CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2023, n. 28239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28239 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AS OL nato a [...] il [...] ON NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28239 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 15/03/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Termini Imerese, in data 11.6.2018, aveva condannato CH LA e ES IC, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di furto in concorso in abitazione, aggravato ai sensi degli artt. 625, co. 2, n. 4) e n. 5), 61, n. 5), c.p., commesso in danno di NA SC. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi ad essi comuni, lamentando: 1) violazione di legge in quanto all'udienza del 19.6.2017 non è stata accolta la richiesta di differimento della trattazione per legittimo impedimento del difensore, procedendosi indebitamente all'acquisizione di atti e documenti, poi espunti solo parzialmente all'udienza del 16.10.2017, restando comunque nel fascicolo per il dibattimento alcuni atti e, segnatamente i verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa e del riconoscimento fotografico effettuato sempre da quest'ultima innanzi ai carabinieri di Alirnena, che venivano acquisiti all'udienza del 18.12.2017, nonostante vi fosse stata l'opposizione sul punto della difesa degli imputati all'udienza del 16.10.2017, senza tacere che la notifica delle conclusioni del procuratore generale era stata effettuata oltre il termine di dieci giorni prima rispetto alla data del giudizio di appello e, precisamente, sei giorni prima, non consentendo al patrono degli imputati di articolare compiutamente la propria difesa;
2) vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dei ricorrenti, che è stata affermata sulla base di un compendio indiziario insufficiente, avendo la corte territoriale omesso di considerare che la persona offesa non ha riconosciuto negli imputati gli autori del furto in suo danno, posto che la NA, da un lato ha indicato un'altra persona e non la ES come autrice del furto per cui si procede, dall'altro, non ha visionato l'effige fotografica del HÉ. 3. Con requisitoria scritta del 21.2.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti (trattazione orale, che, nel caso in esame, è stata sì richiesta, ma non nel rispetto del termine previsto dalla legge), i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Lucia Odello, chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni scritte dell'8.3.203, il difensore di fiducia degli imputati, nel replicare alla indicata requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto sorretti da motivi manifestamente infondati, versati in fatto, e generici, anche perché meramente reiterativi di doglianze prospettate nei motivi di appello e rigettate dalla corte territoriale sulla base di una motivazione articolata e immune da vizi, con la quale i ricorrenti, in realtà, non si confrontano, dovendosi, pertanto, considerare, i prospettati motivi di ricorso, non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4.1. Generica, meramente reiterativa e manifestamente infondata appare l'eccezione processuale relativa alla tardiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio di appello. Premesso che, ad avviso del Collegio, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata 2 delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (cfr. Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941), pregiudizio che nel caso in esame i ricorrenti sostengono di avere subìto con affermazione del tutto apodittica, quel che rileva è che, come correttamente osservato dalla corte territoriale, le conclusioni dell'Ufficio della Procura Generale sono state comunicate al difensore degli imputati, come lamentato dagli appellanti, sei giorni prima della data fissata per l'udienza, dunque prima che quest'ultimo "formulasse a sua volta le proprie conclusioni scritte e in tempo" (tenuto conto che lo stesso articolo 23, co. 2, d.l. n. 149 del 2020 prevedeva che entro il quinto giorno precedente l'udienza le parti private possono presentare le conclusioni con atto scritto) "affinché lo stesso difensore ne prendesse visione e potesse prendere argomentata posizione sulle stesse con le proprie conclusioni, così come ha fatto il difensore del HÉ e della Crescinnone, il quale ha specificamente e diffusamente dedotto - in sede di proprie conclusioni - anche sulle conclusioni del P.G." Sicché nessuna violazione del diritto di difesa appare configurabile. 4.2. Ciò posto, come correttamente rilevato dal sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione nella requisitoria scritta innanzi menzionata, appare evidente "come la corte territoriale, aderendo alla prospettazione difensiva, abbia espunto dal materiale valutativo il riconoscimento operato dalla NA nel corso delle indagini, essendo il relativo verbale stato acquisito senza il necessario consenso della difesa dagli imputati;
