Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE E BOLLO 374 , DI PACE) ARTT. 46 E 39 L. 21-11-19 BBLICA ITALIANA ESENTE DA (IST.NE GIUDICE IN NOME I0 5055 /03 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto CANONI FORNITURA ACQUA SEZIONE PRIMA CIVILE DEPURAZIONE E FOGNATURA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20713/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 11272 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF - Consigliere Ud. 26/11/2002 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere - ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI AGROPOLI, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 39, presso l'Avvocato VINCENZO SABIA rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIO D'AMBROSIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente contro हु OR RI NA, IN GI, IN SI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso l'avvocato FRANCO MIGLINO, che li 2002 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE 19 2173 IN, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente pace di avversO la sentenza n. 140/00 del Giudice di AGROPOLI, depositata il 30/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente l'Avvocato D'Ambrosio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato NO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per il Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo OR MA LO, NO LU e NO Simo- eredi di NO AS, il 2.5.2000 convennero il ne, Comune di Agropoli dinanzi al giudice di pace di quella città e chiesero che fosse dichiarata illegittima la richiesta del convenuto di pagamento di L. 385.430, per हु consumi di acqua potabile e prestazioni concesse negli anni 1996 - 1999, assumendo che erano stati determinati in modo presuntivo. Il Comune resistette, eccependo il difetto di giu- risdizione del giudice ordinario e proponendo, in via fli riconvenzionale, la richiesta di condanna per indebito 2 arricchimento degli attori. Con sentenza 30.6.2000 il giudice di pace affermò la propria giurisdizione e accolse la domanda, dichia- rando non dovute le somme richieste per il canone del servizio di acqua potabile dell'anno 1999 e per il ca- none del servizio di depurazione e fognatura degli anni 1996 1999. На ritenuto anzitutto inesistente la costituzione del Comune, essendosi costituito a mezzo di difensore diverso da quello incaricato dal Sindaco nel suo manda- to alle liti;
e per tale motivo non ha provveduto all'esame delle eccezioni sollevate e della domanda ri- convenzionale proposta. Ha poi considerato che il contratto tra il Comune e NO AS fosse di somministrazione e fosse rego- lato dalla disciplina privatistica, sicché, consistendo nello scambio di prestazioni periodiche o continuative, il prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto in relazio- ne ai consumi e non secondo criteri presuntivi, a nulla rilevando la esigenza dell'Amministrazione comunale di हु riscuotere da ciascun utente un corrispettivo minimo garantito, per assicurarsi le spese di gestione del servizio, non emergendo dal contratto alcuna clausola in tal senso, prevista solo da una delibera del Consi- glio comunale del 23.11.1990, non richiamata dal con- 3 tratto. Tale conclusione ha riferito anche ai canoni di de- purazione e fognatura del 1999, in quanto concorrenti a formare la quota di tariffa del servizio idrico inte- grato, mentre per quelle degli anni precedenti ha con- siderato che il criterio di calcolo è per legge (n. 319/1976 e 36/1994) stabilito con riguardo all'effettivo consumo dell'acqua, in ragione del 100% di quanto fornito. Ha proposto ricorso per cassazione con quattro mo- tivi il Comune di Agropoli, deducendo, con il primo di essi il difetto di giurisdizione;
hanno resistito con controricorso FO MA LO, NO LU e NO NE, i quali hanno eccepito il difetto di in- teresse del Comune, avendo esso annullato tutti gli av- visi di pagamento inviati agli utenti del civico acque- dotto, che avevano intrapreso azioni giudiziarie.. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 7.6.2002 उ n. 11488/2002 hanno dichiarato la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sulla domanda inerente al canone di fognatura e depurazione ritenuto un tributo comu- - e pertanto hanno cassato senza rinvio la senten- nale za impugnata, nella parte ad essa relativa, trasmetten- do gli atti a questa Sezione, per la decisione sugli altri motivi. 