CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2023, n. 27324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27324 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN TO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Campobasso ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Larino aveva riconosciuto MA SS colpevole del reato di ricettazione di una carabina e di un fucile di provenienza furtiva e, per l'effetto, lo aveva condannato, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. e delle Penale Sent. Sez. 1 Num. 27324 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 21/02/2023 Circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Antonio Capobianco, sviluppando un unico motivo con cui, a mente dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., deduce erronea applicazione della legge penale. Lamenta, in particolare, che la Corte distrettuale abbia ritenuto configurabile il reato di ricettazione in assenza del necessario coefficiente psicologico. L'imputato, infatti, aveva acconsentito ad occultare le armi al solo scopo di custodirle senza aver alcuna consapevolezza della loro provenienza furtiva e senza perseguire alcun fine patrimoniale di profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché propone censure manifestamente infondate. 2. La Corte territoriale, lungi dal disinteressarsi dell'elemento psicologico del reato, oggetto dei rilevi difesivi esposti nell'atto di appello, ha desunto la consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza illecita delle armi da una pluralità di circostanze indiziarie: non solo l'omessa indicazione da parte dell'interessato di una giustificazione plausibile del loro possesso in assenza della necessaria autorizzazione, sempre necessaria non trattandosi di beni in libera vendita, ma soprattutto la sua partecipazione, altrettanto consapevole, attestata in più conversazioni intercettate analiticamente esaminate nella sentenza del Tribubale, all'attività di occultamento, evidentemente collegata all'esigenza di evitarne il rinvenimento e la perdita definitiva, stante la natura illecita dell'originaria ricezione. Ha, in altri termini, la Corte di merito, del tutto correttamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità della ricettazione, valorizzando la peculiare qualità del bene detenuto, il cui acquisto regolare avviene necessariamente attraverso specifici canali e con l'osservanza di determinate formalità, la cui mancata documentazione è spiegabile solo con la consapevolezza di un acquisto in mala fede. La prova del dolo di ricettazione ben può essere desunta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla omessa (o non attendibile) indicazione o giustificazione della provenienza della cosa ricevuta (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983-01; con specifico 2 riferimento alle armi cfr. Sez. 3, n. 46622 del 27/10/2011, Z.A.), tenuto anche conto che, in materia, il dolo è configurabile anche nella forma eventuale (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323-01). E pacifico che il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale (cfr. Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo Rv. 282508 - 01; Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Ceccarelli, Rv. 266516 - 01 Sez. 2, n. 44378 del 25/11/2010, Schiavulli, Rv. 248945 - 01). 2. Alla manifesta infondatezza di tutti i motivi seguono la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, in Roma 21 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN TO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Campobasso ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Larino aveva riconosciuto MA SS colpevole del reato di ricettazione di una carabina e di un fucile di provenienza furtiva e, per l'effetto, lo aveva condannato, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. e delle Penale Sent. Sez. 1 Num. 27324 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 21/02/2023 Circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Antonio Capobianco, sviluppando un unico motivo con cui, a mente dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., deduce erronea applicazione della legge penale. Lamenta, in particolare, che la Corte distrettuale abbia ritenuto configurabile il reato di ricettazione in assenza del necessario coefficiente psicologico. L'imputato, infatti, aveva acconsentito ad occultare le armi al solo scopo di custodirle senza aver alcuna consapevolezza della loro provenienza furtiva e senza perseguire alcun fine patrimoniale di profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché propone censure manifestamente infondate. 2. La Corte territoriale, lungi dal disinteressarsi dell'elemento psicologico del reato, oggetto dei rilevi difesivi esposti nell'atto di appello, ha desunto la consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza illecita delle armi da una pluralità di circostanze indiziarie: non solo l'omessa indicazione da parte dell'interessato di una giustificazione plausibile del loro possesso in assenza della necessaria autorizzazione, sempre necessaria non trattandosi di beni in libera vendita, ma soprattutto la sua partecipazione, altrettanto consapevole, attestata in più conversazioni intercettate analiticamente esaminate nella sentenza del Tribubale, all'attività di occultamento, evidentemente collegata all'esigenza di evitarne il rinvenimento e la perdita definitiva, stante la natura illecita dell'originaria ricezione. Ha, in altri termini, la Corte di merito, del tutto correttamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità della ricettazione, valorizzando la peculiare qualità del bene detenuto, il cui acquisto regolare avviene necessariamente attraverso specifici canali e con l'osservanza di determinate formalità, la cui mancata documentazione è spiegabile solo con la consapevolezza di un acquisto in mala fede. La prova del dolo di ricettazione ben può essere desunta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla omessa (o non attendibile) indicazione o giustificazione della provenienza della cosa ricevuta (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983-01; con specifico 2 riferimento alle armi cfr. Sez. 3, n. 46622 del 27/10/2011, Z.A.), tenuto anche conto che, in materia, il dolo è configurabile anche nella forma eventuale (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323-01). E pacifico che il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale (cfr. Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo Rv. 282508 - 01; Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Ceccarelli, Rv. 266516 - 01 Sez. 2, n. 44378 del 25/11/2010, Schiavulli, Rv. 248945 - 01). 2. Alla manifesta infondatezza di tutti i motivi seguono la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, in Roma 21 febbraio 2023.