egualmente ha ritenuto di valutare non già le immagini acquisite nel corso del giudizio di primo grado ma le dichiarazione del teste La Porta nella parte in cui costui ha riferito di avere visionato quelle immagini. Le critiche difensive, pertanto, 3 appaiono già accolte dalla corte territoriale che ha, tuttavia, ritenuto la colpevolezza degli imputati sulla base di altro materiale probatorio" E invero la decisione della corte territoriale si fonda non su atti assunti nel corso delle indagini preliminari, ma su una serie di elementi dall'inequivoco valore di conferma dell'assunto accusatorio legittimamente acquisiti nel corso del dibattimento. Si tratta, in particolare: della deposizione resa nel contraddittorio tra le parti dalla persona offesa NA SC (sulla cui credibilità personale e sulla attendibilità delle dichiarazioni rese sul punto in sede di giudizio i ricorrenti non hanno formulato rilievi specifici), che, pur non riconoscendo negli imputati gli autori del furto in suo danno, ha puntualmente descritto le varie fasi dell'azione predatoria svoltasi all'interno della sua abitazione, all'interno della quale erano entrati un uomo e una donna, simulando di essere medici dell'I.N.P.S., i quali si erano impossessati, con destrezza e approfittando dell'età della persona offesa (un'anziana signora di ottantasei anni), di gioielli e della somma di denaro di euro 6000,00; delle dichiarazioni rese dalla vicina di casa della persona offesa, RO FA, che, escussa in dibattimento, ha individuato in termini di certezza nella ES la donna vista uscire dall'abitazione della NA il giorno del furto, subito dopo un uomo uscito dalla medesima abitazione, e prendere posto nella stessa automobile, una "Ford Focus C Max", di cui aveva fornito parzialmente il numero di targa (CR354), dove era salito quest'ultimo, allontanandosi insieme dal luogo del commesso reato, seguiti immediatamente dopo dalla NA, che l'aveva informata di essere stata vittima di un furto ad opera delle persone che erano uscite dalla sua abitazione;
della deposizione dibattimentale del teste La Porta, agente di polizia giudiziaria, che ha riferito di avere visionato le immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale ubicato nella stessa strada lungo la quale, secondo le indicazioni della Tunnminaro, si era diretta l'automobile con a bordo la ES e l'uomo visti uscire dall'abitazione della NA, accertando che in un orario compatibile con l'allarme lanciato dalla RO contattando telefonicamente il 112, 4 un'autovettura "Ford Focus C Max", dunque dello stesso tipo di quella indicata dalla RO, di colore grigio scuro, con targa CR3541 23, i cui primi numeri identificativi coincidono con quelli forniti dalla testimone oculare, e con due persone a bordo, proprio come riferito dalla RO, era stata immortalata nelle immagini della telecamera;
della deposizione di AG AN, proprietario dell'autovettura in questione, il quale ha dichiarato di averla noleggiata al HÉ, che si era recato a ritirarla in compagnia della ES;
della circostanza che una persona qualificatasi come la ES, dopo il furto, aveva dato telefonicamente all'AG indicazioni per il recupero del veicolo in una zona "compatibile con la commissione del furto"; dell'ulteriore circostanza, su cui ha riferito il La Porta, che, all'esito di una perquisizione eseguita dalle forze dell'ordine pochi giorni dopo il furto nell'abitazione dove vivano i ricorrenti, veniva rinvenuto un libretto di deposito bancario, intestato all'imputata, recante un versamento di 4.500,00 euro, effettuato poco dopo il furto. Non appare, pertanto, revocabile in dubbio che, nell'affermare la responsabilità penale di entrambi gli imputati per il furto di cui si procede, in ragione dell'identificazione nel HÉ e nella Crescinnone delle due persone penetrate all'interno dell'abitazione della NA, cui i giudici di merito sono pervenuti attraverso una motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, la corte territoriale ha fatto buon governo dei principi in tema di processo indiziario, secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria dì questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole 5 dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex plurimis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, Rv. 280605). Né va taciuto che, come rilevato dalla corte territoriale, nel corso del giudizio non si è proceduto a esaminare le immagini visionate dal teste La Porta, ma esclusivamente a valutare il contenuto delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nella parte in cui ha riferito di avere visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza in precedenza indicato, trattandosi, pertanto, di un accertamento di fatto, che, al pari di un riconoscimento fotografico, è utilizzabile in ragione dell'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Rv. 275548), nel caso in esame non messa in discussione dai ricorrenti. A fronte di tale limpido argomentare, le doglianze espresse dagli imputati nel secondo motivo di impugnazione, si presentano, innanzitutto, come meramente reiterative delle doglianze già disattese dalla corte di appello, che ha evidenziato anche, con logico argomentare, perché non possa farsi affidamento sul riconoscimento operato in giudizio dalla NA, in ragione della sua veneranda età di ottantotto anni al momento della sua escussione e del tempo trascorso dai fatti, rispetto a quanto riferito dalla RO, corroborato da oggettivi elementi di riscontro. In questa sede di legittimità, inoltre, è precluso il percorso argonnentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 6 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15.3.