Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2001, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOM023 06 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Serviti Interchrom Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Tomens Attidi Ville caus Presidente R.G.N. 5479/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Consigliere Cron. 4183 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 732 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere - Ud. 07/11/00 Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta cop a studio dal Sig. IL S01E 24 ORE SENTENZA 3.000 per dirith L. 16 FEC. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE RA NA, RA RI, RA LE, NT RM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MORDINI му 14, presso lo studio dell'avvocato STELLA RICHTER LIRE 3000 PAOLO, che li difende unitamente all'avvocato BUCCI CANCELLER A RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrenti CG06426
contro
EL ONORI, CAMPANALE ROBERTO, CAMPANALE CORTE SUPREMA DI CA SSAZIONE MARCO, CAMPANALE ROBERTA, elettivamente domiciliati in UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dal Sig. DELL ERBA 2400+6 per diritti L dell'avvocato DELL ERBA FRANCO, che li difende2000 3 MAG. 2001 1781 unitamente all'avvocato CHECCHIN FERDINANDO, giusta IL CANCELLIERE -1- delega in atti;
B controricorrenti nonchè
contro
RA LA IN MARCHIORI;
- intimata con integrazione del contraddittorio avversO la sentenza n. 1812/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
LIRE 1500 udito l'Avvocato Mario OCCHIPINTI, per delega dell'avv. DELL'ERBA Franco, depositato in udienza, difensore dei resistenti che hanno chiesto il rigetto 0991 19del ricorso;
0991718 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 0991717 Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso 0991716 per il rigetto del ricorso. D991714 099171 D991712 0991711 0991703 0991708 نند 0991707 0991706 然 0991704 0991703 !遇 0991702 -2- 0991701 اليد Svolgimento del processo Con atto di riassunzione notificato il 2.12.1986, MI AN, con le figlie IA, RI ed ND RA avevano adito il Tribunale di Venezia per sentir dichiarare l'acquisto a favore del loro fondo (mapp.68, 69 e 81, con casa di abitazione insistente sui mappali 68 e 81), per intervenuta usucapione ultraventennale, di una servitù carraia di passaggio ed accesso lungo i mappali n.83 e 47 (fogl. 12) del Comune di Spinea, di proprietà di RI EL e GI CA per accesso alla parte retrostante del fondo di proprietà di esse attrici;
e, in via subordinata, la costituzione della stessa servitù coattivamente, in ragione di asserita interclusione up relativa del fondo suddetto. Tanto si chiedeva in ragione del fatto che la casa di abitazione delle allora attrici sorge sui mappali 69 e 81 per la intera larghezza degli stessi e tale edificio, eretto a pochi metri dalla strada pubblica, veniva ad intercludere sia la porzione retrostante dei due mappali 69 e 81 che l'intero mappale 68. Si aggiungeva che per l'accesso veicolare si era sempre utilizzato un passaggio posto a sinistra della facciata della casa, insistente sui mappali 47 e 83, di proprietà dei predetti EL e CA. Questi ultimi, costituitisi, chiedevano la reiezione della domanda attorea assumendo che ogni qual volta le attrici - personalmente o a mezzo terzi - avevano transitato attraverso il loro fondo, tanto era avvenuto per mera tolleranza. Con sentenza n. 1379 del 1990, il Tribunale di Venezia aveva respinto la domanda attorea. Avverso tale decisione le stesse AN OT avevano interposto appello, cui avevano resistito RI EL e TO, CO e OB CA, quali eredi questi ultimi di GI CA. Con sentenza in data 1.7/10.11.1997, l'adita Corte di appello di Venezia rigettava l'impugnazione condannando le appellanti al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte territoriale, quanto alla richiesta declaratoria di usucapione: che dall'insieme delle deposizioni testimoniali si ricavava che le appellanti utilizzavano l'adiacente fondo degli appellati per accedere alla parte retrostante del loro fabbricato saltuariamente e sporadicamente, che veniva richiesto il permesso per transitare e che v'era una recinzione tra i due fondi (secondo alcuni testi anche chiusa). Conseguentemente, non era stata raggiunta quella prova, rigorosa e precisa, necessaria perché potesse dirsi verificata l'esistenza di tutti i requisiti di legge per la usucapione. Quanto alla richiesta di costituzione coattiva di passaggio, si evidenziava che l'art. 1051 c.c. espressamente limita il riconoscimento del diritto di ottenere il passaggio coattivo al caso in cui il fondo sia circondato da fondo altrui. Pur volendo considerare autonomamente la porzione di fondo retrostante la casa di abitazione, in ogni modo tale porzione confina pur sempre con altra porzione appartenente alle medesime proprietarie. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria, MI AN, IA, RI ed ND RA;
resistono con controricorso RI EL, TO, CO OB CA. Con ordinanza collegiale in data 10.4.2000, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AO RA;
