CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19901 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LE AO D'NO, che ha concluso per l'inammissibilità nel resto del ricorso, e la memoria dell'Avv. Antonio Zobel, volta a confutare la requisitoria del P.G. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19901 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con sentenza deliberata il 07/06/2022, la Corte di appello di Napoli, rideterminata in melius la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 12/05/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli aveva dichiarato DO RA, quale rappresentante legale di I.G.I. s.p.a., dichiarata fallita il 13/11/2011, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e, quale legale rappresentante di I.P.R.E., dichiarata fallita il 23/11/2011, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione DO RA, attraverso il difensore Avv. Antonio Zobel, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza delle norme processuali. Dopo la sentenza di primo grado e nella pendenza dei termini per l'appello, l'imputato nominava quale difensore di fiducia l'Avv. Antonio Zobel, revocando ogni precedente nomina, ma il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato al precedente difensore Avv. Luigi Spadafora (anche per conto dell'imputato), mentre nessuna notificazione veniva indirizzata all'Avv. Zobel, unico difensore dell'imputato e firmatario dell'atto di appello, sicché la sentenza di appello è affetta da nullità assoluta e insanabile. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LE AO D'NO ha concluso per l'inammissibilità nel resto del ricorso. L'Avv. Antonio Zobel ha depositato una memoria volta a confutare la requisitoria del P.G. Il ricorso è fondato. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error ín procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), si evince quanto segue: con atto depositato il 13/12/2017, RA nominava quale difensore di fiducia l'Avv. Antonio Zobel, revocando ogni altra nomina;
la nuova nomina è inserita agli atti del fascicolo;
l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado veniva sottoscritto dall'Avv. Zobel;
le notifiche relative al giudizio di appello sono state effettuate all'Avv. Spadafora, in proprio e come domiciliatario dell'imputato; l'intestazione della sentenza di appello indica nell'Avv. Spadafora il difensore di fiducia dell'imputato. 2 Ne consegue che sussiste la nullità denunciata, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 05/04/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LE AO D'NO, che ha concluso per l'inammissibilità nel resto del ricorso, e la memoria dell'Avv. Antonio Zobel, volta a confutare la requisitoria del P.G. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19901 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con sentenza deliberata il 07/06/2022, la Corte di appello di Napoli, rideterminata in melius la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 12/05/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli aveva dichiarato DO RA, quale rappresentante legale di I.G.I. s.p.a., dichiarata fallita il 13/11/2011, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e, quale legale rappresentante di I.P.R.E., dichiarata fallita il 23/11/2011, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione DO RA, attraverso il difensore Avv. Antonio Zobel, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza delle norme processuali. Dopo la sentenza di primo grado e nella pendenza dei termini per l'appello, l'imputato nominava quale difensore di fiducia l'Avv. Antonio Zobel, revocando ogni precedente nomina, ma il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato al precedente difensore Avv. Luigi Spadafora (anche per conto dell'imputato), mentre nessuna notificazione veniva indirizzata all'Avv. Zobel, unico difensore dell'imputato e firmatario dell'atto di appello, sicché la sentenza di appello è affetta da nullità assoluta e insanabile. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LE AO D'NO ha concluso per l'inammissibilità nel resto del ricorso. L'Avv. Antonio Zobel ha depositato una memoria volta a confutare la requisitoria del P.G. Il ricorso è fondato. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error ín procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), si evince quanto segue: con atto depositato il 13/12/2017, RA nominava quale difensore di fiducia l'Avv. Antonio Zobel, revocando ogni altra nomina;
la nuova nomina è inserita agli atti del fascicolo;
l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado veniva sottoscritto dall'Avv. Zobel;
le notifiche relative al giudizio di appello sono state effettuate all'Avv. Spadafora, in proprio e come domiciliatario dell'imputato; l'intestazione della sentenza di appello indica nell'Avv. Spadafora il difensore di fiducia dell'imputato. 2 Ne consegue che sussiste la nullità denunciata, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 05/04/2023.