR rientra nella fattispecie di "occupazione di suolo pubblico o privato con deposito di materiali, serre, tettoie, quali pertinenze di attività o di residenza, attezzature mobili, esposizioni a cielo aperto di veicoli e merci in genere", prevista dalla norma anzidetta.
3 - Va premesso in linea di fatto che - come già accennato - il manufatto de quo è risultato costruito nell'estate 2002, ed è stato poi demolito agli inizi del 2004.
Ne deriva che il periodo prescrizionale massimo è scaduto nel marzo 2007 (quattro anni e mezzo dal 21.9.2002 arrivano al 21.3.2007). Deve essere quindi dichiarata la estinzione del reato, giacché si è radicato il giudizio di impugnazione presso questo giudice, non potendosi ritenere inammissibile il ricorso.
Invero, tra i motivi di ricorso non può dirsi manifestamente infondato quello con cui si sostiene il carattere pertinenziale della stalla costruita dal FR nella sua azienda di agriturismo. Tale tesi, infatti, poteva trovare qualche appiglio in alcune sentenze di questa corte, sia pure smentite dalla giurisprudenza consolidata.
Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, essendo chiaramente infondati tutti gli altri argomenti di ricorso.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007