Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2003, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
ai seun Art-13 fuinquies All life 26/5/84 .459 ееee 63561 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 TRIBUTAR0 39 38 03 REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Сион 9031 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO -Presidente rel. Dott. Mario CICALA - Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Dott. Nino FICO - Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere ha pronunciato la seguente OGGETTO: TRIBUTI CORTE SUPREMA DI CASSAZHE INVIM STRAORD. SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 4954/99 R.G., proposto da N. 63561 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n, 12, ricorrente
contro
IMMOBILIARE QUERCIANELLA S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tinelli che, unitamente all'Avv. Marco Miccinesi, la difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso, controricorrente 1 3196 per la cassazione della sentenza 18 dicembre 1997-15 gennaio 1998 n. 30/16/97 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, notificata il 24 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 10 luglio 2002, dal Presidente Dott. Cristarella Orestano;
Sentito, per la parte resistente, l'Avv. Giuseppe Tinelli che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. IN FATTO E IN DIRITTO Il ricorso precisato in epigrafe risulta essere stato notificato alla Immobiliare Quercianella S.r.l. in data 26 febbraio 1999 e, quindi, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata che era stata eseguita il 24 giugno 1998, a istanza della suddetta società, nei confronti dell'Ufficio del Registro di Livorno. Occorre ricordare al riguardo che l'art. 21, comma 1, della L. 13.5.1999 n. 133, ha interpretato autenticamente l'art. 38, comma 2, del D. Lgsl. 31.12.1992 n. 546 nel senso che le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali, ai fini del decorso del termine in parola, vanno notificate all'Amministrazione Finanziaria presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, comma secondo, R.D. n. 1611 del 1933. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 525 del 22.11.2000, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma 2 suddetta nella parte in cui estendeva anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore (18 maggio 1999) l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa dettata, in quanto non rispettosa del limite costituito dall'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico e, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Orbene, nel caso di specie la notificazione della sentenza era avvenuta appunto, come si è visto, in data anteriore al 18 maggio 1999, né l'Ufficio finanziario si era avvalso, nel giudizio di appello, dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, per cui la notificazione stessa, benché fatta a tale Ufficio presso la sua sede, era perfettamente idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ne consegue che il ricorso, come puntualmente dedotto anche dalla parte resistente nel controricorso e nella memoria è , inammissibile perché tardivo. Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non essendovi validi motivi per discostarsi da tale criterio, tenuto presente che la norma di interpretazione autentica, poi dichiarata parzialmente incostituzionale, venne emanata quando il termine breve, decorrente dalla notifica della sentenza, era ormai da tempo scaduto. E il diritto vivente consolidatosi prima dell'entrata in vigore della norma suddetta era in senso diametralmente opposto all'interpretazione autentica da essa data dell'art. 38 D. Lgs. n. 546 del 1992.
P. Q. M.
3 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 LA CORTE MATERIA TRIBUTARIA Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della società resistente, spese che liquida in € 2100,00 (duemilacento), di cui € 2000,00 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma il 2 luglio 2002. 10luglio 2002. IL PRESIDENTE REL. Потала ойта IL CANCELLIERE C1 Osvaldo SC DEPORTATG IN CANCELLERIA Oggi 18 MAR 2013 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo SC