provvedutosi a tanto, si perviene all'odierna udienza. 2 Motivi della decisione Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano violazione, per errata applicazione, del combinato disposto degli artt. 1140, 1031 c.c., e delle norme in materia di possesso ad usucapionem, in relazione all'art. 360, n.3 cpc, nonché carenza ed illogicità della motivazione in relazione all'art.360, n.5 cpc. Con riferimento alla domanda principale svolta dalle RA e dalle loro madre, si rileva sostanzialmente che quanto la Corte veneziana aveva ritenuto al riguardo, e cioè trattasi di transito (carraio) saltuario e sporadico, legato a specifiche esigenze, era da considerarsi tuttavia utile ai fini della richiesta usucapione, in quanto il detto transito, pur non continuo, era effettuato non occasionalmente e collegato a ragioni lavorative e in ry definitiva collegato alle effettive esigenze del fondo dominante. Il rilevante problema sollevato deve peraltro, siccome pure intimamente connesso con il profilo afferente all'usucapione, Vesaminato anche in relazione alle censure contenute nel secondo motivo (violazione, per errata applicazione, degli artt. 1144 e 2697 c.c. in relazione all'art.360, n.3 cpc;
illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione sotto diversi profili, in relazione all'art. 360, n.5 cpc). Infatti, con tale doglianza ci si duole che la Corte territoriale, laddove ha ritenuto che il comportamento di cui sopra non fosse idoneo a costituire usucapione, ha anche argomentato nel senso che il passaggio era avvenuto per mera tolleranza;
a tanto si contrappone che non poteva parlarsi di tolleranza protrattasi per tanti anni;
che l'onere della prova incombeva sulla parte che tale tolleranza adduceva;
che ove provato, tale spirito di tolleranza non avrebbe potuto impedire la continuazione di una situazione di possesso, Juo ma soltanto il sorgere. 3 I due motivi possono essere esaminati congiuntamente;
la Corte veneziana, espresso it' valutando le risultanze della prova testimoniale, ha fondato il suo convincimento "non sono neppure acclarati con sicurezza i periodi di tempo nel quale (sic) tale situazione si sarebbe verificata"; questa la testuale espressione che si legge nella sentenza impugnata. Ora, la lettura delle testimonianze riportate in sentenza (ed anche negli atti di parte) consente di escludere che un siffatto rilievo possa concernere l'inizio della situazione connessa alla pratica di passaggio evidenziata, in quanto esso viene fatto risalire ad epoca certamente remota. E' invece plausibile e concreta una diversa valutazione operata al riguardo dalla Corte distrettuale, attinente al come la pratica suddetta sia sorta, a come sia proseguita e a come si sia concretamente atteggiata nel tempo. E' questor elemento effettivamente determinante ai fini del decidere;
e il My riferimento ai "periodi di tempo" contenuto nella motivazione della sentenza conferma senz'altro che questa e non altra era la considerazione posta a base (pur se con altre) della decisione. Orbene, devesi rilevare che il profilo in esame non risulta neppure esaminato in ricorso;
esso è tale da giustificare, da solo, la decisione adottata, in ragione del fatto che il decorso del tempo, in relazione alle modalità di insorgenza, è elemento indefettibile ai fini dell'usucapione. Poiché dunque la sentenza impugnata si basa anche su tale requisito e sul punto non è dato cogliere specifica censura, i due motivi in esame devono ritenersi inidonei a modificare, nell'ipotesi di fondatezza, la decisione adottata che sarebbe congruamente basata anche sul solo profilo dell'elemento temporale come in precedenza specificato. Essi non possono essere pertanto accolti. Con il terzo motivo di ricorso (violazione, per errata applicazione, dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, n.3 cpc;
carenza ed illogicità della motivazione in relazione all'art.360, n.5 cpc) le ricorrenti fanno riferimento alla domanda subordinata volta ad ottenere la costituzione di una servitù di passaggio carraio coattiva. Va anche in questo caso rilevato che la possibilità di ottenere la costituzione di una servitù coattiva sussiste anche in caso di interclusione relativa (esattamente ravvisata anche nell'ipotesi in cui il solo passo pedonale sia insufficiente alle concrete esigenze del fondo), ma solo ove le ricordate esigenze del fondo tanto impongano (v. in termini Cass. 12.11.1982, n.6009). Nella specie non risulta se il fondo sia coltivato o meno,né quali siano le generico eventuali colture ivi praticate;
si fa riferimento ad una edificabilità dello هر stesso che non è stata comunque ad oggi sfruttata;
in definitiva è carente, a prescindere da ogni altra considerazione, l'elemento delle concrete esigenze del fondo che potrebbero condurre a valutare la sussistenza, o meno, dell'interclusione relativa, né in ricorso si fa specifico riferimento a tale aspetto. La motivazione adottata dalla Corte veneziana può pertanto essere integrata in tal senso, che elide in nuce la fondatezza della pretesa e tanto esime da una ulteriore disamina delle doglianze contenute nel motivo in esame, che prescindono da tale indefettibile argomento. Il ricorso non può essere pertanto accolto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese che liquida in complessive L.
9.218.000. di cui L.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 7.11.2000 Il Presidente Vinay Ballara Il Consigliere estensore Mutant appletonin IL CANCELLIERE C1 40200 Dott.ssa Donatella D'Anna 2910001 Roma ILO16 FEB. 2001 V ICIO DELLE ROMA 2 6 APR. 2001 16849 (D.352) 11 / Mari (Dr A