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28239 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 15/03/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Termini Imerese, in data 11.6.2018, aveva condannato CH LA e ES IC, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di furto in concorso in abitazione, aggravato ai sensi degli artt. 625, co. 2, n. 4) e n. 5), 61, n. 5), c.p., commesso in danno di NA SC. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi ad essi comuni, lamentando: 1) violazione di legge in quanto all'udienza del 19.6.2017 non è stata accolta la richiesta di differimento della trattazione per legittimo impedimento del difensore, procedendosi indebitamente all'acquisizione di atti e documenti, poi espunti solo parzialmente all'udienza del 16.10.2017, restando comunque nel fascicolo per il dibattimento alcuni atti e, segnatamente i verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa e del riconoscimento fotografico effettuato sempre da quest'ultima innanzi ai carabinieri di Alirnena, che venivano acquisiti all'udienza del 18.12.2017, nonostante vi fosse stata l'opposizione sul punto della difesa degli imputati all'udienza del 16.10.2017, senza tacere che la notifica delle conclusioni del procuratore generale era stata effettuata oltre il termine di dieci giorni prima rispetto alla data del giudizio di appello e, precisamente, sei giorni prima, non consentendo al patrono degli imputati di articolare compiutamente la propria difesa;
2) vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dei ricorrenti, che è stata affermata sulla base di un compendio indiziario insufficiente, avendo la corte territoriale omesso di considerare che la persona offesa non ha riconosciuto negli imputati gli autori del furto in suo danno, posto che la NA, da un lato ha indicato un'altra persona e non la ES come autrice del furto per cui si procede, dall'altro, non ha visionato l'effige fotografica del HÉ. 3. Con requisitoria scritta del 21.2.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti (trattazione orale, che, nel caso in esame, è stata sì richiesta, ma non nel rispetto del termine previsto dalla legge), i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Lucia Odello, chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni scritte dell'8.3.203, il difensore di fiducia degli imputati, nel replicare alla indicata requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto sorretti da motivi manifestamente infondati, versati in fatto, e generici, anche perché meramente reiterativi di doglianze prospettate nei motivi di appello e rigettate dalla corte territoriale sulla base di una motivazione articolata e immune da vizi, con la quale i ricorrenti, in realtà, non si confrontano, dovendosi, pertanto, considerare, i prospettati motivi di ricorso, non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4.1. Generica, meramente reiterativa e manifestamente infondata appare l'eccezione processuale relativa alla tardiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio di appello. Premesso che, ad avviso del Collegio, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata 2 delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (cfr. Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941), pregiudizio che nel caso in esame i ricorrenti sostengono di avere subìto con affermazione del tutto apodittica, quel che rileva è che, come correttamente osservato dalla corte territoriale, le conclusioni dell'Ufficio della Procura Generale sono state comunicate al difensore degli imputati, come lamentato dagli appellanti, sei giorni prima della data fissata per l'udienza, dunque prima che quest'ultimo "formulasse a sua volta le proprie conclusioni scritte e in tempo" (tenuto conto che lo stesso articolo 23, co. 2, d.l. n. 149 del 2020 prevedeva che entro il quinto giorno precedente l'udienza le parti private possono presentare le conclusioni con atto scritto) "affinché lo stesso difensore ne prendesse visione e potesse prendere argomentata posizione sulle stesse con le proprie conclusioni, così come ha fatto il difensore del HÉ e della Crescinnone, il quale ha specificamente e diffusamente dedotto - in sede di proprie conclusioni - anche sulle conclusioni del P.G." Sicché nessuna violazione del diritto di difesa appare configurabile. 4.2. Ciò posto, come correttamente rilevato dal sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione nella requisitoria scritta innanzi menzionata, appare evidente "come la corte territoriale, aderendo alla prospettazione difensiva, abbia espunto dal materiale valutativo il riconoscimento operato dalla NA nel corso delle indagini, essendo il relativo verbale stato acquisito senza il necessario consenso della difesa dagli imputati;
