Sentenza 20 ottobre 2009
Massime • 1
Non integra il delitto di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista il quale attribuisca ad un membro del Parlamento, di aver riportato una sentenza di condanna in luogo di una sentenza di applicazione della pena, posto che l'art. 445 cod. proc. pen. equipara espressamente la pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. alla decisione di condanna resa a seguito di altro procedimento consentito dal codice di rito, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcuna alterazione del vero, tanto più trattandosi, come nella specie, di un contesto informativo privo di carattere specialistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2009, n. 48097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48097 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/10/2009
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1342
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 24688/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AM, nato il [...];
avverso la del GUP presso il Tribunale di Torino dell'1.8.2007;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
L'avv. Dinoia Massimo del Foro di Milano in difesa della Parte civile si riporta al ricorso e chiede l'annullamento con rinvio;
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dott. FEBBRARO Giuseppe) che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il senatore AM ON si è doluto con querela della diffamazione a suo dire perpetrata dal giornalista IACOBONI Jacopo grazie alla condotta omissiva del direttore responsabile ANSELMI Giulio, mediante un articolo apparso su La Stampa dell'1.8.2007 in cui, sotto il titolo "La carica dei cattivi" in cui - sulla premessa che non soltanto il senatore AR TI era stato condannato con sentenza definitiva - il detto ON "ha alle spalle una condanna per reati finanziari", pur essendo egli condannato a seguito di patteggiamento e che, quindi, mai si sarebbe polputo parlare di sentenza di condanna, non essendo le pronunce a seguito del rito ex art. 444 c.p.p. paragonabili a decisioni di condanna, anche perché i reati sono estinti per il meccanismo di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2. Pertanto, la notizia si palesava anche falsa. Il GIP presso il tribunale di Torino non accoglieva la denuncia privata e con sentenza di non luogo a procedere, resa il 17.11.2008, proscioglieva gli imputati perché il fatto non e costituisce reato.
Il ricorso interposto dalla difesa del ON lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 595 e 51 c.p. e mancanza di motivazione in relazione al requisito della verità della notizia riportata.
È pervenuta memoria della difesa finalizzata al rigetto del ricorso. In diritto.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. L'art. 445 c.p.p., comma 1 bis - come ha osservato esattamente il GIP di Torino - fornisce espressa equiparazione della pronuncia ex art.444 c.p.p. alla decisione di condanna resa a seguito di altro procedimento consentito dal codice di rito. L'enunciato che non si limita ad una precisazione di astratto ordine sistematico, ma che indubbiamente esplica il suo peso anche nella sua pratica applicazione. Infatti, la decisione impone al giudice il dovere di verificare che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti siano corrette, verificare la legalità sanzionatoria dell'accordo intervenuto tra le parti ed alla possibilità di sospendere condizionalmente la pena qualora l'efficacia della richiesta di patteggiamento sia subordinata alla concessione del relativo beneficio, ecc. Essa manifesta, quindi, l'espressione piena della potestà giudiziale, sia pur contemperata dalla esigenza deflattiva attribuita allo speciale procedimento e per questa sua valenza assume peso in svariati contesti processuali (per es. costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, può assumere valenza probatoria quale comportamento confessorio da valutarsi unitamente alle altre richieste istruttorie, nel contesto del processo civile, cfr. Cass., sez. lav., 26.3. 2008, n. 7866, Natale c. Soc. poste it., ecc.). Non ha, ancora, pregio il rilievo difensivo per cui il pezzo incriminato desse rilievo alla categoria dei soggetti di indagine condannati, contrapposta a quella dei "patteggiati". È piuttosto a dirsi che l'articolo incasella in due categorie i parlamentari oggetto di giudizio penale, ma la distinzione viene condotta più che sul rito seguito dai processi, sulla natura del reato ascritto. Accanto a quello meno discosto dall'espletamento del mandato parlamentare (la diffamazione per ragioni di critica politica), l'indicazione giornalistica, contrappone l'ambito dei reati oggettivamente incompatibili da ogni ragione ideale o politica. In questo secondo novero il giornalista ha incluso il ON. Il discrimine ragionevole e logico nella valutazione del fenomeno e non privo della dovuta continenza rispetto all'argomento trattato.
Non è, quindi, dato ravvisare alcuna alterazione del vero, tanto più in un contesto informativo di carattere non specialistico (essendo certo che ai lettori interessa assai di più la intervenuta condanna, piuttosto che l'estinzione dell'illecito per il meccanismo che suppone, comunque, intervenuta l'applicazione della pena su richiesta delle parti, onde non si ravvisa neppure al proposito inganno informativo ai destinatati della notizia giornalistica). Di qui l'inammissibilità del ricorso, giudizio che impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma, prevista dall'art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di ON AM, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009