4 Motivi della decisione Denunzia con il secondo motivo il ricorrente la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, relativo al ritenuto difetto di legittimazione processuale del Sindaco di Agropoli, lamentando che la sentenza impugnata abbia, da un lato, omesso di indicare i motivi di tale carenza ed abbia poi, contraddittoriamente rispetto a quanto statuito, ritenuto che la questione della legittimazio- ne ad processum fosse superata dal difetto dello ius postulandi del difensore. Con il terzo motivo analoga denunzia-unitamente a quella di violazione e falsa applicazione delle norme sul contraddittorio e degli artt. 83,101 e 182 c.p.c. è rivolta alla declaratoria di carenza dello ius postu- landi predetta Rileva la erroneità della statuizione, per non ave- re considerato che nessuna incertezza vi fosse stata sul nome del difensore, indicato come CO Cucurati nella delibera della Giunta Municipale del 9.6.2000 e come CO AC nel mandato;
palese essendo हु l'errore materiale nella trascrizione della delibera, identici essendo il prenome e la ubicazione dello stu- dio e simile il cognome. Lamenta che la sentenza impugnata abbia ravvisato 5 nel caso di specie un difetto di autorizzazione, rica- dente nell'art. 182, II° comma c.p.c., nella specie in- susssistente, semmai ricorrendo la ipotesi dell'art. 182 1° comma, in forza del quale il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la correzione dell'errore, considerando che la eccezione a riguardo era stata formulata nel corso della istruttoria. Con il IV° motivo sono denunziate la violazione di norme di legge e la omessa, insufficiente e contraddit- toria motivazione su un punto decisivo della controver- sia. Rileva il ricorrente che il rapporto intercorso tra l'ente erogatore del servizio e l'utente corrisponde ad un servizio pubblico essenziale, soggetto ad una disci- plina non rigorosamente privatistica, e che i calcoli sul minimo contrattuale riflettono esigenze di traspa- renza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Am- ministrazione e ad esigenze di natura contabile, che impongono all'ente di coprire i costi. Tale servizio il Wę Comune aveva disciplinato con un regolamento per la fornitura di acqua potabile, poi integrato da una clau- sola, giusta deliberazione del 30.11.1990, mai impu- gnata, che aveva stabilito in 144 mc. per utenza il mi- nimo obbligatorio da pagarsi anche se non consumato. Nega che il contratto di somministrazione fosse in- dividuabile nella polizza di abbonamento n. 2891 del 23.8.1968, peraltro nemmeno sottoscritta da NO Tom- maso;
il contratto non aveva in realtà avuto forma scritta, giacché i somministrati lo stipulano verbal- mente, accettando le condizioni di fornitura al momento della richiesta di allacciamento, sicché alla volontà contrattuale di una parte, formalmente espressa, era corrisposta la accettazione tacita dell'utente. E 'preliminare l'esame del IV° motivo, per la sua idoneità ad assorbire gli altri. Il ricorso è inammissibile, in relazione alla natu- ra della controversia. Posto, infatti, che ratione valoris il giudizio di- nanzi al giudice di pace è stato di equità, la censura, che prospetta un vizio di motivazione e la violazione di imprecisate norme di legge, in realtà nulla deduce a riguardo, ad eccezione del fatto che il rapporto con l'utente aveva avuto ad oggetto un servizio pubblico soggetto ad una disciplina non privatistica e regolato bodh e gestito da criteri di imparzialità e trasparenza. Se la deduzione a riguardo, per la sua genericità, è di per sé idonea a rendere il ricorso inammissibile, oltrechè infondato, per ciò che riguarda il vizio di motivazione a fronte della ampia esposizione delle Hi -ragioni della decisione quella sottesa, di violazione di legge, evidentemente riferita alla disciplina del rapporto di utenza, non ha possibilità di trovare in- gresso in questo giudizio (Cass. SS.UU. 15.X.1999 n. 716), in quanto suppone la violazione di norme sostan- ziali, quali sono quelle regolatrici del rapporto di fornitura idrica, avito riguardo alla “ natura pubblica di una parte contrattuale" e "alla particolare natura del bene somministrato". La inammissibilità del mezzo di gravame rende su- perfluo l'esame del II e del III° motivo. e siLe spese del processo seguono la soccombenza liquidano in Euro 100 per spese vive e Euro 350 per onorari, oltre alle spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il IV° motivo di оricorso; assorbiti il II° e il III;
condanna il ri- corrente alle spese processuali in Euro 100,00 per spe- se vive e in Euro 350,00 per onorari, oltre alle spese generali come per legge. Roma 26.11.2002. Angelo GriegoGriegoFrete Guise S Il Presidente Il Consigliere estensore Donato lentedH Melo 8 % ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Sezione Civile Depositato in Cancelleria 2. APR. 2003).it IL CANCELLIERE 에 IL CANCELLIERE Domenice Harrelage