Sentenza 15 aprile 2014
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Risponde dei concorrenti reati di insolvenza fraudolenta e di minaccia e non, invece, di quello di rapina impropria colui che rifornisce la propria autovettura di carburante presso un distributore a cui può lecitamente accedere con immediatezza, e poi si allontana omettendo di corrispondere il relativo importo e minacciando l'impiegato del distributore, attesa l'assenza di una condotta di sottrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2014, n. 18039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18039 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 15/04/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 926
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 31086/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze;
nei confronti di:
AL NU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 28/5/2013 del Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Piombino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso perché qualificato, il reato come rapina impropria, voglia la Corte annullare la sentenza impugnata e trasmettere gli atti alla Corte d'appello di Firenze;
udito per l'imputato, l'avv. PORCARO ROBERTO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/5/2013, il Giudice monocratico del Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Piombino, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AL NU, in ordine al delitto di insolvenza fraudolenta, per essere il reato estinto a seguito dell'adempimento dell'obbligazione.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso immediato per cassazione il P.G. deducendo violazione di legge in quanto il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come rapina impropria, avendo l'imputato minacciato l'addetta alla pompa di benzina per non corrispondere il prezzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. All'imputato è stato contestato il reato di cui all'art. 641 c.p., perché "riforniva autonomamente l'autovettura Oper Corsa con la quale era giunto sul posto per un importo di Euro 45,00 di benzina verde e non provvedeva a pagare il suddetto importo alla dipendente del distributore, ER RA, minacciandola ed allontanandosi..".
3. A ben vedere il fatto contestato non può essere iscritto nell'orizzonte della rapina impropria per difetto dell'elemento oggettivo della sottrazione della cosa altrui. La rapina impropria costituisce una progressione criminosa di una condotta di sottrazione che altrimenti integrerebbe il reato di furto.
4. Nel caso di specie la condotta dell'imputato che ha effettuato un rifornimento di carburante, utilizzando l'impianto predisposto per il rifornimento a disposizione degli automobilisti, non può essere qualificato come sottrazione di cosa mobile altrui, trattandosi di un'azione lecita che viene compiuta sotto il controllo e con le modalità predisposte dall'avente diritto, dalla quale sorge sinallagmaticamente l'obbligazione civile di pagare il prezzo del carburante che l'agente ha introdotto nel serbatoio dell'autovettura con il consenso del gestore. Il rifiuto di pagare il prezzo del carburante contabilizzato dall'impianto di distribuzione integra gli estremi del reato di insolvenza fraudolenta;
il fatto che tale rifiuto sia stato accompagnato da atteggiamenti minacciosi può comportare la concorrenza del reato di minacce con quello di insolvenza fraudolenta, ma non può determinare la progressione dell'insolvenza fraudolenta in rapina impropria, proprio per l'assenza dell'elemento obiettivo della sottrazione della cosa mobile altrui.
5. Pertanto può essere enunciato il seguente principio di diritto:
"la condotta prevista dall'art. 641 c.p., che punisce il fatto di chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla, nell'ipotesi in cui il debitore insolvente si sottragga al pagamento dell'obbligazione ricorrendo ad atteggiamenti minacciosi o violenti, non può mai progredire nella fattispecie della rapina impropria, prevista dall'art. 628 c.p., comma 2. In tali circostanze con il reato di insolvenza fraudolenta concorrono gli autonomi reati corrispondenti ai comportamenti minacciosi o violenti posti in essere dall'agente".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014