Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8603 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
S S E N T O D A 6 n 8 o p 9 i r 1 ŕ k / 2 4 I O / N E 6 N 3 E . R R I . A P . UBBLICA ITALIANA L N D I L L A L E P I S D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C I A S CORTE SUPRUPR 8 6 0 3 %/8603/01 S T I N 3 E D 3 S R 1 I Oggetto E , A T N A Medico SEZIONE TERZA CIVILE M Sanzione disciplinare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20777/00 Presidente Dott. Manfredo GROSSI Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron.19636 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 11/05/01 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: SS IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NAPOLITANI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE FUSCO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
PROFESSIONI COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE SANITARIE;
- intimato avverso la decisione n. 25/00 della Commissione 2001 Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di 918 ROMA, emessa il 21/2/2000, depositata il 07/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con esposto all'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Napoli del 28.4.1997 il dott. AU LA si dolse che il dott. LI SS, nel chiede- re chiarimenti (come delegato sindacale dell'ASL 1) al responsabile del dipartimento di salute mentale della stessa ASL in ordine al permesso accordato al dott. LA di sottrarsi alle turnazioni previste per gli altri medici della ASL, avesse allegato copia del pare- re medico legale reso dal collegio medico della medesi- ma ASL col quale si giudicava sconsigliabile che, in ragione della patologia accertata, il predetto medico svolgesse lavori stressanti. La commissione medica provinciale, con delibera del 27.10 1997, irrogò al dott. SS la sanzione discipli- nare dell'avvertimento in quanto "pur non ravvisandosi con chiarezza nel comportamento del dott. SS gli estremi della più grave ipotesi di divulgazione di do- cumenti riservati”, il medesimo si era "comunque reso 2 responsabile di una condotta incauta ed irriguardosa nei confronti della privacy di un collega". La commissione centrale per gli esercenti le pro- fessioni sanitarie ha respinto il ricorso del dott. SS, che ricorre per cassazione avverso la decisione affidandosi a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile, non essendo stato noti- ficato a nessuna delle parti legittimate a contraddire innanzi alla corte di cassazione. Ai sensi degli artt. 54 e 68 del d. P.R. 5 aprile 1950, n. 221 esse sono il ministro della sanità (in luogo del prefetto, a seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale), al quale il ricorso va notificato presso l'avvocatura generale dello Stato, l'ordine professionale locale ed il procu- ratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario l'ordine provinciale ha sede (cfr., ex plu- rimis, Cass., 31.12.1991, n. 14022; 13 aprile 1991, n. 3926). Del tutto ininfluente è l'intervenuta notifica alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che non è parte nel giudizio di legittimità (al contrario di quanto accade per l'ordine che ha ir- rogato la sanzione disciplinare nel procedimento innan- zi alla commissione centrale), sicché non sussistono i 3 presupposti per l'integrazione del contraddittorio. Neppure v'è luogo per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Roma, 11 maggio 2001 Il presidente Il consigliere estensore J. Shenlones Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 22 6!U. 2001 Concetta Ammendola Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola F R E N T E D A R S O . N W E 8 . 8 9 1 E / 2 . R 4 L / 1 L A 6 L A 3 N E I . D L B I A P S I T N C E A 1 I S 3 1 R I A E . T N A M 4