egualmente ha ritenuto di valutare non già le immagini acquisite nel corso del giudizio di primo grado ma le dichiarazione del teste La Porta nella parte in cui costui ha riferito di avere visionato quelle immagini. Le critiche difensive, pertanto, 3 appaiono già accolte dalla corte territoriale che ha, tuttavia, ritenuto la colpevolezza degli imputati sulla base di altro materiale probatorio" E invero la decisione della corte territoriale si fonda non su atti assunti nel corso delle indagini preliminari, ma su una serie di elementi dall'inequivoco valore di conferma dell'assunto accusatorio legittimamente acquisiti nel corso del dibattimento. Si tratta, in particolare: della deposizione resa nel contraddittorio tra le parti dalla persona offesa NA SC (sulla cui credibilità personale e sulla attendibilità delle dichiarazioni rese sul punto in sede di giudizio i ricorrenti non hanno formulato rilievi specifici), che, pur non riconoscendo negli imputati gli autori del furto in suo danno, ha puntualmente descritto le varie fasi dell'azione predatoria svoltasi all'interno della sua abitazione, all'interno della quale erano entrati un uomo e una donna, simulando di essere medici dell'I.N.P.S., i quali si erano impossessati, con destrezza e approfittando dell'età della persona offesa (un'anziana signora di ottantasei anni), di gioielli e della somma di denaro di euro 6000,00; delle dichiarazioni rese dalla vicina di casa della persona offesa, RO FA, che, escussa in dibattimento, ha individuato in termini di certezza nella ES la donna vista uscire dall'abitazione della NA il giorno del furto, subito dopo un uomo uscito dalla medesima abitazione, e prendere posto nella stessa automobile, una "Ford Focus C Max", di cui aveva fornito parzialmente il numero di targa (CR354), dove era salito quest'ultimo, allontanandosi insieme dal luogo del commesso reato, seguiti immediatamente dopo dalla NA, che l'aveva informata di essere stata vittima di un furto ad opera delle persone che erano uscite dalla sua abitazione;
della deposizione dibattimentale del teste La Porta, agente di polizia giudiziaria, che ha riferito di avere visionato le immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale ubicato nella stessa strada lungo la quale, secondo le indicazioni della Tunnminaro, si era diretta l'automobile con a bordo la ES e l'uomo visti uscire dall'abitazione della NA, accertando che in un orario compatibile con l'allarme lanciato dalla RO contattando telefonicamente il 112, 4 un'autovettura "Ford Focus C Max", dunque dello stesso tipo di quella indicata dalla RO, di colore grigio scuro, con targa CR3541 23, i cui primi numeri identificativi coincidono con quelli forniti dalla testimone oculare, e con due persone a bordo, proprio come riferito dalla RO, era stata immortalata nelle immagini della telecamera;
della deposizione di AG AN, proprietario dell'autovettura in questione, il quale ha dichiarato di averla noleggiata al HÉ, che si era recato a ritirarla in compagnia della ES;
della circostanza che una persona qualificatasi come la ES, dopo il furto, aveva dato telefonicamente all'AG indicazioni per il recupero del veicolo in una zona "compatibile con la commissione del furto"; dell'ulteriore circostanza, su cui ha riferito il La Porta, che, all'esito di una perquisizione eseguita dalle forze dell'ordine pochi giorni dopo il furto nell'abitazione dove vivano i ricorrenti, veniva rinvenuto un libretto di deposito bancario, intestato all'imputata, recante un versamento di 4.500,00 euro, effettuato poco dopo il furto. Non appare, pertanto, revocabile in dubbio che, nell'affermare la responsabilità penale di entrambi gli imputati per il furto di cui si procede, in ragione dell'identificazione nel HÉ e nella Crescinnone delle due persone penetrate all'interno dell'abitazione della NA, cui i giudici di merito sono pervenuti attraverso una motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, la corte territoriale ha fatto buon governo dei principi in tema di processo indiziario, secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria dì questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole 5 dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex plurimis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, Rv. 280605). Né va taciuto che, come rilevato dalla corte territoriale, nel corso del giudizio non si è proceduto a esaminare le immagini visionate dal teste La Porta, ma esclusivamente a valutare il contenuto delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nella parte in cui ha riferito di avere visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza in precedenza indicato, trattandosi, pertanto, di un accertamento di fatto, che, al pari di un riconoscimento fotografico, è utilizzabile in ragione dell'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Rv. 275548), nel caso in esame non messa in discussione dai ricorrenti. A fronte di tale limpido argomentare, le doglianze espresse dagli imputati nel secondo motivo di impugnazione, si presentano, innanzitutto, come meramente reiterative delle doglianze già disattese dalla corte di appello, che ha evidenziato anche, con logico argomentare, perché non possa farsi affidamento sul riconoscimento operato in giudizio dalla NA, in ragione della sua veneranda età di ottantotto anni al momento della sua escussione e del tempo trascorso dai fatti, rispetto a quanto riferito dalla RO, corroborato da oggettivi elementi di riscontro. In questa sede di legittimità, inoltre, è precluso il percorso argonnentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 6 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15.3.2023.