Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2002, n. 10602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10602 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
E 0058149 N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . /4 R N T R 5 S 2 I A A . ITALIANA B BBLICA G T .R . E RTE SU RE1 06 02 /0 2 U .P L R IB L D A A L . R ME DEL POPOLO E D B T D TA E I S T N K IA N 3 E E S 1 S R I E . E A N T SEZIONE QUINTA CIVILE A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico Papa Presidente R.G.N.: 13357/97 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Dott. AR Cicala Consigliere Cron. 28206 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito A Magno Consigliere Ud.: 2 maggio 2002. OGGETTO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto il 10 ottobre 1997 da: rap-Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
SI AR elettivamente domiciliato in Torino, al corso Duca degli Abruzzi, n. 6, presso l'avv. Claudio d'Alessandro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente E L I 9 E V 4 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del I N O 1 I C Z A 8 S E 5 S A Piemonte sez. XV n. 7 del 28 maggio 1997. N C wwww I O . D I P A N M E M R Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 P A U 2 S C E 1 T R U 7 C 1 proc. n. 13357/97 R.G. maggio 2002 dal Consigliere, dott. Massimo Oddo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'inammissibilità del ri- corso del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con istanza depositata il 18 agosto 1993 AR SI, contestando che l'elargizione rientrasse tra quelle imponibili ai sensi dell'art. 48, 2° co., lett. f), d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, chiedeva all'In- tendenza di finanza di Torino il rimborso della ritenuta operata per Irpef dal proprio datore di lavoro - Olivetti System & Networks S.r.l. sulla somma di L. 290.000.000, corrispostagli il 10 maggio 1991 a titolo di c.d. indennità di prepensionamento. Avverso il silenzio-rifiuto oppostogli, il contribuente adiva la Com- ON missione tributaria di 1° grado, che rigettava il ricorso sul rilievo che l'istanza di rimborso era stata presentata oltre il termine di diciotto mesi previsto a pena di decadenza dall'art. 38, d.p.r. n. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo allora vigente. La decisione, appellata dal SI, era riformata il 28 maggio 1997 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale rico- nosceva il diritto del contribuente al rimborso, ritenendo inapplicabi le il termine di decadenza posto a fondamento della pronuncia di primo grado e riconoscendo all'indennità di prepensionamento le ca- ratteristiche di erogazione liberale eccezionale e non ricorrente, ri- chieste per l'esonero dal tributo diretto, per il cui pagamento erano state effettuate le ritenute. proc. n. 13357/97 R.G. 2 Il Ministero delle Finanze ricorreva con due motivi per la cassazione della sentenza, notificata il 20 giugno 1997 alla Direzione regionale delle entrate, e l'intimato resisteva l'11 novembre 1997 con controri- corso, eccependo la tardività dell'impugnazione e l'infondatezza del- la stessa. MOTIVI DELLA DECISIONE E' fondata l'eccezione di tardività del ricorso formulata dall'intimato con riferimento agli artt. 325, 2° co., e 326, c.p.c., sul rilievo della proposizione dell'impugnazione oltre il sessantesimo giorno succes- sivo alla notifica della sentenza di secondo grado alla Direzione re- gionale delle entrate. In tema di contenzioso tributario, a far data dal giorno successivo alla M pubblicazione il 29 novembre 2000 della sentenza n. 525/2000 della C Corte Costituzionale, debbono ritenersi idonee ai fini della decorren- za del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di secondo grado delle commissioni tributarie, le notificazioni delle pronunce stesse eseguite entro;
*17 maggio 1999 nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso, od omesso di emettere, l'atto impugnato e che non hanno esercitato la facoltà di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado, prevista dall'art. 12, 4° co., d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 17 aprile 2001, n. 5648; Cass. civ., sez. V, sent. 19 aprile 2001, n. 5797; Cass. civ., sez. V, sent. 3 maggio 2001, n. 6200; Cass. civ., sez. V, sent. 4 maggio 2001, n. 6248). Il ricorso per la cassazione della sentenza della commissione tributa- proc. n. 13357/97 R.G. 3 ria regionale, notificata il 20 giugno 1997 all'ufficio che si era costi- tuito nel giudizio di secondo grado per chiedere la conferma della decisione di primo grado, proposto il 10 ottobre 1997 dal Ministero delle Finanze, non risulta, quindi, rispettoso del termine di sessanta giorni stabilito per l'impugnazione dall'art. 325, 2° co., c.p.c., ed alla tardività dello stesso consegue la declaratoria della sua inammis- sibilità. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giu- dizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 2 maggio 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo dott. Enrico Papa جاسر Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 OC TT DEPOS 1 9 LUG. 2002 Ogat proc. n. 13357/97 R.G. 4