Sentenza 12 novembre 1999
Massime • 1
Nel caso in cui alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente. Ne consegue che il periodo di sospensione provvisoria della patente, disposta con provvedimento prefettizio, non può essere computato nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice penale.
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1999, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del 12.11.1999
1. Dott. Oreste CIAMPA Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adolfo DI VIRGINIO Consigliere N.3721
3. Dott. Tito GARRIBBA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere N.10566/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, nel proc. pen.
contro
TADI Brahim, nato il 1^.
1.1968 a Casablanca (Marocco);
avverso la sentenza, in data 18.12.1998, del Pretore di Rimini, con la quale, sulla concorde richiesta del P.M. e dell'imputato, veniva applicata al nominato TADI, per i reati di cui agli artt.: 81 cpv., 341 c.p. e b) 186 co.2^ Cod. Strad., la pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione e lire 300.000 di ammenda (condizionalmente sospesa), nonché la sospensione della patente di guida per la durata di mesi uno, "detratto l'eventuale periodo già scontato in via preventiva in forza di provvedimento amministrativo";
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ilario S. MARTELLA;
letta la requisitoria del P.M. con cui si chiede la rettifica della sentenza impugnata ex art.619 c.p.p., applicando la sospensione della patente per due mesi.
OSSERVA
1. Col proposto ricorso il P.G. eccepisce l'erronea applicazione della legge penale (ex art.606 lett. b) c.p.p.), per avere il giudice a quo disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dagli artt.186 co.2^ e 222 co.2^ - Codice della Strada nell'ambito del presofferto.
2. Il ricorso è fondato.
E, invero, ai sensi dell'art. 186 co.2^ Cod. Strad. la sospensione della patente di guida non è più (come, invece, lo era per il codice previgente) "pena accessoria", bensì 4'sanzione amministrativa" talché consegue di diritto anche in sede di patteggiamento.
In tal senso si è espressa questa Suprema Corte a S.U. (ud. 27.5.1998, Bosio), enunciando il principio che, qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal co.2^ dell'art.218 Cod. Strad., e cioè deve avvalersi dei criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente. Consegue che il periodo della sospensione provvisoria della patente, disposta con provvedimento prefettizio, non può essere computato nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice penale.
Da quanto sopra, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla detrazione dell'eventuale periodo già scontato in via preventiva della sospensione della patente di guida in forza di provvedimento amministrativo.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla detrazione dell'eventuale periodo già scontato in via preventiva della sospensione della patente di guida in forza di provvedimento amministrativo.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 12 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 1999