Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2001, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
ce 58721 I A A R T U B I R T I R A E T A M R.G.N. 4729/98 N I Z E O R A T I S G E R D E A E N E T S 03410/0 1 T A L 1 B A L . . . . R P . D D L E REPUBB 7033 Cron. 5 . N - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 8 9 1 Rep. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SAZ SEZIONE TRIBUTARIA composta dai signori: dott. Alfio FINOCCHIARO presidente dott. Mario CICALA consigliere dott. EP MARZIALE cons. relatore dott. Eugenio AMARI consigliere dott. Antonio MERONE consigliere Tributi/INVIM/immobili strumentali/ ha pronunciato la seguente: Conferimento d'azienda/ valore iniziale/ SENTENZA data di riferimento sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.a. [già Società Cavi Pirelli S.p.a], in persona del consigliere delegato ing. Giovanni Battista Scotti, EP ZI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAM ONE CIVILE 2 6 16 N. 58721 Ф elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n.128, presso l'avv. Salvatore Pettinato, in forza di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 16/32/96, emessa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 21 gennaio 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2000 dal relatore cons. dott. EP ZI;
Uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Gentili e l'avv. Pettinato;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo, l'assorbimento (o, in subordine, l'accoglimento) del quarto e il rigetto del terzo motivo. Svolgimento del processo 1 - 11 30 settembre 1987 la società Cavi Pirelli S.p.a [successivamente società Pirelli Cavi e Sistemi s.p.a.] e la società Alfacavi s.p.a. conferivano propri rami aziendali nella società Alfacavi s.r.l.. Nel compendio conferito dalla Cavi Pirelli s.p.a. erano ricompresi anche beni immobili, costituiti da un terreno (della complessiva estensione di circa 51.800 mq.) e da alcuni fabbricati industriali. EP ZI Il valore finale degli immobili conferiti veniva indicato in L. 2.620.064; quello iniziale in L.
2.842.000.000. Quest'ultimo era determinato con riferimento al 31 dicembre 1980, precisando: a) che in quella data tali beni erano stati acquisiti dalla società conferente a seguito di conferimento della s.p.a. Industrie Pirelli;
b) che tale operazione era tuttavia irrilevante agli effetti dell'INVIM, in considerazione di quanto disposto dall'art. 10, legge 16 dicembre 1977, n. 904, che estende a tale operazione i principi fissati in materia di fusione dall'art. 6, settimo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643; c) che, conseguentemente, la data rilevante, ai fini della determinazione del valore iniziale, era quella dell'atto mediante il quale gli immobili erano stati acquisiti dalla società conferente, Industrie Pirelli s.p.a.; d) che tale atto andava identificato nel rogito del notaio Guasti del 31 dicembre 1970, con il quale, nel quadro di una più ampia operazione di "concentrazione", era stato disposto il trasferimento di tali beni dalla Pirelli s.p.a. alla Industrie Pirelli s.p.a.; e) che, peraltro, trattandosi di beni destinati all'esercizio di attività "commerciali" e, come tali, esenti dall'INVIM "straordinaria" ai EP ZI 3 sensi dell'art. 25, secondo comma, lett. d), il momento rilevante per la determinazione del valore "iniziale" doveva essere riferito alla scadenza del decennio successivo e, cioè, alla data del 31 dicembre 1980; 1.1 L'Ufficio del Registro di Milano, con atto notificato il 2 ottobre 1989, rettificava la dichiarazione determinando il valore iniziale in L. 430.890.000. La rettifica era fondata sul rilievo che l'atto di "concentrazione" del 31 dicembre 1970 era inidoneo a costituire "titolo di provenienza" ai fini dell'INVIM e che, pertanto, come data di riferimento, ai fini della determinazione del valore iniziale doveva essere considerata quella del 1° gennaio 1963, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6, terzo comma, d.p.r. 643/72. 1.2 - La società proponeva ricorso contestando la validità di tale assunto e deducendo, inoltre, che l'INVIM era incompatibile con l'art. 10 della direttiva CEE 335/69 che fa obbligo, agli stati membri, di non imporre nessun'altra forma di imposizione sulle società, oltre quella sui conferimenti. Il ricorso era accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano che, senza prendere posizione su tale specifica questione, osservava che l'atto del 31 dicembre 1970, essendo dotato di effetti EP ZI traslativi, ben poteva essere preso in considerazione quale punto di riferimento per la determinazione del valore "iniziale". La Commissione precisava, inoltre: a) che il valore finale non era quello (di L. 1.098.000.000) riportato nell'avviso di accertamento, ma quello (di L. 2.620.064.000) indicato dalla società nella propria dichiarazione;
b) che la computabilità (o meno) dell'incremento di valore determinatosi nel decennio successivo non assumeva rilievo in quella sede, essendo relativa alla concreta determinazione dell'ammontare dell'imposta.
