Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
Nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e - dall'altro - il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. È in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in Cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al "punto decisivo").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12468 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO OR OC nato il [...] a [...] ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Magaraggia, elettivamente domiciliato in Roma alla via Stazione di Monte Mario n. 9 presso lo studio dell'avv. Alessandra Gullo, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente o separatamente, dagli avv. Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale INPS, giusta procura speciale in calce alla, copia notificata del ricorso, - resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 24 giugno - 30 agosto 1999, n. 1882/99 sent., n. 4164/97 R.G.A.C.A.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 5 dicembre 2002;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l'accoglimento del terzo motivo per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 febbraio 1994 il signor OR OC AN adiva, in contraddittorio con l'INPS, il Pretore di Lecce, giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, derivante dalla posizione assicurativa e contributiva della madre, deceduta il 20 aprile 1990, poiché inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso. Si costituiva il convenuto, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa con sentenza del 24 giugno 1997,- che rigettava il ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello l'AN con atto depositato l'8 ottobre 1997.
L'appellato resisteva al gravame.
Con sentenza in data 24 giugno - 30 agosto 1999 il Tribunale di Lecce rigettava l'appello.
Osservava il Tribunale che mancava il requisito della vivenza a carico;
che dalla documentazione in atti risultava che l'AN, al momento del decesso della madre, risiedeva a Barbarano e non era a carico del genitore residente a ER. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 24 luglio 2000, l'AN ha proposto ricorso per NE, affidato a tre motivi. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.P.R. 30.5.1955 n. 797, come modificato dall'art. 6 del d.l. 3O.
6.1972 n. 267, convertito nella legge 11.8.1972 n. 455. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del d.P.R. 26.4.1957 n. 818, art. 19, secondo comma. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia errata motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Nella esposizione congiunta dei predetti motivi, il ricorrente deduce che il Tribunale ha svolto una motivazione decisamente lacunosa ed errata, avendo totalmente trascurato di valutare che la defunta PO AR NA aveva convissuto con il figlio AN OR OC sino al 6 settembre 1989 in Barbarano alla via Leuca Piccola, e cioè sino a circa sei mesi prima della sua morte e che - anche dopo il suo trasferimento nel comune di ER - l'assicurata aveva continuato ad assistere economicamente il figlio totalmente inabile al lavoro;
che tanto risulta inequivocabilmente comprovato dalle certificazioni anagrafiche e dalle dichiarazioni sostitutive di notorietà acquisite agli atti processuali. Ai sensi della normativa vigente - aggiunge il ricorrente - per la concessione della pensione ai figli di età superiore ai 18 anni, totalmente inabili al lavoro al momento del decesso dello assicurato INPS, è necessario che a tale data il figlio inabile fosse a carico dell'assicurato (art. 19 secondo comma d.P.R. 26. 4.1957 n. 818). Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico dell'assicurato deceduto devono ricorrere due circostanze: stato ai bisogno del superstite e mantenimento del superstite da parte del dante causa, circostanze che possono essere individuate in base ad una valutazione del nucleo familiare dell'assicurato deceduto e del superstite.
In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi: 1) nei confronti del figlio superstite convivente, di norma si prescinde dall'accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitandosi la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica, e l'autosufficienza economica, in analogia con le disposizioni regolanti gli assegni familiari, può essere ritenuta sussistente al di sopra di un limite reddituale pari al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30% (d.p.R. 30.5.1955 n. 797 art. 6, modificato dal d.l. 3O.
6.1972 n. 267 art. 6,
convertito nella legge 11.8.1972 n. 485); 2) in caso di non convivenza, nei confronti del figlio superstite deve essere verificata la condizione della non-autosufficienza economica e quella del mantenimento abituale, ed a tal fine necessita accertare se il dante causa concorreva effettivamente, anche non in via esclusiva, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio. Nella fattispecie sono rimaste inconfutabilmente accertate: a) la totale inabilità al lavoro dell'AN alla data del decesso della propria madre (come da c.t.u. di ufficio di 1^ grado, b) l'assistenza economica continuativa da parte della madre in favore del figlio inabile, protrattasi anche dopo il di lei trasferimento in ER (dichiarazioni sostitutive di notorietà, certificazioni anagrafiche, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'INPS).
Osserva la Corte che con i primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente con il terzo motivo (con il quale viene denunziato vizio di motivazione), vengono denunziate violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma che nel terzo motivo sono richiamati gli artt. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., e deve sostanzialmente ritenersi - tenuto peraltro conto del contenuto complessivo del ricorso - che la denunzia di vizio di motivazione concerne anche i primi due motivi.
Anche peraltro così interpretati i primi due motivi di ricorso, essi devono essere comunque rigettati.
Per quanto concerne invero la denunzia di violazione di norme di diritto, poiché l'interesse ad impugnare con il ricorso per NE discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell'art. 360, n. 3 c.p.c.,. che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa, da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamele erronea. Ma tale indicazione non viene esposta dal ricorrente, di tal che non è dato conoscere quale sarebbe la situazione di fatto, della, quale il giudice del merito avrebbe fornito una valutazione Giuridica erronea. Per quanto concerne poi eventuali vizi di motivazione, relativi ai primi due motivi di ricorso, diretti a provare la vivenza dell'AN a carico della genitrice, il ricorrente richiama dichiar. sostitutive di notorietà, certificazioni anagrafiche, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'INPS, ma senza alcuna specificazione del contenuto dei documenti richiamati. Anche pertanto la denunzia di tali vizi di motivazione della sentenza, impugnata non risponde al principio di autosufficienza del ricorso. Chi denunci infatti, in sede di legittimità, la mancata valutazione di una prova documentale da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare specificamente il contenuto del documento al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, controllo che, per il richiamato principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di NE deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (a parte ogni questione sul valore probatorio, in difetto di diversa specifica previsione di legge, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel giudizio civile, sulla quale cfr. Cass. S.U. 14 ottobre 1998 n. 10153). È invece fondato il terzo motivo con il quale il ricorrente denunzia errata motivazione su punto decisivo della controversia, che nella specie costituisce nella sentenza impugnata la mancanza del "requisito della vivenza a carico", che il Tribunale di Lecce ha ritenuto risultare "dalla documentazione in atti". Al riguardo si osserva che nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica dell'indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e - dall'altro - il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione, possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere, fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. È in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste una adeguata incidenza dell'errore oggetto di possibile rilievo in NE (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al "punto decisivo"); cfr. Cass. 16 gennaio 1996 n. 326. E poiché su tale "punto decisivo" (vivenza a carico) il tribunale ha fornito una motivazione del tutto incongrua, con il riferimento a generiche risultanze della documentazione in atti, senza alcuna specificazione dei documenti richiamati e senza alcuna indicazione di una corretta interpretazione ermeneutica dei documenti stessi - in mancanza di una effettiva motivazione ed in presenza di una motivazione solo "apparente" -, deve ritenersi sussistente il vizio motivazionale dedotto con il terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio per nuovo esame ad altro giudice - indicato in dispositivo -, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di NE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di NE.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003