1.3 La Commissione tributaria regionale respingeva l'appello -> dell'Ufficio ribadendo che la data di riferimento ai fini della determinazione del valore iniziale andava riferita al 31 dicembre 1980. 1.4 L'Amministrazione finanziaria chiede la riforma di tale sentenza con quattro motivi di ricorso. La società intimata resiste con controricorso illustrato con memoria. Motivi della decisione 2 - Dei quattro motivi di ricorso assume priorità, sul piano logico, il secondo, con il quale si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è viziata da insanabile contraddittorietà. EP ZI Tale doglianza deve essere quindi esaminata con precedenza rispetto a quelle prospettate con gli altri motivi. -2.1 Nella sentenza impugnata si afferma testualmente: " ..come deciso dai primi giudici, e che questo collegio conferma, la data di riferimento del valore iniziale deve essere quella del 31 dicembre 1980, data dell'atto di concentrazione, e quindi il valore iniziale deve essere di L. 2.842.000.000, risultante dalla dichiarazione prodotta dalla ricorrente e non contestata". Il valore di L.
2.842.000.000 era effettivamente quello indicato dalla società, muovendo dalla duplice premessa: che l'atto di "concentrazione" del 31 dicembre 1970 era idoneo a costituire "titolo di provenienza", ai sensi dell'art. 6, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643, dei beni successivamente conferiti, il 30 settembre 1987, nella società Alfacavi s.r.l.; che, essendo tali beni destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, l'incremento di valore da essi avuto nel decennio successivo era esente dall'applicazione dall'INVIM "straordinaria" ai sensi dell'art. 25, secondo comma, lett. d), e che, pertanto, la data rilevante per la determinazione del loro valore iniziale era quella del 31 dicembre 1980. EP ZI Tale tesi era stato solo in parte fatta propria dalla Commissione tributaria di primo grado che, se aveva riconosciuto che l'atto di concentrazione del 31 dicembre 1970 doveva essere preso in considerazione quale punto di riferimento per la determinazione del valore iniziale, la quale, non aveva però preso posizione sull'altra questione, concernente l'applicabilità dell'esenzione stabilita dal citato art. 25, secondo comma, lett. d), d.p.r. 643/72 in caso di alienazione dell'immobile "strumentale", precisando che la soluzione di tale problema avrebbe assunto rilievo in sede di liquidazione dell'imposta. -2.2 Di ciò non si è avveduta la Commissione tributaria regionale quando ha affermato che, "come deciso dai primi giudici", il valore iniziale era quello (di L. 2.842.000.000) che i beni avevano alla data dell'atto di concentrazione "del 31 dicembre 1980": l'atto in concentrazione preso in considerazione dalla sentenza di primo grado era stato infatti stipulato, come si è appena detto, il 31 dicembre 1970, mentre il valore indicato dalla società nella propria PRE dichiarazione era riferito allo scadere del decennio successivo (il 31 dicembre 1980) e sulla sua congruenza i primi giudici non si erano pronunciati. La Commissione tributaria regionale ha invece ritenuto EP ZI l'adeguatezza di tale valore, pur affermando esplicitamente che si dovesse "confermare la decisione dei primi giudici" in ordine all'applicazione dell'esenzione accordata dall'art. 25, secondo comma, lett. d), del citato d.p.r. 643/72 in caso di alienazione dell'immobile strumentale, senza considerare che essi non avevano preso posizione sulla soluzione di tale questione e che, per contro, la data del 31 dicembre 1980 poteva essere assunta quale termine di riferimento per la determinazione del valore iniziale solo aderendo alla tesi, sostenuta dalla ricorrente ma decisamente avversata dall'Amministrazione finanziaria in conformità dell'avviso reiteratamente espresso da questa stessa Corte (Cass. 25 ottobre 1991, n. 11371; 23 febbraio 2000, n. 2074), che detta esenzione assume rilievo anche in caso di alienazione dell'immobile strumentale. Le contraddizioni rilevate sono così gravi e insanabili da rendere impossibile l'individuazione di un filo conduttore nelle argomentazioni poste a base della decisione adottata. Non vi è dubbio, pertanto, che esse integrino gli estremi del vizio contemplato dall'art. 360, n. 5, c.p.c. e che il motivo debba essere quindi accolto (da ultimo, Cass. 15 aprile 2000, 4916; 24 luglio 2000, n. 9716). EP ZI 8 3 Le doglianze formulate con il primo, con il terzo e con il quarto - motivo, che attengono a punti specifici della decisione adottata, restano conseguentemente assorbite. L'accoglimento del secondo motivo importa la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia perché dia conto con maggiore coerenza e compiutezza delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata e provveda, inoltre, alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione;
in relazione alle censure accolte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per la Lombardia, anche per le spese. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000. Il Presidente est IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio r -8 MAR 2001 Oggi SUPREME IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio EP ZI T R CO